Decisione UE In vigore

Decisione UE 0367/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/367 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio notificata con il numero C(2022) 1200 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 02/03/2022 In vigore dal: 02/03/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2022/367 ai piani di sorveglianza dei residui per i paesi terzi che esportano prodotti dell'acquacoltura nell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/367 del 2 marzo 2022 modifica l'allegato della Decisione 2011/163/UE, che approva i piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi per l'importazione di animali e prodotti di origine animale nell'UE. La principale modifica riguarda la suddivisione della categoria "Prodotti dell'acquacoltura" in quattro sottocategorie specifiche: Pesci, Caviale (prodotto ottenuto da pesci), Crostacei e Molluschi, al fine di allinearsi meglio ai certificati sanitari e agli elenchi dei paesi autorizzati. Nove paesi terzi (Bielorussia, Canada, Cina, Israele, Moldova, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Uruguay) che in precedenza erano autorizzati solo nella categoria generica "Acquacoltura" vengono ora esplicitamente contrassegnati anche nella sottocategoria "Caviale (prodotto ottenuto da pesci)", poiché i loro piani di sorveglianza comprendevano già il caviale. Gli Emirati Arabi Uniti vengono aggiunti nella colonna del caviale con una nota speciale, in quanto forniscono garanzie per prodotti provenienti da Stati membri o da paesi terzi già autorizzati, pur non avendo presentato un piano specifico per questa categoria.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/367 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1200] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/367 of 2 March 2022 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC (notified under document C(2022) 1200) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

