Decisione UE In vigore

Decisione UE 0395/2019

Decisione (UE) 2019/395 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino

Pubblicato: 07/03/2019 In vigore dal: 07/03/2019 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2019/395 e quali sono le implicazioni per la Danimarca e gli altri Stati membri?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/395 del Consiglio del 7 marzo 2019 autorizza la firma di un protocollo di accordo tra l'Unione europea e il Regno di Danimarca riguardante la partecipazione danese al sistema Eurodac e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame delle domande d'asilo. Il protocollo disciplina specificamente l'accesso ai dati biometrici (impronte digitali) contenuti in Eurodac a fini di contrasto, integrando la Convenzione di Dublino che regola quale Stato membro deve esaminare una richiesta di protezione internazionale.

La decisione riguarda principalmente gli Stati membri dell'UE, il Regno Unito e l'Irlanda, che rimangono vincolati dal regolamento Eurodac. La Danimarca, in virtù del Protocollo n. 22 sulla sua posizione speciale, non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolata da essa e non è soggetta alla sua applicazione, mantenendo così la sua autonomia decisionale in materia di asilo e giustizia.

In pratica, il protocollo consente agli Stati membri di accedere ai dati Eurodac per finalità di contrasto (sicurezza, lotta al terrorismo, criminalità), ampliando l'utilizzo del sistema oltre la semplice determinazione della competenza nelle procedure asilo. Questo rappresenta un equilibrio tra esigenze di sicurezza e protezione dei dati personali, con il Consiglio che autorizza il presidente a designare i firmatari per conto dell'Unione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/395 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto EN: Council Decision (EU) 2019/395 of 7 March 2019 on the signing, on behalf of the European Union, of the Protocol to the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective applicatio

Testo normativo

13.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/9 DECISIONE (UE) 2019/395 DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2019 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 14 dicembre 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Danimarca riguardanti le modalità di partecipazione della Danimarca alla procedura per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto prevista al capo VI del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (2) I negoziati si sono conclusi e il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto è stato siglato l'11 dicembre 2017. (3) È opportuno firmare il protocollo. (4) Il Regno Unito e dell'Irlanda sono vincolati dal regoalmento (UE) n. 602/2013 e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublinoper quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto con riserva della conclusione di tale protocollo ( 2 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2019 Per il Consiglio La presidente C.D. DAN ( 1 ) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU L 180, del 29.6.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

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La Decisione 2019/395 è rilevante per chi opera nel settore dell'asilo e della sicurezza interna, poiché disciplina l'accesso a Eurodac, il sistema di confronto impronte digitali, e la sua integrazione con la Convenzione di Dublino e il regolamento 603/2013. Professionisti del diritto dell'immigrazione e della sicurezza consultano questa normativa per comprendere le modalità di trasmissione dati biometrici, le competenze statali nelle procedure asilo e i meccanismi di cooperazione tra autorità di contrasto e Europol.

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