Decisione UE In vigore

Decisione UE 0337/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, relativa alle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici elaborate a sostegno della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 20/02/2025 In vigore dal: 20/02/2025 Documento ufficiale

Quali sono le norme armonizzate attualmente valide per gli articoli pirotecnici secondo la Direttiva 2013/29/UE?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione europea del 20 febbraio 2025 pubblica l'elenco ufficiale delle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici che supportano la Direttiva 2013/29/UE. Questa decisione riguarda i produttori, i distributori e gli importatori di articoli pirotecnici nell'Unione europea, nonché gli organismi di certificazione e controllo. La conformità a queste norme conferisce una presunzione legale di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva, semplificando l'accesso al mercato europeo. In pratica, i fabbricanti di articoli pirotecnici (fuochi d'artificio, articoli per uso teatrale, componenti per veicoli) devono rispettare le specifiche norme tecniche elencate nell'Allegato I del documento per poter commercializzare i loro prodotti legalmente nell'UE.

La decisione ritira le norme della serie EN 15947:2015 (parti 2-5) e altre norme terminologiche (EN ISO 14451-1:2013, EN 16256-1:2012, EN 16261-1:2012) che non soddisfacevano più i requisiti di sicurezza aggiornati. Le norme ancora valide riguardano articoli pirotecnici per veicoli (EN ISO 14451, parti 2-10), articoli per uso teatrale (EN 16256, parti 2-5) e fuochi artificiali di categoria 4 (EN 16261, parti 2-4). Un periodo transitorio fino al 24 marzo 2025 consente l'applicazione delle norme precedenti secondo la comunicazione 2017/C 149/01, garantendo continuità normativa durante il passaggio.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/337 della Commissione, del 20 febbraio 2025, relativa alle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici elaborate a sostegno della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/337 of 20 February 2025 on the harmonised standards for pyrotechnic articles drafted in support of Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/337 24.2.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/337 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2025 relativa alle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici elaborate a sostegno della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 16 della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate pertinenti o a parti pertinenti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I di detta direttiva. (2) Il 14 agosto 2007 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) la richiesta di normazione M/416 a sostegno della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . In tale richiesta la Commissione ha invitato il CEN a elaborare norme sui fuochi d’artificio contenenti, tra l’altro, un elenco di articoli rientranti nella categoria P1 (articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto), un elenco di articoli che non rientrano in tale categoria, nonché una procedura o dei criteri per determinare quali articoli rientrano nella categoria P1. I riferimenti delle norme adottate dal CEN in risposta a tale richiesta sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 maggio 2017 con comunicazione della Commissione 2017/C 149/01 ( 4 ) , che ha sostituito tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (3) Mediante decisione di esecuzione C(2022) 3011 ( 5 ) , la Commissione ha chiesto al CEN di rivedere le norme armonizzate esistenti sugli articoli pirotecnici a sostegno della direttiva 2013/29/UE, che ha sostituito e abrogato la direttiva 2007/23/CE. Conformemente a tale decisione di esecuzione, il mandato di normazione M/416 è scaduto il 13 giugno 2022. (4) Sempre sulla base del mandato di normazione M/416 il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 15947-1:2015, EN 15947-2:2015, EN 15947-3:2015, EN 15947-4:2015 ed EN 15947-5:2015 e il 5 ottobre 2022 ha adottato la nuova serie di norme EN 15947:2022, parti da 1 a 5. Tali nuove norme hanno sostituito la serie EN 15947:2015 (parti da 1 a 5). Tuttavia, il CEN ha presentato alla Commissione solo le parti da 2 a 5 della serie EN 15947:2022 per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , in quanto la parte 1, contenente le definizioni terminologiche, non è stata considerata atta a conferire la presunzione di conformità a nessuno dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2013/29/UE. (5) Con lettera del 21 novembre 2023 la Commissione ha informato il CEN della sua intenzione di non pubblicare i riferimenti delle norme EN 15947-2:2022, EN 15947-3:2022, EN 15947-4:2022 ed EN 15947-5:2022 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , in quanto tali norme non soddisfano i requisiti stabiliti nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2022) 3011 e pertanto non attuano i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2013/29/UE. (6) Poiché il CEN ritiene che le norme EN 15947-2:2022, EN 15947-3:2022, EN 15947-4:2022 ed EN 15947-5:2022 sostituiscano le norme esistenti attualmente pubblicate (EN 15947-2:2015, EN 15947-3:2015, EN 15947-4:2015 ed EN 15947-5:2015), non si può più ritenere che queste ultime rappresentino il progresso tecnologico né che soddisfino i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza, anche in considerazione del fatto che il CEN ha confermato di non essere in grado di elaborare e presentare nuove norme nel prossimo futuro. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate della serie EN 15947:2015 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , in quanto tali norme sono state riviste dal CEN e sostituite dalla serie di norme EN 15947:2022. (7) Poiché le definizioni terminologiche di cui alle norme EN ISO 14451-1:2013, EN 15947-1:2015, EN 16256-1:2012 ed EN 16261-1:2012 non soddisfano nessuno dei requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2013/29/UE, è necessario ritirare i riferimenti di tali norme armonizzate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (8) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno pubblicare in un unico atto un nuovo elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate adottate a sostegno della direttiva 2013/29/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. (9) È pertanto opportuno abrogare la comunicazione 2017/C 149/01. (10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali corrispondenti di cui alla legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione. (11) Le norme armonizzate adottate in risposta alle richieste di normazione possono essere soggette a richieste di accesso ai documenti conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . Nella sentenza del 5 marzo 2024 nella causa C-588/21 P, Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione e a. ( 7 ) , la Corte ha constatato che vi è un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che giustifica la divulgazione delle norme armonizzate, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per gli articoli pirotecnici redatte a sostegno della direttiva 2013/29/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 2 La comunicazione 2017/C 149/01 è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della presente decisione fino al 24 marzo 2025. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj . ( 2 ) Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ( GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/29/oj ). ( 3 ) Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici ( GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/23/oj ). ( 4 ) Comunicazione 2017/C 149/01 della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ( GU C 149 del 12.5.2017, pag. 1 ). ( 5 ) Commission Implementing Decision C(2022) 3011 of 12 May 2022 on a standardisation request to the European Committee for Standardisation as regards pyrotechnic articles in support of Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council. ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj ). ( 7 ) Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2024, Public.Resource.Org e Right to Know/Commissione e a. , C-588/21 P, ECLI:EU:C:2024:201. ALLEGATO I N. Riferimento della norma 1. EN ISO 14451-2:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 2: Metodi di prova (ISO 14451-2:2013) 2. EN ISO 14451-3:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 3: Etichettatura (ISO 14451-3:2013) 3. EN ISO 14451-4:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 4: Requisiti e categorizzazione per i microgeneratori a gas (ISO 14451-4:2013) 4. EN ISO 14451-5:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 5: Requisiti e categorizzazione per generatori a gas di airbag (ISO 14451-5:2013) 5. EN ISO 14451-6:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 6: Requisiti e categorizzazione per i moduli di airbag (ISO 14451-6:2013) 6. EN ISO 14451-7:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 7: Requisiti e categorizzazione per i pre-tensori delle cinture di sicurezza (ISO 14451-7:2013) 7. EN ISO 14451-8:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 8: Requisiti e categorizzazione per i detonatori (ISO 14451-8:2013) 8. EN ISO 14451-9:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 9: Requisiti e categorizzazione per gli azionatori (ISO 14451-9:2013) 9. EN ISO 14451-10:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 10: Requisiti e categorizzazione per i prodotti semi-finiti (ISO 14451-10:2013) 10. EN 16256-2:2012 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 2: Categorie di articoli pirotecnici per uso teatrale 11. EN 16256-3:2012 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 3: Requisiti di fabbricazione e prestazione 12. EN 16256-4:2012 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 4: Requisiti minimi di etichettatura ed istruzioni d’uso 13. EN 16256-5:2012 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 5: Metodi di prova 14. EN 16261-2:2013 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 2: Requisiti 15. EN 16261-3:2012 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 3: Metodi di prova 16. EN 16261-4:2012 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 4: Requisiti minimi di etichettatura ed istruzioni per l’uso ALLEGATO II N. Riferimento della norma 1. EN ISO 14451-1:2013 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per veicoli - parte 1: Terminologia (ISO 14451-1:2013) 2. EN 15947-1:2015 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 1: Terminologia 3. EN 15947-2:2015 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 2: Categorie e tipi di fuochi artificiali 4. EN 15947-3:2015 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 3: Requisiti minimi di etichettatura 5. EN 15947-4:2015 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 4: Metodi di prova 6. EN 15947-5:2015 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categorie F1, F2 e F3 - parte 5: Requisiti per la costruzione e prestazione 7. EN 16256-1:2012 Articoli pirotecnici - Articoli pirotecnici per uso teatrale - parte 1: Terminologia 8. EN 16261-1:2012 Articoli pirotecnici - Fuochi artificiali, categoria 4 - parte 1: Terminologia ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/337/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/337 è il riferimento principale per chi opera nel settore degli articoli pirotecnici e deve verificare la conformità alle norme armonizzate, ai requisiti essenziali di sicurezza e alle procedure di valutazione della conformità secondo la Direttiva 2013/29/UE. Produttori, importatori e distributori consultano questo documento per identificare le norme tecniche applicabili, la marcatura CE, la categorizzazione dei prodotti e le metodologie di prova riconosciute dall'Unione europea.

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