4.3.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 69/107 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/367 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2022 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 1200] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( 1 ) , in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE. (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ( 2 ) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell’allegato di tale decisione. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha modificato da ultimo l’allegato della decisione 2011/163/UE ( 3 ) . La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 suddivideva la categoria «Prodotti dell’acquacoltura» in quattro sottocategorie: «Pesci», «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)», «Crostacei» e «Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)», al fine di un migliore allineamento alle categorie utilizzate per i certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ( 4 ) e agli elenchi dei paesi autorizzati a introdurre nell’Unione determinati prodotti di cui agli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ( 5 ) . (4) Bielorussia, Canada, Cina, Israele ( 6 ) , Moldova, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e Uruguay erano in precedenza contrassegnati nella colonna «Acquacoltura» nell’allegato della decisione 2011/163/UE e su tale base esportavano caviale di acquacoltura. Il piano di sorveglianza dei residui per i pesci che hanno presentato era conforme alle prescrizioni generali dell’Unione per l’acquacoltura e comprendeva anche il caviale. Tali paesi terzi erano pertanto stati esclusi dall’elenco dei «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» nell’allegato della decisione 2011/163/UE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/2315. Per evitare qualsiasi mancanza di chiarezza in merito all’ammissibilità ad esportare caviale nell’Unione, è opportuno che tali paesi terzi siano contrassegnati anche nella colonna «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)». Per motivi di chiarezza è opportuno modificare il titolo della colonna «Prodotti ottenuti dai pesci (ad esempio caviale)» in «Caviale ( 7 ) (prodotto ottenuto da pesci)». (5) Gli Emirati arabi uniti non hanno presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti dai pesci. Gli Emirati arabi uniti hanno tuttavia fornito garanzie per i prodotti ottenuti dai pesci originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente agli Emirati arabi uniti nella sottocolonna «Caviale (prodotto ottenuto da pesci)» nell’allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l’apposita nota a piè pagina. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 8 ) . Articolo 2 L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 . ( 2 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE ( GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118 ). ( 6 ) Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( 7 ) Caviale o suoi succedanei preparati con uova di pesce. ( 8 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 ). ALLEGATO «ALLEGATO Codice ISO2 Paese ( (1) ) Bovini Ovini/caprini Suini Equini Pollame Prodotti dell’acquacoltura Latte Uova Conigli Selvaggina selvatica Selvaggina d’allevamento Miele Budelli Prodotti della pesca Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini) Pesci Caviale ( (13) ) (prodotto ottenuto da pesci) Crostacei AD Andorra X X X ( (2) ) X X AE Emirati arabi uniti X ( (2) ) X ( (2) ) X ( (3) ) AL Albania X X X ( (2a) ) X X AM Armenia X X AR Argentina X X X X X X X X X X X X AU Australia X X X X X X X X X X X X X BA Bosnia-Erzegovina X X X X X X X X BD Bangladesh X X BF Burkina Faso X BJ Benin X BN Brunei X BR Brasile X X X X X X X BW Botswana X BY Bielorussia X ( (7) ) X X X X X X BZ Belize X CA Canada X X X X X X X X X X X X X X X CH Svizzera X X X X X X X X X X X X X X X CL Cile X X X X X X X X X X CM Camerun X CN Cina X X X X X X X X CO Colombia X X X X ( (2) ) X CR Costa Rica X X CU Cuba X X DO Repubblica dominicana X EC Ecuador X X EG Egitto X ( (2a) ) X ET Etiopia X FK Isole Falkland X X ( (5) ) X FO Isole Fær Øer X GB Regno Unito X X X X X X X X X X X X X X GE Georgia X GG Guernsey X X GL Groenlandia X X GT Guatemala X X HN Honduras X X ID Indonesia X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) IL Israele ( (4) ) X X X X X X IM Isola di Man X X X X X X X IN India X ( (2a) ) X X X ( (2a) ) X X X IR Iran X X X JE Jersey X X JM Giamaica X JP Giappone X X X X X X X X ( (2a) ) X KE Kenya X KR Corea del Sud X X X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X ( (2a) ) LB Libano X LK Sri Lanka X X MA Marocco X X X ( (2a) ) X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X MD Moldova X X X X X X ME Montenegro X X ( (5) ) X X X X X X MG Madagascar X X X X MK Macedonia del Nord X X X X X X X X X MM Myanmar/Birmania X X X MN Mongolia X MU Maurizio X X ( (2) ) MX Messico X ( (2) ) X X X ( (2a) ) X X MY Malaysia X ( (2) ) X X MZ Mozambico X NA Namibia X X ( (5) ) X NC Nuova Caledonia X X X NG Nigeria X NI Nicaragua X X NZ Nuova Zelanda X X X ( (2a) ) X X ( (2a) ) X X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X X X X OM Oman X ( (2a) ) X ( (2a) ) X ( (2a) ) PA Panama X X PE Perù X X X PH Filippine X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) PK Pakistan X PM Saint Pierre e Miquelon X PN Isole Pitcairn X PY Paraguay X X RS Serbia ( (6) ) X X X X ( (7) ) X X X X X X X RU Russia X X X X X X X ( (8) ) X X RW Ruanda X SA Arabia Saudita X X SG Singapore X ( (2) ) X ( (2) ) X ( (2) ) X ( (9) ) X ( (2) ) X X ( (2) ) X ( (2a) ) X ( (9) ) X ( (9) ) SL Sierra Leone X SM San Marino X X ( (2) ) X X SV El Salvador X SY Siria X SZ Eswatini X TG Togo X TH Thailandia X ( (2a) ) X ( (2a) ) X X X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X TN Tunisia X X X TR Turchia X X X X X X X X TW Taiwan X X X ( (2a) ) X X TZ Tanzania X X UA Ucraina X X X X X X X X X X UG Uganda X X US Stati Uniti X X ( (10) ) X X X X X X X X X X X X UY Uruguay X X X X X X X X X X UZ Uzbekistan X VE Venezuela X VN Vietnam X X X X ( (2a) ) X ( (2a) ) X WF Wallis e Futuna X XK Kosovo ( (11) ) X ( (2) ) ZA Sud Africa X X ( (12) ) ZM Zambia X » ( (1) ) La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall’UE. ( (2) ) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2. ( (2a) ) Paesi terzi che utilizzano unicamente prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti prodotti trasformati nell’Unione a norma dell’articolo 2, al solo fine di impiegarli nella preparazione di prodotti composti da esportare nell’UE. ( (3) ) Solo latte di cammello. ( (4) ) Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ( (5) ) Solo ovini. ( (6) ) Escluso il Kosovo. ( (7) ) Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti). ( (8) ) Solo renne. ( (9) ) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all’Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore. ( (10) ) Solo caprini. ( (11) ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ( (12) ) Solo ratiti. ( (13) ) Caviale o suoi succedanei preparati con uova di pesce.

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La Decisione UE 2022/367 è il riferimento normativo per i controlli sui residui e le sostanze negli animali e prodotti di origine animale importati da paesi terzi, disciplinati dalla Direttiva 96/23/CE. Esportatori, importatori e operatori del settore agroalimentare devono consultarla per verificare l'autorizzazione dei paesi terzi alle importazioni di acquacoltura, caviale, molluschi e crostacei, nonché per comprendere i requisiti dei piani di sorveglianza dei residui e le certificazioni sanitarie richieste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

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