Decisione UE In vigore

Decisione UE 0461/2024

Decisione (UE) 2024/461 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2024, sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2)

Pubblicato: 29/01/2024 In vigore dal: 29/01/2024 Documento ufficiale

Quali informazioni sulla remunerazione e il divario retributivo di genere devono trasmettere le autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea secondo la Decisione UE 2024/461?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/461 della BCE del 29 gennaio 2024 stabilisce gli obblighi di segnalazione per le autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria. Le ANC devono raccogliere dai soggetti vigilati (banche significative e meno significative) informazioni dettagliate su prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti stipendiali più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata (high earner), per trasmetterle alla BCE a fini di analisi comparativa. Questa normativa si applica a tutti gli enti creditizi vigilati dalla BCE nel Meccanismo di vigilanza unico, sia su base consolidata che individuale, a seconda della loro dimensione e struttura organizzativa.

La trasmissione avviene secondo scadenze precise: le informazioni sulla remunerazione generale devono essere inviate annualmente, il divario retributivo di genere ogni tre anni, i rapporti stipendiali più elevati ogni due anni, e i dati sui high earner annualmente. Le ANC devono effettuare verifiche iniziali sulla qualità dei dati, applicare le regole di convalida dell'Autorità bancaria europea (ABE) e trasmettere le informazioni in formato XBRL secondo il modello dei punti di dati standardizzato. La normativa prevede scadenze differenziate: per i soggetti significativi entro il 15 giugno, per i meno significativi entro il 31 luglio, con ulteriori termini per i dati aggregati a livello nazionale.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/461 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2024, sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2) EN: Decision (EU) 2024/461 of the European Central Bank of 29 January 2024 on the reporting by national competent authorities to the European Central Bank of information on remuneration, gender pay gap, approved higher ratios and high earners for the purposes of benchmarking (ECB/2024/2)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/461 8.2.2024 DECISIONE (UE) 2024/461 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 29 gennaio 2024 sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/7) ( 2 ) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4, vista la proposta del Consiglio di vigilanza, considerando quanto segue: (1) ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , le autorità competenti sono tenute a raccogliere le informazioni pubblicate in base ai criteri di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , nonché le informazioni fornite dagli enti sul divario retributivo di genere e devono utilizzare tali informazioni per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione. Le autorità competenti dovrebbero poi fornire tali informazioni all’Autorità bancaria europea (ABE). (2) Le informazioni comparative che le autorità competenti devono raccogliere sono state ulteriormente armonizzate e chiarite dall’ABE negli Orientamenti sugli esercizi di benchmarking in materia di prassi di remunerazione, divario retributivo di genere e rapporti più elevati approvati ai sensi della direttiva 2013/36/UE (ABE/GL/2022/06) ( 5 ) , nonché negli Orientamenti sugli esercizi di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. high earner a norma della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034 (ABE/GL/2022/08) ( 6 ) . Gli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06 e ABE/GL/2022/08 prevedono che, qualora la responsabilità della vigilanza spetti alla Banca centrale europea (BCE), le autorità competenti dovrebbero coordinare tra di loro la raccolta dei dati e fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni necessari per garantire che sia raccolto e segnalato all’ABE un unico insieme di dati per ciascuno Stato membro ( 7 ) . (3) In conformità all’articolo 75, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti devono fornire all’ABE dati pertinenti sulle prassi di remunerazione e sul divario retributivo di genere, al fine di consentire all’ABE di effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell’Unione. L’analisi comparativa consente di individuare le evoluzioni da un anno all’altro e mette in evidenza le differenze tra gruppi o istituti a seconda del luogo in cui hanno sede all’interno dell’Unione. Per consentire la comparabilità, i dati forniti all’ABE devono essere coerenti. I dati che devono essere presentati per l’esercizio di analisi comparativa riguardano i soggetti vigilati significativi e meno significativi (4) Nell’ambito della cooperazione all’interno del Meccanismo di vigilanza unico, come stabilita nell’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento, a fini della vigilanza prudenziale. La BCE, nell’esercizio di tali compiti, garantisce l’osservanza delle disposizioni del diritto dell’Unione che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali per ciò che concerne la remunerazione. (5) Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), i