Decisione UE In vigore

Decisione UE 0381/2025

Decisione (UE) 2025/381 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (DORA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 18/02/2025 In vigore dal: 18/02/2025 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2025/381 riguardo all'integrazione della normativa DORA nell'accordo SEE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/381 del Consiglio del 18 febbraio 2025 autorizza l'Unione europea a proporre al Comitato misto SEE l'integrazione di due importanti atti normativi sulla resilienza operativa digitale nel settore finanziario: il Regolamento (UE) 2022/2554 e la Direttiva (UE) 2022/2556. Questi atti, noti come DORA (Digital Operational Resilience Act), stabiliscono requisiti comuni per la gestione dei rischi informatici e della continuità operativa delle entità finanziarie. La decisione modifica l'Allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE per estendere l'applicazione di DORA anche ai paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), garantendo uno standard normativo uniforme nello Spazio economico europeo. Le modifiche prevedono adattamenti specifici per le autorità di vigilanza EFTA, che collaboreranno con le autorità europee di vigilanza (AEV) nella supervisione dei fornitori di servizi TIC critici e nella gestione dei rischi operativi digitali. La normativa si applica a banche, assicurazioni, gestori di fondi, intermediari finanziari e altri operatori del settore finanziario stabiliti negli Stati EFTA, con obblighi di conformità entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/381 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (DORA) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2025/381 of 18 February 2025 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/381 6.3.2025 DECISIONE (UE) 2025/381 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (DORA) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. (3) È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2022/2554 ( 3 ) e la direttiva (UE) 2022/2556 ( 4 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE. (5) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. DOMAŃSKI ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj. ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj. ( 3 ) Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 ( GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj). ( 4 ) Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario ( GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2556/oj). PROGETTO DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 ( 1 ) . (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario ( 2 ) . (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato: 1. al punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 19b (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32022 L 2556 : Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ( GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153 )» ; 2. al punto 16e (Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31d (Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificata da: — 32022 L 2556 : Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ( GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153 )» ; 3. dopo il punto 31pc (Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione) è inserito quanto segue: «31q. 32022 R 2554 : Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 ( GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1 ). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue: a) nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, l'espressione “Stato membro” o “Stati membri” e l'espressione “autorità competente” o “autorità competenti” s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato del regolamento, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti; b) salvo diversamente disposto nel presente accordo, le autorità europee di vigilanza (AEV) e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di assumere qualsiasi iniziativa; c) le decisioni, le richieste, le raccomandazioni, i pareri, i piani e altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi degli articoli 31, 33, da 35 a 39, 42 e 43 sono adottati, senza indebito ritardo, in base a progetti preparati dall'AEV competente a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA; d) quando fa riferimento alle banche centrali nazionali, il regolamento si riferisce, per quanto riguarda il Liechtenstein, al ministero delle Finanze di detto paese; e) all'articolo 3, punto 61), dopo i termini “l'autorità europea di vigilanza” sono inseriti i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,”; f) all'articolo 3, punto 30), i termini “al pertinente diritto dell'Unione o nazionale” sono sostituiti dai termini “alle disposizioni dell'accordo SEE o del diritto nazionale”; all'articolo 55, paragrafo 3, i termini “disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale” sono sostituiti dai termini “disposizioni dell'accordo SEE o del diritto nazionale”; g) all'articolo 6, paragrafo 10, i termini “alla normativa settoriale dell'Unione e nazionale” sono sostituiti dai termini “all'accordo SEE e alla normativa settoriale nazionale”; all'articolo 19, paragrafo 5, i termini “al diritto settoriale dell'Unione e nazionale” sono sostituiti dai termini “all'accordo SEE o alla normativa settoriale nazionale”; h) all'articolo 19, paragrafo 7, dopo i termini “i membri del Sistema europeo di banche centrali” sono inseriti i termini “e le banche centrali nazionali degli Stati EFTA”; i) all'articolo 31, paragrafo 1: i) dopo i termini “comitato congiunto” sono inseriti i termini “o l'Autorità di vigilanza EFTA, per quanto riguarda i fornitori terzi di servizi TIC stabiliti in uno Stato EFTA o i fornitori terzi di servizi TIC stabiliti in un paese terzo ma con un'impresa figlia in uno Stato EFTA,”; ii) dopo i termini “la