Decisione UE In vigore

Decisione UE 0396/2024

Decisione (UE) 2024/396 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028)

Pubblicato: 16/01/2024 In vigore dal: 16/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità operative dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo 2023-2028?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2024/396 approva il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati, valido dal 2023 al 2028. L'accordo consente alle navi dell'Unione di operare nelle acque di pesca di Kiribati, garantendo al contempo il rispetto delle misure di conservazione e gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale. L'obiettivo principale è concedere opportunità di pesca sostenibile alle flotte europee, promuovendo contemporaneamente la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani, della politica della pesca e dell'economia blu. La decisione prevede anche che la Commissione europea sia autorizzata ad approvare, secondo una procedura semplificata, le modifiche al protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'accordo, a condizione che non si opponga una minoranza di blocco degli Stati membri. Questo meccanismo consente di adattare rapidamente le disposizioni tecniche senza necessità di nuove ratifiche, mantenendo però il controllo del Consiglio sulle decisioni strategiche.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/396 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) EN: Council Decision (EU) 2024/396 of 16 January 2024 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other (2023-2028)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/396 24.1.2024 DECISIONE (UE) 2024/396 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 2024 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2023/2187 ( 2 ) , il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo») è stato firmato il 2 ottobre 2023. (2) L’obiettivo del protocollo è attuare l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («accordo»), in modo da concedere possibilità di pesca alle navi dell’Unione nelle zone di pesca all’interno delle acque di Kiribati e consentire all’Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani, nella politica della pesca e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a garantire condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca. (3) Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell’Unione nelle zone di pesca all’interno delle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale. (4) È opportuno approvare il protocollo. (5) L’articolo 9 dell’accordo istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. A norma degli articoli 8 e 18 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata. (6) È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga. (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e ha espresso un parere il 19 giugno 2023. (8) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione europea. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 23 del protocollo. Articolo 3 Conformemente alle procedure e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente V. VAN PETEGHEM ( 1 ) Approvazione del 12 dicembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/2187, del 6 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) ( GU L, 2023/2187, del 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2187/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ALLEGATO PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, DALL’ALTRO (2023-2028) CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA Nei casi in cui sia richiesto alla commissione mista di adottare modifiche del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo»), conformemente agli articoli 8 e 18 dello stesso, si applica la procedura seguente. 1. La Commissione provvede affinché l’approvazione delle modifiche proposte a nome dell’Unione: a) sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca; b) sia coerente con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri; c) tenga conto dei più recenti e pertinenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione. 2. Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista. 3. La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 è valutata dal Consiglio. 4. A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte. 5. Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente ai punti 2, 3 e 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. 6. La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista di modificare il protocollo, comprese, se del caso, la pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione. Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 18 dello stesso, la posizione che l’Unione deve adottare in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi di lavoro consolidate. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/396/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0396/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'accordo di partenariato nel settore della pesca rientra nella gestione delle risorse ittiche internazionali e nella cooperazione con paesi terzi, coinvolgendo questioni di diritto internazionale, sostenibilità ambientale e diritti del lavoro nel settore della pesca. Operatori del settore ittico, armatori di navi da pesca e autorità portuali devono considerare le norme sulla conservazione marina, le quote di pesca e le misure della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, nonché i requisiti relativi alle condizioni di lavoro dignitose nel settore.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →