Decisione UE In vigore

Decisione UE 0393/2022

Decisione (UE) 2022/393 del Consiglio del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in occasione della 65a sessione della commissione Stupefacenti in merito all’aggiunta di tre sostanze all’elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

Pubblicato: 03/03/2022 In vigore dal: 03/03/2022 Documento ufficiale

Quali sostanze sono state aggiunte alla Tabella I della Convenzione ONU contro il traffico di stupefacenti con la Decisione UE 2022/393 e quale era la posizione dell'Unione europea in merito?

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La Decisione UE 2022/393 del Consiglio del 3 marzo 2022 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea presso la 65ª sessione della Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite (tenutasi a Vienna dal 14-18 marzo 2022). L'Unione ha assunto una posizione favorevole all'aggiunta di tre sostanze precursori nella Tabella I della Convenzione ONU del 1988: 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl. Queste sostanze sono state identificate dall'International Narcotics Control Board come frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di fentanyl e suoi analoghi, oppioidi sintetici estremamente potenti che causano gravi problemi di salute pubblica e ordine sociale in diversi Stati membri. La decisione rientra nella competenza esclusiva dell'Unione e incide direttamente sulla legislazione UE in materia di controllo dei precursori di droghe, in particolare il Regolamento (CE) n. 273/2004 e il Regolamento (CE) n. 111/2005. Gli Stati membri dell'UE che fanno parte della Commissione Stupefacenti (12 in totale) hanno espresso congiuntamente questa posizione agendo di concerto nell'interesse dell'Unione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/393 del Consiglio del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in occasione della 65a sessione della commissione Stupefacenti in merito all’aggiunta di tre sostanze all’elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope EN: Council Decision (EU) 2022/393 of 3 March 2022 on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the 65th session of the Commission on Narcotic Drugs as regards the addition of three substances to the list of substances in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

Testo normativo

9.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 79/36 DECISIONE (UE) 2022/393 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 2022 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in occasione della 65 a sessione della commissione Stupefacenti in merito all’aggiunta di tre sostanze all’elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 («convenzione»), è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 90/611/CEE ( 1 ) del Consiglio ed è entrata in vigore l’11 novembre 1990. (2) Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe. (3) Nel corso della sua 65 a sessione che si terrà a Vienna dal 14 al 18 marzo 2022, la commissione Stupefacenti deciderà in merito all’aggiunta di tre nuove sostanze nella tabella I della convenzione. (4) Secondo la valutazione dell’organo internazionale per il controllo degli stupefacenti (International Narcotics Control Board), tre sostanze, ossia 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl, sono frequentemente usate per la fabbricazione illecita di fentanyl e sono altamente idonee alla fabbricazione illecita di fentanyl e diversi analoghi del fentanyl, che sono oppioidi sintetici estremamente potenti. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl provochino gravi problemi sociali e di salute pubblica. Si giustifica pertanto il collocamento di 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl. sotto il controllo internazionale. (5) Il 2 febbraio 2022 l’International Narcotics Control Board ha raccomandato che la commissione Stupefacenti aggiunga le sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione. (6) La fabbricazione illecita di fentanyl e analoghi del fentanyl causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale in taluni Stati membri. (7) La decisione in merito all’aggiunta di sostanze nella tabella I della Convenzione rientra nella competenza esclusiva dell’Unione. L’Unione ha lo status di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti, di cui fanno parte 12 Stati membri dell’Unione dotati di diritto di voto. (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione di detta Commissione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell’UE, in particolare il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio ( 3 ) . (9) È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione Stupefacenti, agendo di concerto nell’interesse dell’Unione. (10) È opportuno che la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti sia a favore dell’aggiunta delle sostanze 4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanyl nella tabella I della convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 65 a sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 14 al 18 marzo 2022 è di aggiungere alla tabella I della convenzione le sostanze seguenti: a) 4-AP; b) 1-boc-4-AP; e c) norfentanyl. Articolo 2 Gli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1, agendo di concerto nell’interesse dell’Unione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022 Per il Consiglio Il presidente G. DARMANIN ( 1 ) Decisione 90/611/CEE del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope ( GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe ( GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi ( GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1 ).

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La Decisione UE 2022/393 riguarda il controllo internazionale dei precursori di droghe secondo la Convenzione ONU del 1988, con particolare riferimento a fentanyl, norfentanyl e precursori chimici sottoposti a controllo. Operatori nel settore chimico-farmaceutico, autorità doganali e professionisti della compliance devono consultare questa normativa insieme ai Regolamenti (CE) 273/2004 e 111/2005 per verificare le restrizioni al commercio di sostanze controllate e gli obblighi di segnalazione.

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