Decisione UE In vigore

Decisione UE 0380/2024

Decisione di esecuzione (PESC) 2024/380 del Consiglio, del 22 gennaio 2024, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Pubblicato: 22/01/2024 In vigore dal: 22/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono le misure restrittive imposte dall'UE nei confronti della Siria e chi viene colpito da questa decisione del 2024?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di Esecuzione (PESC) 2024/380 del Consiglio dell'Unione Europea aggiorna e implementa le sanzioni contro la Siria, originariamente adottate nel 2013 in risposta alla situazione politica e umanitaria del Paese. Questa decisione aggiunge sei persone fisiche e cinque entità commerciali alla lista nera dell'UE, ampliando così il regime sanzionatorio già esistente. Le persone colpite includono imprenditori di spicco, consiglieri economici della famiglia Assad e individui coinvolti in attività illecite come traffico di armi, stupefacenti e riciclaggio di denaro. Le entità sanzionate sono società commerciali, compagnie aeree e holding che operano in Siria e facilitano transazioni illecite tra il regime siriano e attori esterni, in particolare la Libia orientale e l'Iran.

Le misure restrittive si applicano a persone e organizzazioni che traggono vantaggio dal regime siriano o lo sostengono attivamente, mantenendo un approccio mirato e differenziato. I soggetti inseriti in lista nera sono sottoposti al congelamento dei beni, al divieto di accesso ai fondi e alle risorse economiche, e all'impossibilità di operare nel sistema finanziario internazionale. La decisione tiene conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana, cercando di colpire specificamente coloro che perpetuano la repressione e traggono profitti illeciti dal conflitto, piuttosto che la popolazione civile.

