Decisione (UE) 2019/448 del Consiglio, del 18 marzo 2019, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
Cosa prevede la Decisione UE 2019/448 riguardo al metossicloro e quali sono le implicazioni per le aziende?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/448 del 18 marzo 2019 autorizza l'Unione europea a presentare una proposta formale per includere il metossicloro nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP). Il metossicloro è una sostanza chimica già vietata nell'UE da molti anni, non approvata come principio attivo per prodotti fitosanitari (secondo il Regolamento 1107/2009), non autorizzata per i biocidi (Regolamento 528/2012) e non registrabile secondo REACH (Regolamento 1907/2006). La decisione riguarda principalmente gli Stati membri e le istituzioni europee, poiché impegna l'UE a livello internazionale per l'eliminazione globale di questa sostanza. Per le aziende europee, la norma non introduce divieti diretti aggiuntivi, poiché il metossicloro è già proibito da anni nel territorio dell'Unione; tuttavia, l'inclusione nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma comporterà l'obbligo di eliminazione totale della sostanza anche a livello mondiale, con possibili effetti su catene di approvvigionamento internazionali e su aziende che operano in paesi terzi. La motivazione della proposta risiede nel fatto che il metossicloro, pur eliminato in Europa, continua a essere utilizzato come pesticida in altre regioni del mondo e, grazie alle sue proprietà di dispersione ambientale a lunga distanza, rappresenta un rischio transfrontaliero per l'ambiente e la salute umana dell'UE.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/448 del Consiglio, del 18 marzo 2019, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
EN: Council Decision (EU) 2019/448 of 18 March 2019 on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the listing of methoxychlor in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
Testo normativo
20.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 77/74
DECISIONE (UE) 2019/448 DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2019
relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha concluso la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), con la decisione 2006/507/CE del Consiglio
(
1
)
.
(2)
L'Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera le sostanze chimiche da eliminare, l'allegato B elenca le sostanze chimiche da sottoporre a limitazione e l'allegato C elenca le sostanze chimiche di cui devono essere ridotte o eliminate le emissioni provenienti dalla produzione non intenzionale.
(3)
Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all'allegato D della convenzione, il metossicloro presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente.
(4)
Il metossicloro non è approvato come una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei prodotti fitosanitari. Il metossicloro non è approvato come una sostanza attiva neanche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei biocidi. Inoltre, il metossicloro non è registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
e, di conseguenza, non può essere fabbricato o immesso sul mercato nell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.
(5)
Sebbene il metossicloro sia stato gradualmente eliminato nell'Unione molti anni fa, è possibile che sia ancora utilizzato come prodotto fitosanitario e disperso nell'ambiente al di fuori dell'Unione, ragione questa che potrebbe spiegarne il rinvenimento nell'ambiente. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del metossicloro, le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana, ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più vasta scala.
(6)
L'Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Unione presenta una proposta di inclusione del metossicloro (n. CAS 72-43-5, n. CE 200-779-9) nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»).
La Commissione comunica, a nome dell'Unione, la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(
1
)
Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (
GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (
GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (
GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1
).
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La Decisione 2019/448 è lo strumento attraverso cui l'UE coordina la propria posizione su inquinanti organici persistenti (POP), sostanze chimiche pericolose e regolamentazione internazionale ambientale secondo la Convenzione di Stoccolma. Aziende che operano nel settore agro-chimico, fitofarmaci, biocidi e commercio internazionale devono monitorare l'evoluzione dei vincoli su sostanze vietate, poiché l'inclusione negli allegati della Convenzione comporta obblighi di eliminazione globale e restrizioni su import/export verso paesi terzi.
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