Decisione UE In vigore

Decisione UE 0368/2023

Decisione (UE) 2023/368 del Consiglio del 14 febbraio 2023 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Pubblicato: 14/02/2023 In vigore dal: 14/02/2023 Documento ufficiale

Qual è lo scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla cooperazione Europol e quali garanzie offre per la protezione dei dati personali?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/368 approva un accordo internazionale che consente lo scambio di dati personali tra Europol (l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto) e le autorità competenti della Nuova Zelanda. L'accordo è finalizzato a combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo, permettendo una cooperazione operativa più efficace tra i due sistemi di sicurezza. L'accordo si applica specificamente ai trasferimenti di dati personali necessari per investigazioni e operazioni di contrasto, garantendo che la Nuova Zelanda offra protezioni sufficienti per la privacy e i diritti fondamentali. Le garanzie previste includono il pieno rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare il diritto alla privacy (articolo 7), la protezione dei dati personali (articolo 8) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47). L'accordo non riguarda i trasferimenti relativi alla sicurezza nazionale, che rimangono disciplinati da altre disposizioni.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/368 del Consiglio del 14 febbraio 2023 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo EN: Council Decision (EU) 2023/368 of 14 February 2023 on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and New Zealand, of the other part, on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the authorities of New Zealand competent for fighting serious crime and terrorism

Testo normativo

20.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 51/1 DECISIONE (UE) 2023/368 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2023 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. (2) Conformemente alla decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio ( 3 ) , l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») è stato firmato il 30 giugno 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (3) L’accordo è nell’interesse dell’Unione europea, in quanto mira a consentire il trasferimento dei dati personali tra Europol e le autorità competenti della Nuova Zelanda, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi abitanti. (4) L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto negli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 4 ) , rispettivamente. (5) L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale. (6) A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo. (7) L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 11/2022 il 10 giugno 2022. (10) È opportuno approvare l’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo ( 5 ) («accordo»). Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 27 dell’accordo. ( 6 ) Articolo 3 Ai fini dell’articolo 28, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati II, III e IV dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente E. SVANTESSON ( 1 ) Approvazione del 17 gennaio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI ( GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo ( GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 3 ). ( 4 ) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391 . ( 5 ) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale. ( 6 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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La Decisione 2023/368 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della cooperazione internazionale in materia di sicurezza e protezione dei dati, disciplinando il trasferimento dati personali, la cooperazione Europol e gli accordi internazionali secondo l'articolo 218 TFUE. Professionisti del diritto internazionale, esperti di data protection e responsabili della sicurezza consultano questa normativa per comprendere i vincoli sulla circolazione dei dati, le garanzie di tutela della privacy e la compatibilità con il GDPR e la Carta dei diritti fondamentali.

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