Decisione UE In vigore

Decisione UE 0378/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/378 della Commissione, del 25 gennaio 2024, relativa all’accettazione di una domanda presentata dalla Spagna a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione a 58 veicoli Stadler E6000 notificata con il numero C(2024) 388

Pubblicato: 25/01/2024 In vigore dal: 25/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i termini per l'esenzione temporanea dall'obbligo di installazione dell'ETCS baseline 3 sui veicoli ferroviari Stadler E6000 in Spagna?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/378 autorizza la Spagna a non applicare temporaneamente il regolamento tecnico che obbliga l'installazione dell'ETCS (European Train Control System) baseline 3 su 58 locomotive Stadler E6000 destinate al trasporto merci. L'esenzione riguarda specificamente i veicoli acquistati da tre imprese ferroviarie (Renfe Mercancías, Alpha Trains e Medway) e si applica esclusivamente sulla linea L084/984 della rete ferroviaria spagnola, in particolare sulla tratta Puerto de Pajares. La decisione è stata accettata perché l'installazione immediata dell'ETCS avrebbe compromesso la fattibilità economica del progetto, causando ritardi di mesi e costi aggiuntivi significativi, mentre la linea è attualmente dotata del sistema ERTMS livello 2 (baseline 2.3.0-D) e del sistema di classe B ASFA, che garantiscono sicurezza e interoperabilità. Come misura mitigativa, i proprietari dei veicoli si sono impegnati a installare a posteriori l'ETCS livello 2 baseline 3 entro il 31 dicembre 2028 (31 dicembre 2025 per i veicoli Renfe Mercancías), allineandosi al piano nazionale spagnolo di sviluppo dell'ERTMS.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/378 della Commissione, del 25 gennaio 2024, relativa all’accettazione di una domanda presentata dalla Spagna a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione a 58 veicoli Stadler E6000 [notificata con il numero C(2024) 388] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/378 of 25 January 2024 accepting a request submitted by Spain pursuant to Article 7(4) of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council to not apply Commission Regulation (EU) 2016/919, to 58 vehicles Stadler E6000 (notified under document C(2024) 388)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/378 29.1.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/378 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2024 relativa all’accettazione di una domanda presentata dalla Spagna a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione a 58 veicoli Stadler E6000 [notificata con il numero C(2024) 388] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 28 giugno 2023 la Spagna ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, una domanda di temporanea non applicazione del punto 7.4.2.1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ( 2 ) a 58 veicoli. Tale punto richiede l’installazione dell’ETCS baseline 3 a bordo di tutti i veicoli nuovi. (2) La domanda riguarda 58 veicoli nuovi Stadler E6000 acquistati dalle seguenti imprese ferroviarie: Renfe Mercancías (12 locomotive), Alpha Trains (30 locomotive) e Medway (16 locomotive), rispettivamente elencati nell’allegato I. (3) La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797 con riferimento alla mancata redditività economica per la messa in servizio prima del 31 dicembre 2028 di veicoli completamente equipaggiati con il sistema ETCS (baseline 3), come stabilito al punto 7.4.2.1 del regolamento (UE) 2016/919. (4) Successivamente alla presentazione della domanda, il regolamento (UE) 2016/919 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione ( 3 ) . L’obbligo di installare l’ETCS (baseline 3), stabilito al punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919, è stato ripreso nella sostanza nell’allegato I, punto 7.4.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La domanda originaria dovrebbe pertanto essere considerata una domanda di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.1 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. (5) I 58 veicoli nuovi Stadler E6000 opereranno sulla rete spagnola e copriranno la linea L084/984 che comprende la tratta montuosa Puerto de Pajares. Queste locomotive nuove presentano un’elevata capacità di trazione e possono trainare convogli lunghi, possono funzionare con diverse tensioni elettriche (3 kV/25 kV), aspetto necessario per via delle condizioni della rete, e possono essere configurate per gli scartamenti ferroviari sia di 1668 mm (tipo iberico) sia di 1435 mm (tipo UE). (6) A norma del punto 7.4.2.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, i veicoli esistenti dovrebbero essere equipaggiati con l’ETCS. Tuttavia, i veicoli Stadler E6000 non dispongono di apparecchiature ETCS/ERTMS installate a bordo. Pertanto, durante il processo di autorizzazione del tipo di veicolo (numero 1-075-0005-8-001-001), l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie ha definito specifiche restrizioni d’uso. In base a dette restrizioni attualmente tali locomotive non possono essere utilizzate sulle linee dotate di sistemi di segnalamento di classe A (ETCS/ERTMS), né tantomeno sui corridoi definiti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione ( 4 ) o sulle linee che collegano i principali porti europei, gli impianti di smistamento, i terminal merci e le aree per il trasporto merci di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione. (7) Attualmente sulla rete spagnola con scartamento di tipo iberico dedicata principalmente al trasporto merci sono tuttavia molto poche le tratte dotate di ERTMS. Tra queste, la sezione di linea a doppio binario Puerto de