Decisione (UE) 2020/369 della Commissione del 4 marzo 2020 che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali organizzazioni sono autorizzate a presentare segnalazioni esterne secondo la Decisione UE 2020/369 e quale è il loro ruolo nel sistema di tutela dei consumatori?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/369 della Commissione europea del 4 marzo 2020 conferisce a tre specifiche organizzazioni rappresentative il potere di formulare segnalazioni esterne riguardanti presunte violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. Le tre organizzazioni autorizzate sono: l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC), la Confederazione delle organizzazioni familiari dell'Unione europea (Coface) e la Comunità europea delle cooperative di consumo (EURO COOP). Queste organizzazioni operano a livello di Unione europea e rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori e, dove rilevante, degli operatori economici.
Il meccanismo di segnalazione esterna si applica nel contesto del Regolamento UE 2017/2394, che disciplina la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'applicazione della normativa sulla protezione dei consumatori. Le organizzazioni autorizzate possono quindi segnalare alle autorità competenti comportamenti che ritengono costituiscano violazioni delle norme europee sulla tutela dei consumatori, contribuendo così al rafforzamento dell'enforcement a livello europeo.
Un aspetto rilevante è che le tre organizzazioni sono state selezionate perché iscritte nel Registro per la trasparenza dell'Unione europea e hanno sottoscritto il relativo codice di condotta, garantendo così trasparenza e responsabilità nelle loro attività di advocacy. La decisione è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, permettendo alle organizzazioni di partecipare tempestivamente al sistema di segnalazione.
Per i professionisti che operano nel settore della tutela dei consumatori e della compliance normativa, questa decisione rappresenta un elemento importante del quadro di enforcement europeo, poiché identifica i soggetti legittimati a presentare reclami formali presso le autorità competenti degli Stati membri.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/369 della Commissione del 4 marzo 2020 che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Decision (EU) 2020/369 of 4 March 2020 conferring the power to issue an external alert on entities representing consumer and trader interests at a Union level pursuant to Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Testo normativo
5.3.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 67/139
DECISIONE (UE) 2020/369 DELLA COMMISSIONE
del 4 marzo 2020
che conferisce la facoltà di formulare segnalazioni esterne ai soggetti che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e degli operatori in applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004
(
1
)
, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2017/2394 stabilisce le disposizioni relative alla cooperazione tra le autorità competenti che sono state designate dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.
(2)
A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 la Commissione deve conferire alle associazioni che rappresentano gli interessi a livello di Unione dei consumatori e, se del caso, degli operatori la facoltà di formulare segnalazioni esterne circa le presunte infrazioni di cui allo stesso regolamento.
(3)
I soggetti contemplati dalla presente decisione operano a livello di Unione e hanno manifestato l'interesse a partecipare al meccanismo di segnalazione esterna. Tali soggetti sono iscritti nel registro per la trasparenza e hanno pertanto sottoscritto il codice di condotta di cui all'allegato III dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea
(
2
)
.
(4)
Il regolamento (UE) 2017/2394 si applica a decorrere dal 17 gennaio 2020. Affinché le organizzazioni interessate possano partecipare quanto prima al meccanismo di segnalazione esterna è pertanto opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(5)
In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394 gli Stati membri sono stati consultati in merito ai soggetti contemplati dalla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai soggetti seguenti è conferita la facoltà di formulare segnalazioni esterne in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2394:
(a)
Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC,
Bureau Européen des Unions de Consommateurs
), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 9505781573-45;
(b)
Confederazione delle organizzazioni familiari dell'Unione europea (Coface), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 93283396780-85;
(c)
Comunità europea delle cooperative di consumo (EURO COOP), numero d'identificazione nel registro per la trasparenza: 3819438251-87.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1
.
(
2
)
GU L 277 del 19.9.2014, pag.11
.
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La Decisione UE 2020/369 disciplina il diritto di segnalazione esterna nel contesto del Regolamento UE 2017/2394 sulla cooperazione tra autorità di enforcement dei consumatori, identificando le organizzazioni rappresentative autorizzate a presentare reclami. Consulenti legali e professionisti della compliance devono conoscere BEUC, Coface ed EURO COOP come soggetti legittimati nel sistema di tutela dei diritti dei consumatori, nonché il ruolo del Registro per la trasparenza dell'Unione europea e gli obblighi di codice di condotta per le organizzazioni di advocacy.
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