Decisione UE In vigore

Decisione UE 0489/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/489 della Commissione, del 17 marzo 2025, relativa alla proroga della misura adottata dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 1560

Pubblicato: 17/03/2025 In vigore dal: 17/03/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2025/489 riguardo al biocida Biobor JF e quali sono le condizioni per il suo utilizzo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2025/489 della Commissione europea, del 17 marzo 2025, autorizza l'estensione dell'uso del biocida Biobor JF fino al 6 maggio 2026 per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. L'autorizzazione è stata concessa dall'autorità maltese competente (Malta Competition and Consumer Affairs Authority) ed è rivolta esclusivamente agli utilizzatori professionali nel settore dell'aviazione. La misura si applica retroattivamente dal 2 novembre 2024, data in cui era scaduta l'autorizzazione precedente.

La decisione è stata adottata per motivi di sicurezza pubblica e aeronavigabilità: la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante (causata da batteri, muffe e lieviti) può provocare malfunzionamenti dei motori degli aeromobili e compromettere la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. Il Biobor JF contiene due principi attivi boronici e rappresenta attualmente l'unico prodotto disponibile raccomandato dai costruttori di aeromobili e motori, poiché l'alternativa precedente (Kathon™ FP 1.5) è stata ritirata dal mercato nel 2020 a causa di gravi anomalie.

La proroga è stata concessa in via eccezionale in attesa dell'approvazione formale dei principi attivi contenuti nel Biobor JF, prevista entro la metà del 2025. Il trattamento meccanico della contaminazione non è sempre possibile e comporterebbe rischi per i lavoratori dovuti all'esposizione a gas tossici, rendendo il biocida essenziale per il controllo della contaminazione secondo le procedure dei costruttori.

La decisione si applica esclusivamente al territorio maltese e rappresenta una misura temporanea di emergenza sanitaria nel settore dell'aviazione civile, in attesa del completamento delle procedure ordinarie di autorizzazione dei biocidi secondo il Regolamento UE 528/2012.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/489 della Commissione, del 17 marzo 2025, relativa alla proroga della misura adottata dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1560] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/489 of 17 March 2025 concerning the extension of the action taken by Malta Competition and Consumer Affairs Authority permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 1560)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/489 18.3.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/489 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2025 relativa alla proroga della misura adottata dall'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1560] (I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il 5 maggio 2024 l'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta (Malta Competition and Consumer Affairs Authority, «autorità maltese competente») ha adottato una decisione conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili fino al 1 o novembre 2024 («misura»). L'autorità maltese competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) In base alle informazioni fornite dall'autorità maltese competente, la misura era necessaria al fine di tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell'acqua stagnante e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all'interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili. (3) Il Biobor JF contiene 2,2'-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2'-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, («preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio»), quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2'-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) e il 2,2'-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. (4) Il 21 ottobre 2024 la Commissione ha ricevuto dall'autorità maltese competente una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fondava sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull'argomentazione secondo cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall'autorità maltese competente, l'unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori di aeromobili (segnatamente, il Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento riscontrate in seguito al trattamento dei motori di aeromobili con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l'unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili. (6) Come indicato dall'autorità maltese competente, il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure raccomandate dai costruttori di motori richiedono il trattamento con un biocida anche quando la pulizia meccanica è possibile. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato. (7) In base alle informazioni disponibili trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere l'autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti nel Biobor JF dovrebbe essere presentata entro la metà del 2025. L'approvazione dei principi attivi e l'autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione. (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all'autorità maltese competente di prorogare la misura. (9) Dato che detta misura è scaduta il 1 o novembre 2024, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta può prorogare fino al 6 maggio 2026 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Articolo 2 L'autorità per la concorrenza e i consumatori di Malta è destinataria della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 2 novembre 2024. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/489/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/489 riguarda l'autorizzazione eccezionale di biocidi per uso professionale nel settore aeronautico, disciplinata dal Regolamento UE 528/2012 sulla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi. Operatori del settore aereo, manutentori di aeromobili e autorità competenti nazionali devono fare riferimento a questa normativa per comprendere le deroghe temporanee, le procedure di approvazione dei principi attivi e i requisiti di sicurezza aeronavigabilità. La norma è rilevante per chi opera in conformità alle direttive europee su biocidi, preservanti per prodotti durante lo stoccaggio e controllo della contaminazione microbiologica in ambienti critici.

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