Per le aziende e i professionisti che operano a livello internazionale, questa decisione è rilevante poiché impone obblighi di compliance nel verificare che i propri partner commerciali, clienti e fornitori non figurino nelle liste sanzionate dell'UE. Le istituzioni finanziarie devono controllare le transazioni per evitare violazioni delle sanzioni, che comportano sanzioni penali significative. Anche le società che operano nel settore dell'aviazione, del commercio, dell'energia e dei servizi finanziari devono prestare particolare attenzione alle restrizioni imposte su entità come Cham Wings Airlines e le società di investimento citate.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (PESC) 2024/380 del Consiglio, del 22 gennaio 2024, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria EN: Council Implementing Decision (CFSP) 2024/380 of 22 January 2024 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/380 22.1.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2024/380 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2024 che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( 1 ) , in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. (2) Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall’essere concluso e continua a costituire una fonte di sofferenza e instabilità. (3) Il Consiglio rileva che il regime siriano continua a mettere in atto la sua politica repressiva e ritiene necessario mantenere le misure restrittive in vigore e assicurarne l’efficacia sviluppandole ulteriormente e conservando nel contempo il loro approccio mirato e differenziato, nonché tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione siriana. Il Consiglio ritiene che determinate categorie di persone ed entità rivestano particolare importanza per l’efficacia di tali misure restrittive, dato lo specifico contesto esistente in Siria. (4) Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che sei persone e cinque entità debbano essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14 . ALLEGATO L’allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato: 1) le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione «A. Persone» dell’allegato I della decisione 2013/255/PESC: Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell’elenco «353. Mahmoud al-Dj Data di nascita: 26.7.1983; Luogo di nascita: Tell Rifaat, Aleppo, Siria; Cittadinanza: siriana/libica; Sesso: maschile Mahmoud al-Dj è un imprenditore di spicco che opera in Siria e possiede diverse società attive in vari settori, come la logistica e il turismo. Facilita transazioni illecite tra persone ed entità fedeli al regime in Siria e nella Libia orientale, anche in relazione a stupefacenti, nonché spedizioni di armi e mercenari. Deve la sua posizione ai suoi stretti legami con il regime siriano, da cui lui e le sue imprese traggono vantaggio. Le sue attività, d’altro canto, sostengono il regime siriano e gli consentono di accedere a entrate illecite. Pertanto, trae vantaggio dal regime siriano e gli fornisce sostegno. 22.1.2024 354. Yasser Hussein Ibrahim Data di nascita: 9.4.1983; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile Yasser Ibrahim è un consigliere economico di Bashar al-Assad e opera nel consiglio economico gestito da Asma al-Assad. Insieme ad Ali Najib Ibrahim gestisce una serie di società di comodo e funge da prestanome per le attività commerciali di Bashar al-Assad e Asma al-Assad. Pertanto, Yasser Ibrahim trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. 22.1.2024 355. Bilal al-Naal (alias al-Nàal) Data di nascita: 14.4.1975; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile Bilal al-Naal è un fondatore e partner di molteplici società commerciali e di investimento in Siria. È membro del consiglio delle imprese siriano-russo, il che gli conferisce un ruolo determinante nei legami economici tra la Russia e il regime siriano. Al-Naal è anche membro del parlamento siriano e un ex membro del consiglio del governatorato di Damasco. Pertanto, Bilal al-Naal è un imprenditore di spicco in Siria e in tale veste sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. È inoltre associato a Fadi Saqr, Cham Holding e Bishr Al-Sabban. 22.1.2024 356. Fahad Darwish (alias Fahd/Fahed) Data di nascita: 1955; Luogo di nascita: Damasco, Siria; Cittadinanza: siriana/iraniana; Sesso: maschile Fahd Darwish è presidente della camera di commercio congiunta siriano-iraniana. Inoltre, Darwish detiene e gestisce molteplici imprese in Siria attive in diversi settori, come il commercio e i prodotti farmaceutici. Pertanto, Darwish è un imprenditore di spicco che opera in Siria e in tale veste sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. 22.1.2024 357. Mohannad al-Dabbagh Data di nascita: 6.3.1967; Cittadinanza: siriana/iraniana; Sesso: maschile Mohannad al-Dabbagh è cugino di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico “smart card” utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l’egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card. Pertanto, Mohannad al-Dabbagh trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. 22.1.2024 358. Firas al-Akhras Data di nascita: 1.3.1978; Luogo di nascita: Londra, Regno Unito; Cittadinanza: siriana; Sesso: maschile Firas al-Akhras è il fratello di Asma al-Assad. È comproprietario di Takamol LLC, la società responsabile della gestione del programma elettronico “smart card” utilizzato dal 2014 per distribuire in Siria derrate alimentari e altri prodotti sovvenzionati sotto l’egida del ministero del commercio interno e della tutela dei consumatori. In particolare, Takamol LLC percepisce una commissione per ogni transazione effettuata tramite smart card. Pertanto, Firas al-Akhras trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. 22.1.2024»; 2) le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione «B. Entità» dell’allegato I della decisione 2013/255/PESC: Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell’elenco «91. Al-Dj Group (alias ALDJ) Luogo di registrazione: Damasco, Siria; Sede principale: Siria Al-Dj Group è un’entità commerciale siriana, detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj. In quanto holding, possiede e gestisce Freebird Travel Agency, agente di Cham Wings Airlines, che effettua frequenti voli tra la Siria e la Libia, svolgendo attività di contrabbando di mercenari e stupefacenti. Al-Dj Group è inoltre associata a Al-Tair Company, anch’essa di proprietà di Mahmoud al-Dj. Attraverso questo sistema di relazioni commerciali, in cui Al-Dj Group svolge un ruolo centrale, i voli e le navi cargo sono utilizzati per transazioni illecite tra persone ed entità fedeli al regime in Siria e nella Libia orientale, anche in relazione a stupefacenti. Le attività di Al-Dj Group vanno a vantaggio del regime siriano e lo sostengono nell’accesso a entrate illecite. 22.1.2024 92 Cham Wings Luogo di registrazione: Damasco, Siria; Sede principale: Damasco, Siria Cham Wings Airlines è un’entità commerciale siriana di proprietà di Muhammad Issam Shammout. Inoltre Cham Wings utilizza i suoi voli per effettuare trasferimento di mercenari siriani, commercio di armi, traffico di stupefacenti e riciclaggio, sostenendo così le attività del regime siriano. In quanto unica compagnia aerea privata in Siria, Cham Wings trae pertanto vantaggio dal regime siriano e gli fornisce sostegno. 22.1.2024 93. Freebird Travel Agency Luogo di registrazione: Siria, Dubai; Sede principale: Damasco, Siria Freebird Travel Agency è un’entità commerciale siriana detenuta e gestita da Al-Dj Group, che è a sua volta detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj. Freebird funge da principale agente di Cham Wings Airlines e, pertanto, trae vantaggio dal regime e gli fornisce sostegno. 22.1.2024 94. Iloma Investment Private JSC (alias Eloma) Luogo di registrazione: Damasco, Siria; Data di registrazione: 2023; Sede principale: Damasco, Siria Iloma Investment Private JSC è stata istituita all’inizio del 2023 per rilevare quasi la metà della proprietà dell’aeroporto di Damasco. Iloma è una società di copertura per la famiglia Assad e rientra negli sforzi del regime volti a trarre vantaggi personali dalla manipolazione dell’economia. Pertanto, Iloma sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. 22.1.2024 95. Al-Aqila Company (alias al-Akila/Al-Aqeela Insurance Company) Luogo di registrazione: Damasco, Siria; Data di registrazione: 2007; Sede principale: Siria La Al-Aqila Company ha costituito una joint venture con l’iraniana Alborz Insurance Company, nell’ambito di una mossa concordata dai due regimi per rafforzare la posizione dell’Iran nell’economia siriana. Nell’attuale contesto imprenditoriale siriano, tale joint venture richiede il sostegno del regime siriano. Pertanto, Al-Aqila Company sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio. 22.1.2024». ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/380/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2024/380 riguarda le misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune) contro la Siria, includendo sanzioni personali, congelamento dei beni, divieti di transazione e compliance normativa per istituzioni finanziarie. Commercialisti, consulenti legali e responsabili compliance devono monitorare le liste nere dell'UE, verificare la due diligence su partner commerciali e garantire l'osservanza delle restrizioni su entità come holding, compagnie aeree e società di investimento per evitare violazioni delle sanzioni internazionali.

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