Decisione UE In vigore

Decisione UE 0385/2019

Decisione (UE) 2019/385 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

Pubblicato: 04/03/2019 In vigore dal: 04/03/2019 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità di applicazione del protocollo di partenariato nella pesca tra l'UE e la Costa d'Avorio per il periodo 2018-2024?

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La Decisione (UE) 2019/385 approva il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio, valido dal 2018 al 2024. Il protocollo mira a promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e lo sviluppo dell'economia blu del paese. L'accordo è stato siglato il 16 marzo 2018 e firmato il 1° agosto 2018, applicandosi provvisoriamente da quella data. La decisione conferisce alla Commissione europea il potere di approvare, con procedure semplificate e sotto determinate condizioni, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita per controllarne l'applicazione. Le modifiche riguardano principalmente la revisione delle possibilità di pesca, l'adeguamento del sostegno settoriale e le misure di gestione. La Commissione deve operare in conformità agli obiettivi della politica comune della pesca dell'UE e tenere conto delle norme delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, garantendo che le posizioni dell'Unione siano basate su dati statistici e biologici aggiornati.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/385 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) EN: Council Decision (EU) 2019/385 of 4 March 2019 on the conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Côte d'Ivoire (2018-2024)

Testo normativo

12.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70/1 DECISIONE (UE) 2019/385 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2019 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 ( 2 ) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea ( 3 ) («accordo»). L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato ed è tuttora in vigore. (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è scaduto il 30 giugno 2018. (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018. (4) Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio ( 4 ) , il protocollo è stato firmato il 1 o agosto 2018, con riserva della sua conclusione in data successiva. (5) Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. (6) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu. (7) È opportuno approvare il protocollo. (8) L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione («commissione mista»). Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e degli articoli 6 e 7 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare tali modifiche con una procedura semplificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Unione e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) è approvato a nome dell'Unione ( 5 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 del protocollo. Articolo 3 Fatte salve le disposizioni e le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione europea è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione mista. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019 Per il Consiglio Il presidente A. ANTON ( 1 ) Approvazione del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro ( GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51 ). ( 3 ) GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41 . ( 4 ) Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo sull'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) ( GU L 194 del 31.7.2018, pag. 1 ). ( 5 ) Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 194 del 31.7.2018, pag. 3 , unitamente alla decisione di firma. ALLEGATO AMBITO DEI POTERI CONFERITI E PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE NELLA COMMISSIONE MISTA 1) La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica della Costa d'Avorio nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3, ad approvare modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti: a) revisione delle possibilità di pesca e delle disposizioni connesse conformemente agli articoli 6 e 7 del protocollo; b) adeguamento delle modalità di attuazione del sostegno settoriale conformemente all'articolo 6 del protocollo; c) misure di gestione rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo. 2) Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione: a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca; b) promuove posizioni che siano compatibili con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tengano conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri. 3) Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione. A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato. 4) Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio o entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. 5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.

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Il protocollo di partenariato nella pesca rientra nella competenza dell'articolo 43 TFUE (politica agricola comune) e dell'articolo 218 TFUE (conclusione di accordi internazionali), disciplinando le relazioni commerciali e di cooperazione nel settore ittico tra l'UE e paesi terzi. Operatori del settore della pesca, armatori e amministrazioni pubbliche interessate devono considerare le possibilità di pesca autorizzate, i diritti di accesso alle acque e gli obblighi di sostenibilità ambientale derivanti da accordi di partenariato e organizzazioni regionali di gestione della pesca.

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