Pajares (L084/984), di recente costruzione, rappresenta un’«isola» ERTMS di 50 km, dotata di ERTMS livello 2 (baseline 2.3.0-D) e di un sistema di classe B ASFA. I treni merci sono ora tenuti a utilizzare questo bypass ferroviario, che garantisce risparmi significativi in termini di consumo energetico, distanza percorsa e impatto ambientale e consente di raggiungere velocità più elevate con una maggiore capacità rispetto alla vecchia linea a binario singolo (L130). (8) Poiché non dispongono di apparecchiature ETCS/ERTMS di bordo, i veicoli Stadler E6000 oggetto della presente richiesta non possono attualmente operare su tale linea. Ammodernare questi veicoli installando a posteriori l’ERTMS di bordo comprometterebbe la fattibilità del progetto, per via dei costi aggiuntivi causati dal ritardo nell’entrata in funzione, stimato in diversi mesi, e della indisponibilità delle locomotive. Inoltre, in questa fase l’ammodernamento apporterebbe benefici limitati a causa della lunghezza limitata della tratta sulla quale può essere utilizzato l’ERTMS e della complessità e dei costi aggiuntivi legati all’uso di due sistemi di segnalamento di bordo. Il piano nazionale di esecuzione spagnolo per lo sviluppo dell’ERTMS prevede l’installazione entro il 2030 dell’ERTMS livello 2 (baseline 3) nelle sezioni adiacenti ai 50 km della sezione Puerto de Pajares (L084/984). (9) Il fabbricante dei veicoli interessati e i proprietari di detti veicoli si sono impegnati a realizzare un piano di progettazione e installazione per dotare a posteriori i 58 veicoli di ETCS livello 2 (baseline 3) per l’apparecchiatura di bordo, al fine di allinearsi all’installazione a terra dell’ERTMS livello 2. La programmazione più recente è riportata nell’allegato I e conferma la consegna entro il 31 dicembre 2025 per i veicoli di proprietà di Renfe Mercancías ed entro il 31 dicembre 2028 per i veicoli di proprietà di Alpha Trains e Medway. (10) L’analisi effettuata dalla Commissione conferma che le specifiche alternative e l’uso del sistema digitale ASFA di classe B, applicato fino all’avvenuta installazione a posteriori dell’ERTMS, garantiscono la sicurezza e l’interoperabilità dei veicoli su tale linea. (11) Sulla base di quanto precede, per i 58 veicoli interessati è opportuno considerare soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797. È pertanto opportuno accettare la domanda presentata dalla Spagna di non applicare a tali veicoli il regolamento (UE) 2016/919 e, a titolo mitigativo, di installare a posteriori l’ETCS livello 2, baseline 3, sui 58 veicoli entro il 31 dicembre 2028. (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda presentata dalla Spagna di non applicazione del regolamento (UE) 2016/919 a 58 veicoli E6000 della società Stadler è accettata, come indicato nell’allegato. Articolo 2 Entro il 31 dicembre di ogni anno la Spagna informa la Commissione in merito alla pianificazione e allo stato di avanzamento dell’ammodernamento dei veicoli. La Spagna comunica inoltre alla Commissione, non appena disponibili, i numeri di riferimento dei veicoli elencati nell’allegato. Articolo 3 La presente decisione si applica entro i limiti geografici della linea L084/984 della rete ferroviaria spagnola. Articolo 4 Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2028. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2024 Per la Commissione Adina-Ioana VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea ( GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 ( GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 380 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ( GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6 ). ALLEGATO Elenco dei veicoli interessati dalla decisione e data prevista per l’installazione a posteriori del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) a bordo di tali veicoli Proprietario Impresa ferroviaria che utilizzerà i veicoli Numero totale di veicoli Numero di riferimento dei veicoli autorizzati Numero di riferimento previsto dei veicoli in corso di autorizzazione Data prevista per l’installazione dell’ETCS L2 RENFE MERCANCÍAS RENFE MERCANCÍAS 12 91716-256-101-8 91716-256-102-6 91716-256-103-4 91716-256-104-2 91716-256-105-9 91716-256-106-7 91716-256-107-5 91716-256-108-3 91716-256-109-1 91716-256-110-9 91716-256-111-7 91716-256-112-5 31 dicembre 2025 ALPHA TRAINS CAPTRAIN 30 91716-256-001-0 91716-256-002-8 91716-256-003-6 91716-256-006-9 91716-256-007-7 91716-256-008-5 91716-256-013-5 91716-256-014-3 30 giugno 2028 CONTIENTAL RAIL 91716-256-004-4 91716-256-005-1 91716-256-009-3 91716-256-010-1 30 giugno 2028 MEDWAY 91716-256-011-9 91716-256-012-7 91716-256-015-0 91716-256-016-8 91716-256-017-6 30 giugno 2028 Non indicato numeri di riferimento da comunicare in seguito numeri di riferimento da comunicare in seguito 30 giugno 2028 MEDWAY MEDWAY 16 numeri di riferimento da comunicare in seguito numero di riferimento da comunicare in seguito 30 giugno 2028 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/378/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0378/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2024/378 rappresenta un'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità ferroviaria, che consente deroghe temporanee ai requisiti tecnici ETCS/ERTMS quando sussistono motivi di non redditività economica. Questa normativa è rilevante per operatori ferroviari, costruttori di veicoli e autorità nazionali che gestiscono l'implementazione dei sistemi di controllo-comando e segnalamento, nonché per chi valuta la conformità tecnica e gli obblighi di ammodernamento dei parchi rotabili secondo le specifiche tecniche di interoperabilità europee.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →