Decisione UE In vigore

Decisione UE 0354/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 della Commissione, del 19 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 19/01/2024 In vigore dal: 19/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono le norme armonizzate per gli impianti a fune e come si applicano secondo la Decisione UE 2024/354?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 della Commissione europea, del 19 gennaio 2024, pubblica l'elenco completo delle norme armonizzate per gli impianti a fune (funivie, seggiovie, cabinovie e simili) destinate al trasporto di persone. Queste norme tecniche sono redatte a sostegno del Regolamento (UE) 2016/424 e rappresentano i standard di sicurezza che i fabbricanti devono rispettare. La decisione consolida in un unico documento normativo i riferimenti precedentemente sparsi in altri atti, per motivi di chiarezza e razionalizzazione. I fabbricanti che producono sottosistemi e componenti di sicurezza conformi a queste norme armonizzate (come funi, argani, dispositivi di tensionamento, veicoli, apparecchiature elettriche) beneficiano di una presunzione legale di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal Regolamento 2016/424. La decisione introduce anche versioni aggiornate di alcune norme (con modifiche 2022) e fissa una data di transizione per il ritiro della norma EN 13223:2015, che sarà sostituita dalla versione EN 13223:2015+A1:2022 con effetto dal 23 luglio 2025, concedendo ai produttori tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/354 della Commissione, del 19 gennaio 2024, relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/354 of 19 January 2024 on harmonised standards for cableway installations drafted in support of Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/354 23.1.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/354 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2024 relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , i sottosistemi e i componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse. (2) Con decisione di esecuzione C(2023) 5065 ( 3 ) , la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di rivedere le norme armonizzate esistenti e di completare il lavoro sui progetti di norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/424. (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 5065, il CEN ha rivisto le seguenti norme sui requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone: EN 12929-1, EN 12929-2, EN 13796-2 e EN 13796-3. Ciò ha portato all'adozione delle norme modificative seguenti: EN 12929-1:2015+A1:2022, EN 12929-2:2015+A1:2022, EN 13796-2:2017+A1:2022 e EN 13796-3:2017+A1:2022. Il CEN ha inoltre rivisto la norma EN 13223:2015, il cui riferimento figura nella comunicazione 2018/C 114/04 della Commissione ( 4 ) . Ciò ha portato all'adozione della norma modificativa EN 13223:2015+A1:2022. (4) La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità di tali norme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 5065. (5) Tali norme soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/424. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Poiché nella norma EN 12929-2:2015+A1:2022 sono presenti riferimenti normativi non datati, è opportuno pubblicarla con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (6) La norma EN 13223:2015+A1:2022 sostituirà la norma EN 13223:2015. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN 13223:2015 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (7) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma armonizzata EN 13223:2015, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma. (8) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione ( 5 ) e nella comunicazione 2018/C 114/04. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto giuridico un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. (9) È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti delle norme armonizzate pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 e nella comunicazione 2018/C 114/04 in un allegato della presente decisione e abrogare sia la decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 sia la comunicazione 2018/C 114/04. (10) Tuttavia la comunicazione 2018/C 114/04 dovrebbe continuare ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata EN 13223:2015 fino alla data di ritiro di tale riferimento. (11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, che figurano nell'allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . I riferimenti di cui alle righe 1, 6, 8 e 16 di tale allegato sono pubblicati con limitazioni. Articolo 2 La comunicazione 2018/C 114/04 è abrogata. Essa continua, tuttavia, ad applicarsi al riferimento della norma armonizzata che figura nell'allegato II della presente decisione fino alla data di ritiro di tale riferimento indicata nel medesimo allegato. Articolo 3 La decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 è abrogata. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj. ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE ( GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj). ( 3 ) Decisione di esecuzione C(2023) 5065 final della Commissione, del 2 agosto 2023, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione per quanto riguarda gli impianti a fune a sostegno del regolamento (UE) n. 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 4 ) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) ( GU C 114 del 28.3.2018, pag. 7 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione, del 18 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 298 del 19.11.2019, pag. 8 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1923/oj). ALLEGATO I N. Riferimento della norma 1. EN 1709:2019 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Messa in servizio, istruzioni per la manutenzione, controlli di esercizio Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 1709:2019 sono da intendersi come EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929:2015 (tutte le parti), EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13796:2017 (tutte le parti) 2. EN 1908:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Dispositivi di tensionamento 3. EN 1909:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Recupero e salvataggio 4. EN 12385-8:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone 5. EN 12385-9:2002 Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone 6. EN 12927:2019 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 12927:2019 sono da intendersi come EN 1559-2:2014, EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 10228-1:2016, EN 12385-2:2002+A1:2008, EN 12385-4:2002+A1:2008, EN 12385-8:2002, EN 12385-9:2002, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2002+A1:2008, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017, EN 13796-3:2017, EN ISO 148-1:2016, EN ISO 5579:2013, EN ISO 9554:2019, EN ISO 10547:2009 7. EN 12929-1:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Requisiti generali - Parte 1: Requisiti per tutti gli impianti 8. EN 12929-2:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Disposizioni generali - Parte 2: Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 12929-2:2015+A1:2022 sono da intendersi come EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929-1:2015+A1:2022, EN 12930:2015, EN 13107:2015/AC:2016, EN 13223:2015+A1:2022, EN 13243:2015, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017+A1:2022, EN 13796-3:2017+A1:2022 9. EN 12930:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Calcoli 10. EN 13107:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Opere di ingegneria civile EN 13107:2015/AC:2016 11. EN 13223:2015+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici 12. EN 13243:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani 13. EN 13796-1:2017 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino 14. EN 13796-2:2017+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 2: Prove di resistenza allo slittamento degli attacchi 15. EN 13796-3:2017+A1:2022 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Veicoli - Parte 3: Prove a fatica 16. EN 17064:2018 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prevenzione e lotta contro l'incendio Limitazione: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN 17064:2018 sono da intendersi come EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, EN 1838:2013, EN 1907:2017, EN 12929-1:2015, EN 13243:2015, EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 50172:2004, EN 50272-1:2010, EN 50272-2:2001, EN 60204-1:2006, EN 60695-11-10:2013, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007, EN ISO 7010:2012, EN ISO 8528-13:2016 ALLEGATO II N. Riferimento della norma Data di ritiro 1. EN 13223:2015 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Argani ed altri dispositivi meccanici 23 luglio 2025 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/354/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2024/354 riguarda le norme armonizzate per impianti a fune secondo il Regolamento (UE) 2016/424, disciplinando requisiti di sicurezza, conformità tecnica e presunzione di conformità ai requisiti essenziali. I professionisti del settore (costruttori, manutentori, organismi notificati) consultano questo atto per identificare gli standard applicabili a funi di acciaio, argani, dispositivi di tensionamento, veicoli e apparecchiature elettriche, nonché per comprendere le limitazioni normative e le date di transizione tra versioni delle norme tecniche.

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