Decisione UE In vigore

Decisione UE 0388/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/388 della Commissione del 6 marzo 2020 recante modalità di applicazione della direttiva 90/428/CEE del Consiglio per quanto riguarda le deroghe alle norme dei concorsi equestri e che modifica la decisione 2009/712/CE della Commissione per quanto riguarda i riferimenti alla normativa zootecnica notificata con il numero C(2020) 1269 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 06/03/2020 In vigore dal: 06/03/2020 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi degli Stati membri in materia di trasparenza e aggiornamento delle informazioni sulle deroghe ai concorsi equestri secondo la Decisione UE 2020/388?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2020/388 del 6 marzo 2020 disciplina le modalità di applicazione della direttiva 90/428/CEE sui concorsi equestri, stabilendo regole di trasparenza per le deroghe al principio di non discriminazione tra equini. Gli Stati membri possono derogare al divieto di discriminazione per specifici tipi di concorsi e manifestazioni, oppure riservare una percentuale del montepremi per lo sviluppo dell'allevamento, ma devono comunicare pubblicamente queste scelte. La decisione impone agli Stati membri di elaborare pagine informative su Internet accessibili in inglese e nella lingua ufficiale nazionale, contenenti l'elenco dei concorsi che rientrano nella deroga e i criteri di distribuzione dei fondi destinati all'allevamento. Le informazioni devono essere aggiornate almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre per i concorsi dell'anno successivo, e ogni volta che cambiano i criteri di distribuzione dei fondi. Questo obbligo di trasparenza mira a garantire che gli altri Stati membri e il pubblico siano informati correttamente e tempestivamente, risolvendo i problemi di mancanza di chiarezza e barriere linguistiche che avevano generato denunce da parte della comunità equestre.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/388 della Commissione del 6 marzo 2020 recante modalità di applicazione della direttiva 90/428/CEE del Consiglio per quanto riguarda le deroghe alle norme dei concorsi equestri e che modifica la decisione 2009/712/CE della Commissione per quanto riguarda i riferimenti alla normativa zootecnica [notificata con il numero C(2020) 1269] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/388 of 6 March 2020 laying down rules for the application of Council Directive 90/428/EEC as regards the derogations from the rules of equestrian competitions and amending Commission Decision 2009/712/EC as regards references to zootechnical legislation (notified under document C(2020) 1269) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.3.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 73/19 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/388 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2020 recante modalità di applicazione della direttiva 90/428/CEE del Consiglio per quanto riguarda le deroghe alle norme dei concorsi equestri e che modifica la decisione 2009/712/CE della Commissione per quanto riguarda i riferimenti alla normativa zootecnica [notificata con il numero C(2020) 1269] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi ( 1 ) , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L’articolo 3 della direttiva 90/428/CEE stabilisce che le norme dei concorsi non devono contenere discriminazioni fra equini registrati nello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini registrati in un altro Stato membro o fra equini originari dello Stato membro in cui è organizzato il concorso ed equini originari di un altro Stato membro. (2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE prevede due deroghe agli obblighi di non discriminazione di cui all’articolo 3 di tale direttiva. La prima riguarda alcuni tipi di concorsi e manifestazioni, la seconda permette agli Stati membri di riservare una certa percentuale del montepremi o dei profitti derivanti dal concorso alla salvaguardia, allo sviluppo e al miglioramento dell’allevamento. Qualora uno Stato membro intenda avvalersi della prima deroga, deve informare in anticipo gli Stati membri e il pubblico delle sue intenzioni e motivazioni relative al ricorso a suddetta deroga. Qualora uno Stato membro intenda avvalersi della seconda deroga, deve mettere a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico i criteri con cui tali fondi sono distribuiti. (3) La decisione 2009/712/CE della Commissione ( 2 ) contiene modelli di formulari per fornire le informazioni necessarie per il ricorso alle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE. Tale decisione è abrogata dal regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ( 3 ) a decorrere dal 21 aprile 2021. La prassi ha dimostrato che le informazioni fornite dagli Stati membri sono spesso obsolete e che, in molti casi, i vincoli linguistici impediscono alle autorità e al pubblico di altri Stati membri di accedere al loro contenuto. La mancanza di trasparenza nell’applicazione delle deroghe è stata oggetto di denunce da parte di singoli interessati e di interi segmenti della comunità equestre. Al fine di garantire che gli Stati membri e il pubblico siano informati in modo corretto e tempestivo in merito all’uso delle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE, è necessario prevedere modelli rivisti delle pagine informative su Internet e imporre agli Stati membri di aggiornare le informazioni fornite a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE con frequenza ravvicinata. (4) Per ragioni di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione è necessario sopprimere i modelli delle pagine informative su Internet di cui all’allegato II, capitolo 2, sezioni II e III, della decisione 2009/712/CE. (5) L’allegato I, capitolo 2, della decisione 2009/712/CE elenca le direttive 77/504/CEE ( 4 ) (sostituita dalla direttiva 2009/157/CE del Consiglio ( 5 ) ), 88/661/CEE ( 6 ) , 89/361/CEE ( 7 ) e 90/427/CEE ( 8 ) , nonché la direttiva 90/428/CEE del Consiglio. Le direttive 2009/157/CE, 88/661/CEE, 89/361/CEE e 90/427/CEE sono state abrogate dal regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) il 1 o novembre 2018. Per ragioni di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione i riferimenti a tali direttive dovrebbero essere soppressi. Poiché questa decisione stabilisce nuovi modelli per le pagine informative su Internet relative all’uso delle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2009/712/CE, anche il riferimento alla direttiva 90/428/CEE dovrebbe essere soppresso. È pertanto opportuno sopprimere il capitolo 2 dell’allegato I. (6) Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce che gli Stati membri devono redigere e tenere aggiornato un elenco degli enti selezionatori e degli enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento e che attuano almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce inoltre che gli Stati membri devono rendere pubblico tale elenco. (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione ( 10 ) stabilisce i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1012. Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 si applica a decorrere dal 1 o novembre 2018, devono essere utilizzati i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento anziché quelli di cui all’allegato II, capitolo 2, sezione I, della decisione 2009/712/CE. (8) Il capitolo 2 dell’allegato II della decisione 2009/712/CE dovrebbe essere soppresso in quanto i modelli di cui alle sezioni I, II e III sono sostituiti rispettivamente dai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 e della presente decisione. (9) La decisione 2009/712/CE fa riferimento alla normativa zootecnica nel titolo e alle strutture zootecniche all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b). Dal momento che tali riferimenti sono obsoleti a seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/1012 e (UE) 2017/716, le parole «e zootecnica» nel titolo della decisione 2009/712/CE e all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione dovrebbero essere soppressi. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/712/CE. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Entro il 1 o aprile 2020 gli Stati membri elaborano la versione aggiornata delle pagine informative su Internet affinché siano accessibili agli altri Stati membri e al pubblico per via elettronica: a) le intenzioni di avvalersi della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/428/CEE e le relative motivazioni; b) i criteri con cui sono distribuiti i fondi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 90/428/CEE. 2.   Le pagine informative su Internet di cui al paragrafo 1 sono elaborate conformemente ai formati tipo indicati rispettivamente negli allegati I e II e nel rispetto delle istruzioni figuranti nell’allegato III. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet delle proprie pagine informative. 4.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 1, punti a) e b) vengano aggiornate: a) almeno una volta all’anno, prima del 31 dicembre, per quanto riguarda i concorsi equestri e le manifestazioni, che rientrano nella deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/428/CEE, e che devono essere organizzati nell’anno successivo; b) qualora cambino i criteri con cui sono distribuiti i fondi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 90/428/CEE. Articolo 2 Con effetto a decorrere dal 1 o aprile 2020, la decisione 2009/712/CE è così modificata: 1) nel titolo di tale atto le parole «e zootecnica» sono soppresse; 2) all’articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa; 3) nell’allegato I, il capitolo 2 è soppresso; 4. nell’allegato II, il capitolo 2 è soppresso. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60 . ( 2 ) Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria ( GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ( GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115 ). ( 4 ) Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ( GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8 ). ( 5 ) Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura ( GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1 ). ( 6 ) Direttiva 88/661/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1988 relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina ( GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36 ). ( 7 ) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura ( GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30 ). ( 8 ) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi ( GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55 ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») ( GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66 ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/716 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di formulari da utilizzare per le informazioni da includere negli elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti ( GU L 109 del 26.4.2017, pag. 1 ). ALLEGATO I Concorsi e manifestazioni equestri che rientrano nella deroga al principio di non discriminazione di cui all’articolo 3 della direttiva 90/428/CEE Stato membro/ Lingua ufficiale (indicare lo Stato membro) Anno/ Lingua ufficiale (inserire l’anno in cui si svolgerà il concorso/la manifestazione) Concorso o manifestazione equestre Lingua ufficiale Numero di concorsi/manifestazioni che rientrano nella deroga ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/428/CEE Lingua ufficiale Motivazione/Lingua ufficiale ALLEGATO II Criteri per la distribuzione di fondi a fini di salvaguardia, promozione e miglioramento dell’allevamento Stato membro/ Lingua ufficiale (indicare lo Stato membro) Versione/ Lingua ufficiale (inserire gg.mm.aaaa) Tipo di concorso o di manifestazione equestre/Lingua ufficiale Criteri fissati per la distribuzione di fondi a fini di salvaguardia, promozione e miglioramento dell’allevamento (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 90/428/CEE)/Lingua ufficiale ALLEGATO III 1. Nell’intestazione delle pagine informative su Internet sono indicati lo Stato membro e, o l’anno in cui sono organizzate le manifestazioni equestri elencate nell’allegato I oppure la data della versione pertinente dell’elenco dei criteri di cui all’allegato II con il formato gg.mm.aaaa. 2. L’intestazione delle pagine informative su Internet è redatta in lingua inglese e nella lingua ufficiale dello Stato membro. 3. Le informazioni sono fornite, nella misura del possibile, secondo un ordine logico.

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La Decisione UE 2020/388 riguarda le deroghe ai concorsi equestri, il principio di non discriminazione tra Stati membri, la trasparenza amministrativa e gli obblighi di pubblicità. È rilevante per chi opera nel settore equestre, le federazioni ippiche, gli organizzatori di manifestazioni e le autorità competenti degli Stati membri in materia di regolamentazione dei concorsi e allocazione dei fondi per l'allevamento.

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