AEV” sono inseriti i termini “, o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA”; iii) alla lettera b) è aggiunto quanto segue: “L'Autorità di vigilanza EFTA è l'autorità di sorveglianza capofila di ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC stabilito in uno Stato EFTA o dei fornitori terzi di servizi TIC stabiliti in un paese terzo ma con un'impresa figlia in uno Stato EFTA. Le AEV, tramite il comitato congiunto, nominano l'AEV competente incaricata di assistere l'Autorità di vigilanza EFTA nell'adempimento del suo ruolo ai sensi del regolamento, compresa la preparazione dei progetti di cui all'adattamento c)” ; j) all'articolo 31, paragrafo 5, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “il comitato congiunto”; k) all'articolo 31, paragrafo 8, punto ii), dopo i termini “del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” sono inseriti i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dei quadri istituiti a supporto degli stessi compiti di cui all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”; l) all'articolo 31, paragrafo 11, i termini “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inseriti dopo i termini “il comitato congiunto”; m) all'articolo 32, paragrafo 4, sono aggiunti i commi seguenti: “Le autorità competenti degli Stati EFTA hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE nell'ambito del lavoro svolto dal forum di sorveglianza. L'Autorità di vigilanza EFTA ha il diritto di nominare due rappresentanti nel forum di sorveglianza, uno dei quali è un rappresentante di alto livello, con gli stessi diritti e obblighi dei rappresentanti delle AEV.” ; n) all'articolo 32, paragrafo 8, i termini “norme dell'Unione” sono sostituiti dai termini “disposizioni dell'accordo SEE”; o) all'articolo 34, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: “L'Autorità di vigilanza EFTA, nel suo ruolo di autorità di sorveglianza capofila, partecipa alla rete di sorveglianza comune.” ; p) all'articolo 35, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: “Prima di preparare un progetto di raccomandazione per l'Autorità di vigilanza EFTA a norma del paragrafo 1, lettera d), l'AEV responsabile dà al fornitore terzo di servizi TIC la possibilità di fornire entro 30 giorni di calendario informazioni pertinenti che dimostrino l'impatto previsto sui clienti che sono entità che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, se del caso, formulino soluzioni per attenuare i rischi.” ; q) all'articolo 35, paragrafo 9, è aggiunta la frase seguente: “Il comitato permanente degli Stati EFTA determina l'assegnazione degli importi delle penalità di mora riscosse dall'Autorità di vigilanza EFTA nel suo ruolo di autorità di sorveglianza capofila.” ; r) all'articolo 35, paragrafo 11, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: “Prima di preparare un progetto di decisione sulle penalità di mora ai sensi del paragrafo 6 per l'Autorità di vigilanza EFTA, l'AEV competente concede ai rappresentanti del fornitore terzo critico di servizi di TIC oggetto del procedimento l'opportunità di essere sentiti in merito alle risultanze, e fonda le proprie decisioni unicamente sulle risultanze in merito alle quali il fornitore terzo critico di servizi TIC oggetto del procedimento ha avuto la possibilità di esporre le proprie osservazioni.” ; s) all'articolo 36, paragrafo 2, dopo i termini “l'ABE, l'ESMA o l'EIOPA” sono inseriti i termini “oppure l'Autorità di vigilanza EFTA”; t) all'articolo 37, paragrafo 3, per gli Stati EFTA la lettera f) va letta come segue: “indica il diritto di adire la Corte EFTA in conformità dell'articolo 36 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia” ; u) all'articolo 40, paragrafo 2: i) dopo i termini “alle AEV” sono inseriti i termini “e all'Autorità di vigilanza EFTA”; ii) è aggiunto il comma seguente: “La partecipazione dell'Autorità di vigilanza EFTA al gruppo di esaminatori congiunto nei casi in cui le attività di sorveglianza non coinvolgono fornitori terzi di servizi TIC o imprese figlie stabilite in uno Stato EFTA avviene su base volontaria.” ; v) all'articolo 49, paragrafo 1, dopo i termini “Le AEV” sono inseriti i termini “e l'Autorità di vigilanza EFTA”; w) all'articolo 49, paragrafo 2, dopo i termini “le AEV” sono inseriti i termini “, l'Autorità di vigilanza EFTA”; all'articolo 56, paragrafo 1, dopo i termini “Le AEV” sono inseriti i termini “, l'Autorità di vigilanza EFTA”; x) all'articolo 64, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “dal 17 gennaio 2025” leggasi “dalla data fissata in applicazione del diritto nazionale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. [nn/aaaa] del mese/anno [La presente decisione].”.» 4. al punto 31baa (Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31bf (Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio), al punto 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e al punto 31l (Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente: «— 32022 R 2554 : Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ( GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1 )». Articolo 2 Fa fede il testo del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1 . ( 2 ) GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/381/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/381 integra il Regolamento DORA 2022/2554 e la Direttiva 2022/2556 nell'accordo SEE, disciplinando la resilienza operativa digitale, la gestione dei rischi informatici e la continuità operativa nel settore finanziario. Consulenti finanziari e compliance officer devono considerare l'applicazione della normativa DORA agli Stati EFTA, la supervisione congiunta tra AEV e Autorità di vigilanza EFTA, i requisiti per i fornitori terzi di servizi TIC critici, e gli adattamenti istituzionali per Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

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