Decisione (PESC) 2025/437 del Consiglio, del 28 febbraio 2025, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
Qual è la scadenza delle misure restrittive UE nei confronti di persone, entità e organismi legati alla situazione in Ucraina secondo la Decisione 2025/437?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2025/437 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 28 febbraio 2025, modifica la precedente Decisione 2014/119/PESC prorogando le misure restrittive (sanzioni) fino al 6 marzo 2026. Queste misure restrittive si applicano a determinate persone, entità e organismi in relazione alla situazione in Ucraina, originariamente introdotte dal marzo 2014. La modifica è stata necessaria a seguito di una revisione della decisione originaria, al fine di mantenere in vigore il regime sanzionatorio per un ulteriore anno. La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e rappresenta un atto di politica estera e di sicurezza comune (PESC) adottato dal Consiglio su proposta dell'Alto Rappresentante dell'Unione.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2025/437 del Consiglio, del 28 febbraio 2025, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
EN: Council Decision (CFSP) 2025/437 of 28 February 2025 amending Decision 2014/119/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/437
3.3.2025
DECISIONE (PESC) 2025/437 DEL CONSIGLIO
del 28 febbraio 2025
che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC
(
1
)
.
(2)
In esito a un riesame della decisione 2014/119/PESC è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 6 marzo 2026.
(3)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione 2014/119/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2026.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (
GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/437/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2025/437 riguarda le misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), le sanzioni UE e gli embarghi nei confronti di soggetti collegati alla crisi ucraina. Professionisti del diritto internazionale, compliance officer e esperti di sanzioni internazionali consultano questi atti per verificare l'applicabilità delle restrizioni a persone, entità e organismi, nonché per monitorare le scadenze e le proroghe dei regimi sanzionatori europei.
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