Decisione UE In vigore

Decisione UE 0380/2019

Decisione (UE) 2019/380 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 04/03/2019 In vigore dal: 04/03/2019 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2019/380 riguardo all'integrazione della Direttiva 2014/17/UE nell'accordo SEE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/380 del Consiglio del 4 marzo 2019 stabilisce la posizione dell'Unione europea per modificare gli allegati IX (Servizi finanziari) e XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), al fine di integrare la Direttiva 2014/17/UE relativa ai contratti di credito ai consumatori per beni immobili residenziali. Questa direttiva disciplina le modalità di concessione dei mutui immobiliari e la protezione dei consumatori in questo settore.

La decisione riguarda i tre Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) che partecipano al SEE, estendendo loro gli obblighi e i diritti previsti dalla normativa UE sui contratti di credito immobiliare. Le modifiche prevedono adattamenti specifici per gli Stati EFTA, come il coinvolgimento dell'Autorità di vigilanza EFTA accanto all'Autorità bancaria europea (ABE), e disposizioni transitorie con date di applicazione differenziate rispetto all'UE.

In pratica, la normativa introduce requisiti comuni per la trasparenza delle informazioni precontrattuali, la valutazione dell'affidabilità creditizia del consumatore, la protezione contro i mutui subprime, e meccanismi di vigilanza armonizzati. Il Liechtenstein riceve un'esenzione specifica dal controllo statistico previsto dall'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva.

Per gli intermediari finanziari e le banche operanti nel SEE, questa decisione comporta l'obbligo di conformarsi a standard comuni di protezione del consumatore e di trasparenza nei contratti di credito immobiliare, con controlli da parte delle autorità competenti nazionali e dell'Autorità di vigilanza EFTA.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/380 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Council Decision (EU) 2019/380 of 4 March 2019 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning the amendment of Annex IX (Financial services) and Annex XIX (Consumer protection) to the EEA Agreement (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

11.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/43 DECISIONE (UE) 2019/380 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) di tale accordo. (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE. (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e dell'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019 Per il Consiglio Il presidente A. ANTON ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 3 ) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34 ). PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019 del che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( 1 ) , rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11 . (2) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati IX e XIX dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato: 1. al punto 31 g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino: «— 32014 L 0017 : Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 ( GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34 ), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11 .»; 2. dopo il punto 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto: «31 j 32014 L 0017 : Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34 ), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11 . Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti; b) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), i termini «o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA» sono inseriti dopo i termini «l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE)»; c) all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «il/del 20 marzo 2014» leggasi «la/della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]»; d) all'articolo 14, paragrafo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «del 20 marzo 2014» leggasi «della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]» e anziché «fino al 21 marzo 2019» leggasi «per i cinque anni successivi»; e) all'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Il Liechtenstein è esonerato dal controllo statistico richiesto dall'articolo 26, paragrafo 2.»; f) all'articolo 34, paragrafo 2, quinto comma, e paragrafo 4, lettera b), i termini «l'ABE può agire» sono sostituiti dai termini «l'ABE o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA può agire»; g) all'articolo 37, i termini «l'ABE può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE» sono sostituiti dai termini «l'ABE o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e qualsiasi decisione vincolante adottata dall'ABE o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA»; h) all'articolo 43, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché «del 21 marzo 2016» e «del 20 marzo 2014» leggasi «della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]» e anziché «il 21 marzo 2017» leggasi «un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [della presente decisione]».». Articolo 2 Al punto 7 h (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino: «— 32014 L 0017 : Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 ( GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34 ), rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11 .». Articolo 3 Il testo della direttiva 2014/17/UE, rettificata dalla GU L 246 del 23.9.2015, pag. 11 , nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , fa fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ( *1 ) . Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE ( 1 ) GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

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La Decisione 2019/380 è il riferimento normativo per l'integrazione della Direttiva 2014/17/UE nel SEE, disciplinando credito ai consumatori, contratti di mutuo immobiliare, protezione del consumatore e vigilanza finanziaria. Banche, intermediari creditizi e autorità di vigilanza la consultano per conformità normativa, trasparenza precontrattuale, valutazione dell'affidabilità creditizia e armonizzazione degli standard tra UE e Stati EFTA.

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