Decisione UE In vigore

Decisione UE 0438/2022

Decisione (UE) 2022/438 del Consiglio del 14 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID)

Pubblicato: 14/03/2022 In vigore dal: 14/03/2022 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea rispetto alle modifiche dei regolamenti ICSID e come viene espressa nel Consiglio amministrativo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2022/438 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in merito alle riforme dei regolamenti dell'ICSID (Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti). Sebbene l'UE non sia membro diretto dell'ICSID, ha un interesse rilevante perché ha incorporato questi regolamenti nei suoi accordi commerciali e di investimento, e le modifiche impattano direttamente sul funzionamento dei meccanismi di risoluzione delle controversie investitore-Stato. La decisione autorizza gli Stati membri dell'UE che sono parti della Convenzione ICSID (26 Stati membri) a votare congiuntamente per approvare quattro progetti di risoluzione che modificano i regolamenti delle procedure convenzionali, del meccanismo supplementare, della mediazione e dell'inchiesta.

Le modifiche affrontano questioni critiche come la trasparenza procedurale, il rigetto tempestivo delle domande infondate, la divulgazione dei finanziamenti di terzi e l'estensione del meccanismo supplementare alle organizzazioni di integrazione economica regionale (come l'UE stessa). Questo è particolarmente importante perché gli investitori di paesi terzi potrebbero avviare procedimenti contro l'Unione o i suoi Stati membri, rendendo essenziale che l'UE coordini la propria posizione attraverso gli Stati membri. La decisione entra in vigore immediatamente e rappresenta un coordinamento strategico dell'Unione in un ambito che tocca la competenza esclusiva dell'UE sugli investimenti esteri diretti, pur riconoscendo il ruolo degli Stati membri nei meccanismi di risoluzione delle controversie.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/438 del Consiglio del 14 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) EN: Council Decision (EU) 2022/438 of 14 March 2022 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Administrative Council of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Testo normativo

17.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 89/8 DECISIONE (UE) 2022/438 DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) voterà mediante procedura scritta un pacchetto di proposte di modifica ai regolamenti ICSID. La procedura scritta è stata avviata il 20 gennaio 2022 e la conclusione è prevista il 21 marzo 2022. (2) L’Unione non è membro dell’ICSID. Tuttavia essa ha integrato i regolamenti ICSID, mediante riferimento, nei suoi accordi commerciali e di investimento che contemplano la protezione degli investimenti e la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. (3) Nel suo parere 2/15 del 16 maggio 2017 ( 1 ) , la Corte di giustizia ha chiarito che gli investimenti esteri diretti rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, mentre i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti non possono essere istituiti senza il consenso degli Stati membri. (4) Tramite la riforma dei regolamenti ICSID, il regolamento del meccanismo supplementare ICSID diverrà potenzialmente applicabile a controversie avviate nei confronti di organizzazioni di integrazione economica regionale come l’Unione. L’Unione utilizza inoltre i regolamenti ICSID nei suoi trattati di investimento e tali regolamenti possono essere utilizzati dagli investitori dell’Unione nei procedimenti avviati contro paesi terzi, dagli investitori di paesi terzi contro Stati membri dell’Unione o, quando sono soddisfatti i requisiti pertinenti della convenzione ICSID, dagli investitori di paesi terzi contro l’Unione stessa. Le modifiche ai regolamenti ICSID avranno quindi effetti giuridici sul funzionamento e l’applicazione degli accordi internazionali conclusi dall’Unione e sullo svolgimento dei procedimenti giudiziari a cui essa potrebbe prendere parte. Pertanto l’Unione ha un interesse particolare nella riforma dei regolamenti ICSID. (5) 26 Stati membri dell’Unione sono membri dell’ICSID. Tali Stati membri sono in grado di partecipare al Consiglio amministrativo e di votare i regolamenti modificati mediante procedura scritta. (6) Pertanto il Consiglio dovrebbe adottare la posizione dell’Unione in riferimento alle modifiche previste dei regolamenti ICSID, così da permettere agli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione ICSID, che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione, di esprimere la posizione dell’Unione nel Consiglio amministrativo dell’ICSID. (7) Nell’ambito delle procedure della convenzione ICSID le modifiche aggiornano ed elaborano il regolamento amministrativo e finanziario ICSID, il regolamento di avvio ICSID, il regolamento di arbitrato ICSID e il regolamento di conciliazione ICSID. Le modifiche comporteranno, tra l’altro, il miglioramento della trasparenza delle procedure, il chiarimento delle disposizioni sul rigetto tempestivo delle domande infondate e sulla garanzia a copertura delle spese, e l’introduzione di obblighi di divulgazione per i finanziamenti di terzi. (8) Nell’ambito delle procedure del meccanismo supplementare ICSID le modifiche proposte aggiornano ed elaborano il regolamento amministrativo e finanziario del meccanismo supplementare ICSID, il regolamento di arbitrato del meccanismo supplementare ICSID e il regolamento di conciliazione del meccanismo supplementare ICSID. La maggior parte delle modifiche alle procedure della convenzione ICSID si rifletterà anche nel regolamento del meccanismo supplementare ICSID. Inoltre l’ambito delle procedure del meccanismo supplementare sarà esteso per includere, tra l’altro, le controversie che coinvolgono organizzazioni di integrazione economica regionale. (9) Nell’ambito delle procedure d’inchiesta ICSID le modifiche proposte aggiornano ed elaborano il regolamento d’inchiesta ICSID autonomo e il regolamento amministrativo e finanziario d’inchiesta ICSID. (10) Nell’ambito della mediazione ICSID, la proposta di riforma introduce un nuovo regolamento di mediazione ICSID con l’associato regolamento amministrativo e finanziario di mediazione ICSID. (11) Le modifiche affrontano le attuali preoccupazioni espresse in riferimento al vigente sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato e migliorano sostanzialmente i regolamenti dell’ICSID. (12) La posizione da adottare a nome dell’Unione a norma della presente decisione lascia impregiudicato l’obiettivo principale dell’Unione e dei suoi Stati membri in questo ambito, ossia di portare avanti la creazione di un tribunale multilaterale permanente per gli investimenti, che sostituirebbe con un meccanismo permanente l’attuale sistema di arbitrato in materia di investimenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione ICSID esprimono la propria accettazione delle modifiche proposte ai regolamenti ICSID durante la procedura di votazione per iscritto avviata dal presidente del Consiglio amministrativo dell’ICSID il 20 gennaio 2022 e la cui conclusione è prevista il 21 marzo 2022 mediante l’approvazione dei quattro progetti di risoluzione intesi a: — modificare i regolamenti per le procedure della convenzione ICSID (AC(C)/RES/1/2022); — modificare i regolamenti per le procedure del meccanismo supplementare ICSID (AC(C)/RES/2/2022); — adottare i regolamenti per le procedure di mediazione ICSID (AC(C)/RES/3/2022); nonché — adottare i regolamenti per le procedure d’inchiesta ICSID (AC(C)/RES/4/2022). Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente É. BORNE ( 1 ) Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.

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La Decisione riguarda i regolamenti ICSID, la risoluzione delle controversie investitore-Stato, gli accordi internazionali di investimento e la competenza esclusiva dell'Unione europea sugli investimenti esteri diretti. Professionisti che operano nel diritto commerciale internazionale, negli accordi bilaterali di investimento (BIT) e nella protezione degli investimenti devono comprendere come le modifiche ai regolamenti ICSID influenzano la trasparenza procedurale, la divulgazione dei finanziamenti di terzi e l'applicabilità del meccanismo supplementare alle organizzazioni di integrazione economica come l'UE.

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