Decisione UE In vigore

Decisione UE 0372/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/372 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria notificata con il numero C(2025) 1218

Pubblicato: 19/02/2025 In vigore dal: 19/02/2025 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza stabilisce la Decisione UE 2025/372 contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e fino a quando rimangono in vigore?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2025/372 modifica le misure di emergenza già adottate contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, estendendo il periodo di applicazione fino al 31 maggio 2025 (anziché il 31 marzo 2025). La decisione si applica alla Repubblica di Bulgaria e riguarda gli allevatori di ovini e caprini, nonché le autorità veterinarie nazionali e regionali. In pratica, la norma istituisce zone di protezione, sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nella regione di Sliven e nelle regioni limitrofe di Yambol e Kurdzhali, con coordinate geografiche precise (UTM 30, ETRS89). Queste zone prevedono misure di controllo della malattia con scadenze differenziate: la zona di protezione scade il 23 febbraio 2025, la zona di sorveglianza il 4 marzo 2025, e le ulteriori zone soggette a restrizioni il 3 aprile 2025. La decisione è stata necessaria a causa della comparsa di un nuovo focolaio nella regione di Sliven (BG-CAPRIPOX-2025-00001) nelle vicinanze dei precedenti focolai, indicando una persistenza della malattia nell'area.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/372 della Commissione, del 19 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 1218] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/372 of 19 February 2025 amending Implementing Decision (EU) 2024/2918 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Bulgaria (notified under document C(2025) 1218)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/372 24.2.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/372 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria [notificata con il numero C(2025) 1218] (Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (4) Per far fronte ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria notificati a settembre, ottobre e novembre 2024, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione ( 4 ) che stabilisce alcune misure di emergenza contro tale malattia in Bulgaria. Più in particolare, la suddetta decisione di esecuzione stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nel suo allegato. (5) Dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini e caprini, nella regione di Sliven, in una zona già soggetta a restrizioni per tale malattia. (6) È pertanto opportuno adeguare le aree elencate come zone di protezione, di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918, nonché la durata delle misure in esse applicabili, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria e nel resto dell'Unione. Di conseguenza, è necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato della suddetta decisione di esecuzione. (7) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni come pure la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni come pure della durata delle misure da applicare in tali zone comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia all'interno e all'esterno del territorio di tale Stato membro. La durata prescelta per le misure ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nell'attuale situazione epidemiologica è elevato il rischio di ulteriore diffusione della malattia, in quanto il nuovo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini è insorto nelle vicinanze dei precedenti focolai verificatisi nella stessa regione di Sliven, a indicazione del fatto che la malattia continua a persistere e a circolare nell'area interessata. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918. (9) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 prendano effetto il prima possibile. (10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 dovrebbe essere prorogato fino al 31 maggio 2025. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 è così modificata: 1. all'articolo 4, la data «31 marzo 2025» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»; 2. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Destinatario La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione, del 19 novembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 ( GU L, 2024/2918, 22.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2918/oj ). ALLEGATO A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Regione di Sliven BG-CAPRIPOX-2024-00008 BG-CAPRIPOX-2024-00010 BG-CAPRIPOX-2024-00012 BG-CAPRIPOX-2025-00001 BG-CAPRIPOX-2025-00002 BG-CAPRIPOX-2025-00003 Zona di protezione : Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10) Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12), Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1), Lat. 42.5876, Long 26.4793 (2025/2), Lat. 42.5828, Long 26.4707 (2025/3) 23.2.2025 Zona di sorveglianza : Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10), Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12) , Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1), Lat. 42.5876, Long 26.4793 (2025/2), Lat. 42.5828, Long 26.4707 (2025/3), excluding the areas contained in the protection zone 4.3.2025 Zona di sorveglianza : Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10), Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12), Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1), Lat. 42.5876, Long 26.4793 (2025/2), Lat. 42.5828, Long 26.4707 (2025/3) 24.2.2025-4.3.2025 B. Ulteriori zone soggette a restrizioni Unità regionale Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 2 Termine ultimo di applicazione Regione di Sliven Entire territory of the region of Sliven excluding the areas included in any protection or surveillance zone. 3.4.2025 Entire territory of the region of Sliven 5.3.2025 - 3.4.2025 Regione di Yambol Municipalities of Straldzha, Yambol and Tundzha 3.4.2025 Regione di Kurdzhali Municipalities of Krumovgrad and Momchilgrad 18.2.2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/372/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2025/372 rappresenta un intervento di sanità animale basato sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/687, disciplinando le misure di controllo per malattie di categoria A come il vaiolo degli ovini e dei caprini. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere le zone di protezione, sorveglianza e restrizioni, i movimenti vietati di animali e prodotti, e i termini di applicazione delle misure secondo le coordinate ETRS89 specificate nell'allegato normativo.

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