Decisione UE In vigore

Decisione UE 0453/2019

Decisione (UE) 2019/453 del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro

Pubblicato: 19/03/2019 In vigore dal: 19/03/2019 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2019/453 e quali sono gli obblighi che ne derivano per il Montenegro?

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La Decisione UE 2019/453 autorizza la firma di un accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le operazioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio montenegrino. L'accordo è necessario perché il regolamento UE 2016/1624 prevede che quando le squadre della guardia di frontiera europea operano in paesi terzi con poteri esecutivi, deve essere stipulato un accordo che disciplini tutti gli aspetti operativi e legali di tali attività. Il Montenegro, come paese terzo, deve quindi sottoscrivere questo accordo per consentire alle autorità europee di svolgere operazioni di controllo frontaliero e costiero nel suo territorio secondo regole concordate. La decisione è stata adottata dal Consiglio dell'UE il 19 marzo 2019, dopo che i negoziati si sono conclusi positivamente il 5 febbraio 2019. L'accordo definisce le condizioni operative, i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le garanzie legali e procedurali necessarie per garantire il corretto svolgimento delle attività congiunte di sicurezza frontaliera.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/453 del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro EN: Council Decision (EU) 2019/453 of 19 March 2019 on the signing, on behalf of the Union, of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

Testo normativo

21.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 79/1 DECISIONE (UE) 2019/453 DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione deve concludere con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. (2) Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Montenegro per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro («accordo»). (3) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 5 febbraio 2019. (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ( 2 ) ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione. (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell' acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 3 ) ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull' acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (7) È pertanto opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiaraziona comune acclusa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro, con riserva della sua conclusione ( 4 ) . Articolo 2 La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019 Per il Consiglio Il presidente G. CIAMBA ( 1 ) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio ( GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen ( GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43 ). ( 3 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 4 ) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione. ALLEGATO DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN Le parti dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell' acquis di Schengen. Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Montenegro, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro a condizioni analoghe a quelle dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro.

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