Decisione UE In vigore

Decisione UE 0389/2019

Decisione (UE) 2019/389 del Consiglio, del 4 marzo 2019, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 04/03/2019 In vigore dal: 04/03/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/389 riguardo all'integrazione della normativa sui mercati finanziari nell'accordo SEE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/389 del 4 marzo 2019 autorizza l'Unione europea a proporre al Comitato misto SEE l'integrazione di due importanti normative sui mercati finanziari: il Regolamento MiFIR (UE 600/2014) e la Direttiva MiFID II (2014/65/UE), insieme alle loro successive modifiche. Questo significa che le regole europee sulla trasparenza dei mercati, sulla protezione degli investitori e sulla vigilanza sui servizi finanziari vengono estese anche ai tre Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), creando un quadro normativo uniforme in tutto lo Spazio economico europeo. La decisione sostituisce la precedente Direttiva 2004/39/CE con la nuova MiFID II, aggiornando così gli standard di vigilanza e protezione. Per gli Stati EFTA, i poteri di supervisione e di adozione di misure restrittive (come i divieti temporanei su certe attività finanziarie) vengono esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA, in coordinamento con l'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e l'ABE (Autorità bancaria europea), garantendo coerenza tra i due pilastri del SEE. La normativa si applica a intermediari finanziari, gestori di mercati, depositari centrali e tutti gli operatori che forniscono servizi finanziari nei paesi SEE.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/389 del Consiglio, del 4 marzo 2019, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II) (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Council Decision (EU) 2019/389 of 4 March 2019 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment of Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement (Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) and Directive MiFID II) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

