Decisione UE In vigore

Decisione UE 0485/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/485 della Commissione, del 17 marzo 2025, relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2025) 1565

Pubblicato: 17/03/2025 In vigore dal: 17/03/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione UE 2025/485 sulla commercializzazione del biocida Biobor JF nel Regno Unito?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2025/485 della Commissione europea, del 17 marzo 2025, autorizza il Regno Unito (in particolare l'Irlanda del Nord) a prorogare fino al 4 maggio 2026 l'uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili. Questa misura si applica al settore dell'aviazione civile ed è stata adottata per motivi di sicurezza del trasporto aereo, poiché la contaminazione microbiologica dei serbatoi può causare malfunzionamenti dei motori e compromettere l'aeronavigabilità degli aeromobili. La decisione riguarda direttamente i gestori di aeromobili, le compagnie aeree e i fornitori di servizi di manutenzione aeronautica nel Regno Unito. In pratica, consente di continuare a utilizzare questo prodotto biocida specifico anche se i suoi principi attivi non sono stati ancora sottoposti alla procedura di approvazione formale prevista dal regolamento UE 528/2012, in quanto rappresenta l'unico prodotto disponibile raccomandato dai costruttori di aeromobili dopo il ritiro dal mercato dell'alternativa Kathon™ FP 1.5 nel 2020. La proroga è retroattiva dal 31 ottobre 2024 e rimane in vigore fino a quando non sarà completata la procedura di approvazione dei principi attivi, prevista entro la metà del 2025.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/485 della Commissione, del 17 marzo 2025, relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1565] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/485 of 17 March 2025 concerning the extension of the action taken by the Health and Safety Executive of the United Kingdom permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2025) 1565)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/485 18.3.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/485 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2025 relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2025) 1565] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, considerando quanto segue: (1) Il 1 o maggio 2024 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord («autorità competente del Regno Unito»), ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 al fine di consentire, dal 3 maggio 2024 e fino al 30 ottobre 2024, la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord («misura»). L’autorità competente del Regno Unito ha informato la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. (2) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente del Regno Unito, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili è causata da microrganismi, quali batteri, muffe e lieviti, che crescono nell’acqua depositata e si nutrono degli idrocarburi contenuti nel carburante all’interfaccia acqua-carburante. Se non trattata, la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e compromettere l’aeronavigabilità degli aeromobili, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La prevenzione e il trattamento della contaminazione microbiologica, qualora rilevata, sono pertanto fondamentali per evitare problemi operativi degli aeromobili. (3) Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) (numero CAS 14697-50-8) come principi attivi. Il Biobor JF è un biocida del tipo di prodotto 6, ossia «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio» quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 2,2’-(1-metiltrimetilendiossi)bis-(4-metil-1,3,2-diossaborinano) e il 2,2’-ossibis(4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano) non sono stati oggetto di una valutazione ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 6. Non essendo elencate tra le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame del 17 marzo 2022 di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) , tali sostanze non rientrano nel programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. L’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 non si applica pertanto a tali principi attivi, che devono essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati anche a livello nazionale. (4) Il 2 ottobre 2024 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente del Regno Unito una richiesta motivata volta a consentire la proroga della misura nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo, nonché sull’argomentazione che il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. (5) Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente del Regno Unito, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori degli aeromobili riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. Il Biobor JF è pertanto l’unico prodotto disponibile per tale uso a essere raccomandato dai costruttori di aeromobili e di motori per aeromobili. (6) Come indicato dall’autorità competente del Regno Unito, la procedura alternativa per il trattamento di una contaminazione microbiologica esistente prevede la rimozione manuale nel serbatoio, in seguito all’estrazione del carburante e allo spurgo del sistema di alimentazione dell’aeromobile. Tuttavia, tale procedura non è sempre possibile ed esporrebbe i lavoratori a gas tossici, e dovrebbe pertanto essere evitata. (7) In base alle informazioni disponibili trasmesse alla Commissione, il fabbricante del Biobor JF si è adoperato per ottenere l’autorizzazione del prodotto. Una domanda di approvazione dei principi attivi contenuti dal Biobor JF dovrebbe essere presentata entro la metà del 2025. L’approvazione dei principi attivi e l’autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento delle procedure di approvazione e di autorizzazione. (8) Il mancato controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile controllare in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente del Regno Unito di prorogare la misura nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. (9) Dato che detta misura è scaduta il 30 ottobre 2024, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord, può prorogare fino al 4 maggio 2026 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord Articolo 2 Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito, che agisce per conto del comitato esecutivo per la salute e la sicurezza dell’Irlanda del Nord, è destinatario della presente decisione. Essa si applica a decorrere dal 31 ottobre 2024. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/485/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/485 riguarda l'autorizzazione di biocidi nel settore aeronautico secondo il regolamento UE 528/2012 sulla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi. Professionisti del settore aeronautico, responsabili della conformità normativa e consulenti in materia di sicurezza aerea consultano questa decisione per comprendere le deroghe temporanee ai requisiti di approvazione dei principi attivi e le eccezioni previste dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso del Regno Unito.

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