soggetti vigilati hanno l’obbligo di comunicare alle rispettive autorità nazionali competenti (ANC) qualsiasi informazione da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell’Unione. Salvo che sia espressamente disposto altrimenti, tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati devono essere trasmesse alle ANC. Tali autorità dovrebbero eseguire le verifiche iniziali sui dati e mettere a disposizione della BCE le informazioni segnalate dai soggetti vigilati. (6) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le ANC sono soggette all’obbligo di scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere informazioni direttamente dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC forniscono specificamente alla BCE tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013 per quanto riguarda la necessità di coordinamento tra autorità al fine di trasmettere un’unica serie di dati per Stato membro. (7) Per l’esercizio dei compiti della BCE in relazione alle politiche e alle prassi di remunerazione, è necessario precisare ulteriormente le modalità con le quali le ANC trasmettono alla BCE le informazioni ricevute dai soggetti vigilati. In particolare, è opportuno precisare ulteriormente i formati, la frequenza e la tempistica con i quali dette informazioni sono trasmesse, nonché i dettagli dei controlli di qualità dei dati che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere le informazioni alla BCE. (8) Gli orientamenti ABE/GL/2022/06 e ABE/GL/2022/08 descrivono in dettaglio i dati da fornire alle autorità competenti ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata (anche detti «high earner»). Al fine di evitare incongruenze riguardo alle informazioni che le ANC dovrebbero trasmettere alla BCE, la presente decisione include riferimenti a tali orientamenti dell’ABE, se del caso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione stabilisce i requisiti relativi alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Articolo 3 Requisiti per la trasmissione di informazioni in materia di remunerazione 1.   Le ANC trasmettono ogni anno alla BCE le informazioni in materia di remunerazione precisate al paragrafo 20, lettere da a) a d), degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06 e segnalate dai seguenti soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante: a) soggetti vigilati significativi al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su, base consolidata; b) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato, su base individuale; c) soggetti vigilati diversi da quelli di cui alle lettere a) o b) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni conformemente agli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06; d) soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) o c) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni. 2.   Ogni tre anni le ANC trasmettono alla BCE le informazioni sul divario retributivo di genere precisate nell’allegato IV degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06 e segnalate dai seguenti soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante: a) soggetti vigilati dai quali le ANC raccolgono tali informazioni conformemente agli orientamenti ABE/GL/2022/06; b) soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alla lettera a) al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti, su base individuale; c) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e che sono diversi da quelli di cui alla lettera a), su base individuale; d) soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) o c) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni. Ai fini della lettera b), qualora il soggetto vigilato significativo al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista e nessun soggetto vigilato appartenente allo stesso gruppo vigilato rientri nell’ambito di applicazione della lettera a), le ANC trasmettono alla BCE le informazioni specificate nel presente paragrafo su un ente creditizio del gruppo vigilato con il maggior numero di dipendenti a tempo pieno (ETP), su base individuale. 3.   Ogni due anni le ANC trasmettono alla BCE le informazioni sui rapporti più elevati approvati precisate nell’allegato V degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/06 e segnalati dai soggetti vigilati significativi su base individuale. 4.   Ogni due anni le ANC trasmettono alla BCE le informazioni sui rapporti più elevati approvati come precisato nell’allegato VI degli orientamenti ABE/GL/2022/06, aggregati a livello del rispettivo Stato membro partecipante. Articolo 4 Requisiti per la trasmissione di informazioni sui soggetti a remunerazione elevata 1.   Le ANC trasmettono ogni anno alla BCE le informazioni sui soggetti a remunerazione elevata di cui all’allegato I degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/08 e segnalate dai seguenti soggetti vigilati stabiliti nel rispettivo Stato membro partecipante: a) soggetti vigilati significativi al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti, su base consolidata; b) soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato, su base individuale; c) soggetti vigilati significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) o b) e dai quali le ANC raccolgono tali informazioni. 2.   Le ANC trasmettono ogni anno alla BCE le informazioni sui soggetti a remunerazione elevata di cui all’allegato I degli orientamenti dell’ABE ABE/GL/2022/08, aggregate a livello del rispettivo Stato membro partecipante. Articolo 5 Date di invio 1.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 4, paragrafo 1, in conformità alle seguenti disposizioni: a) per i soggetti vigilati significativi, le ANC, all’atto della ricezione dei dati conformemente alla data d’invio del 15 giugno e dopo aver effettuato le verifiche iniziali dei dati di cui all’articolo 8, trasmettono senza indebito ritardo alla BCE tali informazioni; b) per i soggetti vigilati meno significativi, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE al più tardi entro le ore 12:00 ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) del 31 luglio. 2.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, al più tardi entro le ore 12:00 CET del 31 agosto. 3.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al più tardi entro le ore 12:00 CET del 31 luglio. Articolo 6 Qualità dei dati 1.   Le ANC: a) verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni messe a disposizione della BCE ai sensi della presente decisione; b) applicano le regole di convalida elaborate, aggiornate e pubblicate dall’ABE; c) eseguono i controlli integrativi sulla qualità dei dati stabiliti dalla BCE in collaborazione con le ANC. 2.   Le ANC eseguono la valutazione della qualità dei dati loro trasmessi in conformità alle seguenti disposizioni: a) per i seguenti soggetti vigilati, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione dei dati conformemente alla data d’invio del 15 giugno: i) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti; ii) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato; iii) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità con il criterio dei tre soggetti vigilati più significativi nei propri Stati membri ed effettuano le segnalazioni su base consolidata, o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata; 3.   Oltre ad essere conformi alle regole di convalida e ai controlli sulla qualità dei dati di cui al paragrafo 1, le informazioni sono trasmesse in conformità agli ulteriori requisiti minimi per l’accuratezza di seguito indicati: a) le ANC forniscono informazioni, se del caso, sugli sviluppi desumibili dalle informazioni trasmesse; b) le informazioni sono complete, eventuali lacune sono evidenziate e spiegate alla BCE e, se del caso, tali lacune sono colmate senza indebito ritardo. Articolo 7 Informazioni qualitative 1.   Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le ANC ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo. 2.   Le ANC comunicano alla BCE quanto segue: a) le ragioni di eventuali ritrasmissioni da parte di soggetti vigilati significativi; b) le ragioni di eventuali revisioni rilevanti trasmesse da soggetti vigilati significativi. Ai fini della lettera b), per «revisione rilevante» si intende qualsiasi revisione di uno o più punti di dati, in termini sia di cifre assolute segnalate che di percentuale di variazioni, che incida in modo significativo sull’analisi prudenziale o finanziaria effettuata utilizzando tali punti di dati a livello di soggetto. Articolo 8 Formato di trasmissione 1.   Le ANC trasmettono le informazioni precisate nella presente decisione in conformità al pertinente Modello dei punti di dati e alla tassonomia eXtensible Business Reporting Language (XBRL), elaborati, aggiornati e pubblicati dall’ABE. 2.   In conformità all’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le ANC eseguono le verifiche iniziali per garantire che la trasmissione costituisca un valido rapporto XBRL in conformità al paragrafo 1. 3.   I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l’uso dell’Identificatore del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier). 4.   Le ANC trasmettono le informazioni aggregate a livello del rispettivo Stato membro partecipante utilizzando il pertinente identificativo del paese. Articolo 9 Efficacia Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari. Articolo 10 Destinatari Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 gennaio 2024 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63 . ( 2 ) GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 . ( 3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 ). ( 5 ) Disponibile sul sito Internet dell’ABE. ( 6 ) Disponibile sul sito Internet dell’ABE. ( 7 ) Cfr. il paragrafo 27 degli orientamenti ABE/GL/2022/06 e il paragrafo 41 degli orientamenti ABE/GL/2022/08. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/461/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione BCE 2024/461 è il riferimento normativo per la segnalazione di informazioni su remunerazione, gender pay gap e high earner nel settore bancario europeo. Autorità di vigilanza, compliance officer e responsabili risorse umane delle banche devono consultarla per comprendere gli obblighi di reporting, le scadenze di trasmissione, i controlli di qualità dei dati e il coordinamento tra ANC e BCE nel Meccanismo di vigilanza unico. La normativa richiama gli Orientamenti ABE/GL/2022/06 e ABE/GL/2022/08 per i dettagli tecnici su benchmarking retributivo, divario di genere e identificazione dei soggetti a remunerazione elevata.

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