12.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70/25 DECISIONE (UE) 2019/389 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2019 sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX di tale accordo, che contiene disposizioni sui servizi finanziari. (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE. (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019 Per il Consiglio Il presidente A. ANTON ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 ). ( 4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ). PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019 del che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ) , rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4 , dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30 , e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54 . (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli ( 2 ) . (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( 3 ) , rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28 , dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35 , e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116 . (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 4 ) . (5) La direttiva 2014/65/UE abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. (6) Il regolamento (UE) n. 600/2014 specifica i casi in cui l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) possono vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni in conformità, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) . Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente ai punti 31g e 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE. Per integrare nel processo le competenze dell'ABE e dell'ESMA e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'ABE o dall'ESMA, a seconda dei casi. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. (7) Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo rispecchiato nelle conclusioni ( 8 ) dei ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA del 14 ottobre 2014 relative all'inclusione nell'accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV. (8) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato: 1. al punto 13b (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificata da: — 32014 L 0065 : Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28 , dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35 , e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116 .»; 2. il testo del punto 31ba (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: « 32014 L 0065 : Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28 , dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35 , e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116 , modificata da: — 32016 L 1034 : Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 ( GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8 ). Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti; b) i riferimenti ai “membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA; c) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo; d) all'articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 2 luglio 2014” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]” e anziché “il 3 luglio 2019” leggasi “i cinque anni successivi”; e) all'articolo 16, paragrafo 11, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 2 luglio 2014” leggasi “della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]”; f) all'articolo 41, paragrafo 2, anziché “dell'Unione” leggasi “del SEE”; g) all'articolo 57: i) al paragrafo 5, secondo comma, le parole “l'ESMA agisce” sono sostituite dalle parole “l'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA, agisce”; ii) al paragrafo 6, le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “L'ESMA”; h) all'articolo 70, paragrafo 6, lettere f) e g), per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “del 2 luglio 2014” leggasi “di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]”; i) all'articolo 79: i) al paragrafo 1, secondo comma, le parole “o, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA/dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “all'ESMA/dell'ESMA”; ii) al paragrafo 1, quinto comma, le parole “, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla Commissione, all'ESMA”; j) all'articolo 81, paragrafo 5, all'articolo 82, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 1, le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordate, sono inserite dopo la parola “ESMA”; k) all'articolo 86, le parole “all'ESMA, che” sono sostituite dalle parole “L'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”; l) all'articolo 95, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 3 gennaio 2018” leggasi “dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]”»; 3. il testo del punto 31baa (soppresso) è sostituito da quanto segue: « 32014 R 0600 : Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 ), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4 , dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30 , e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54 , modificato da: — 32016 R 1033 : Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 ( GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini “Stato/i membro/i” e “autorità competenti” comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti; b) i riferimenti ai “membri del SEBC” comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA; c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'Autorità bancaria europea (ABE) o l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda dei casi, e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa; d) i riferimenti ad altri atti contenuti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell'accordo; e) i riferimenti ai poteri dell'ESMA a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31i del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA; f) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e): i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “alle autorità competenti, all'ESMA e all'ABE” leggasi “alle autorità competenti e all'Autorità di vigilanza EFTA”; ii) le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “poteri conferiti all'ESMA”; g) all'articolo 4: i) al paragrafo 4, le parole “e all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla Commissione”; ii) al paragrafo 7, le parole “o, per quanto riguarda le deroghe concesse dalle autorità competenti degli Stati EFTA, prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]” sono inserite dopo le parole “del 3 gennaio 2018”; h) all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 1, le parole “e all'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “alla Commissione”; i) all'articolo 36, paragrafo 5: i) nella prima e nella seconda frase, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) le parole “e include nell'elenco tutte le notifiche ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “L'ESMA pubblica un elenco di tutte le notifiche che riceve”; j) all'articolo 37, paragrafo 2: i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “il 3 gennaio 2018” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]”; ii) le parole “articoli 101 e 102 TFUE” sono sostituite dalle parole “articoli 53 e 54 dell'accordo SEE”; k) all'articolo 40: i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 1-4, 6 e 7, anziché “ESMA” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “al diritto dell'Unione” leggasi “all'accordo SEE”; iii) al paragrafo 3, le parole “previa consultazione degli organismi pubblici” sono sostituite dalle parole “previa consultazione degli organismi pubblici da parte dell'ESMA”; iv) al paragrafo 3, le parole “senza emettere il parere” sono sostituite dalle parole “senza che l'ESMA emetta il parere”; v) al paragrafo 5, le parole “alla decisione di adottare una misura” sono sostituite dalle parole “a ciascuna delle sue decisioni di adottare misure”; vi) al paragrafo 5, le parole “. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito web l'avviso relativo a ciascuna delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Sul sito web dell'ESMA è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “del presente articolo”; l) all'articolo 41: i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai paragrafi 1-4, 6 e 7, anziché “ABE” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”; ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché “al diritto dell'Unione” leggasi “all'accordo SEE”; iii) al paragrafo 3, le parole “senza emettere il parere” sono sostituite dalle parole “senza che l'EBA emetta il parere”; iv) al paragrafo 5, le parole “alla decisione di adottare una misura” sono sostituite dalle parole “a ciascuna delle sue decisioni di adottare misure”; v) al paragrafo 5, le parole “. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito web l'avviso relativo a ciascuna delle sue decisioni di adottare una misura ai sensi del presente articolo. Sul sito web dell'EBA è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “del presente articolo”; m) all'articolo 45: i) al paragrafo 1, le parole “, o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “l'ESMA”; ii) ai paragrafi 2, 4, 5, 8 e 9 e al primo comma del paragrafo 3, le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”, opportunamente accordate, sono inserite dopo le parole “l'ESMA”; iii) al paragrafo 3, secondo e terzo comma, le parole “o, a seconda dei casi, di elaborare progetti per l'Autorità di vigilanza EFTA/dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “prima di adottare eventuali misure”; iv) al paragrafo 6, anziché “ogni decisione” leggasi “ciascuna delle sue decisioni”; v) al paragrafo 6, le parole “. L'Autorità di vigilanza EFTA pubblica sul suo sito Internet l'avviso di ciascuna delle sue decisioni di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, lettera c). Sul sito Internet dell'ESMA è inserito un riferimento alla pubblicazione dell'avviso da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “paragrafo 1, lettera c)”; vi) al paragrafo 7, le parole “sul sito Internet dell'ESMA o, per quanto riguarda le misure adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA, quando l'avviso è pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di vigilanza EFTA,” sono inserite dopo le parole “quando l'avviso è pubblicato”»; 4. al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino: «– 32014 R 0600 : Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 ), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4 , dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30 , e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54 .». Articolo 2 I testi dei regolamenti (UE) n. 600/2014, rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4 , dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30 , e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54 , e (UE) 2016/1033 e delle direttive 2014/65/UE, rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28 , dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35 , e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116 , e (UE) 2016/1034 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE ( 1 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 . ( 2 ) GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1 . ( 3 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 . ( 4 ) GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8 . ( 5 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1 . ( 6 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 . ( 7 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84 . ( 8 ) Conclusioni del Consiglio dei ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1. ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. …/2019 che integra la direttiva 2014/65/UE nell'accordo SEE Le parti contraenti convengono che l'integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

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