Decisione UE In vigore

Decisione UE 0334/2025

Decisione (PESC) 2025/334 del Consiglio, del 14 febbraio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/583 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)

Pubblicato: 14/02/2025 In vigore dal: 14/02/2025 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate alla missione EUNAVFOR ASPIDES e fino a quando è prorogata l'operazione?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2025/334 del Consiglio dell'Unione europea modifica e prolunga l'operazione di sicurezza marittima EUNAVFOR ASPIDES nel Mar Rosso. L'operazione, originariamente istituita nel febbraio 2024 con mandato fino al 18 febbraio 2025, viene ora prorogata fino al 28 febbraio 2026. La missione riguarda tutti gli Stati membri dell'UE e mira a salvaguardare la libertà di navigazione commerciale nella regione, contrastando gli attacchi perpetrati dagli Houthi contro le navi mercantili. Le modifiche principali includono l'ampliamento dei compiti operativi: oltre alla protezione delle navi, EUNAVFOR ASPIDES è ora autorizzata a raccogliere informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra per condividerle con Stati membri, Commissione, UNODC, INTERPOL, Europol e IMO. Dal punto di vista finanziario, il budget per il periodo 19 febbraio 2025 - 28 febbraio 2026 è fissato a 17.400.000 EUR, con una percentuale del 20% sia in impegni che in pagamenti secondo la decisione (PESC) 2021/509. La decisione autorizza inoltre lo scambio di informazioni classificate con la NATO e con organizzazioni internazionali competenti in materia di contrasto alle attività illecite, nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e inclusione.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2025/334 del Consiglio, del 14 febbraio 2025, che modifica la decisione (PESC) 2024/583 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) EN: Council Decision (CFSP) 2025/334 of 14 February 2025 amending Decision (CFSP) 2024/583 on a European Union maritime security operation to safeguard freedom of navigation in relation to the Red Sea crisis (EUNAVFOR ASPIDES)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/334 17.2.2025 DECISIONE (PESC) 2025/334 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2025 che modifica la decisione (PESC) 2024/583 relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 10 gennaio 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2722 (2024), in cui condanna con la massima fermezza gli attacchi Houthi contro le navi mercantili e commerciali, sottolinea l’importanza dell’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione delle navi di tutti gli Stati del Mar Rosso, anche per quanto riguarda le navi mercantili e commerciali che transitano nello stretto di Baab al-Mandab, conformemente al diritto internazionale, chiede che gli Houthi pongano immediatamente fine a tutti gli attacchi, afferma che l’esercizio dei diritti e delle libertà di navigazione da parte delle navi mercantili e commerciali, conformemente al diritto internazionale, deve essere rispettato e prende atto del diritto degli Stati membri delle Nazioni Unite, in conformità del diritto internazionale, di difendere le loro navi da attacchi, compresi gli attacchi che compromettono i diritti e le libertà di navigazione. (2) L’8 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/583 ( 1 ) , che ha istituito un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES). (3) Il 19 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/632 ( 2 ) , che ha avviato EUNAVFOR ASPIDES con un mandato fino al 18 febbraio 2025. (4) Il 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo, ribadendo la sua richiesta rivolta agli Houthi di porre immediatamente fine a tutti gli attacchi e di consentire il ripristino della sicurezza marittima, ha sottolineato il contributo fondamentale di EUNAVFOR ASPIDES nel promuovere la sicurezza marittima e la libertà di navigazione. (5) Il 28 novembre 2024, nel contesto del riesame strategico dell’operazione, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato che EUNAVFOR ASPIDES sia prorogata fino al 28 febbraio 2026. (6) Il 21 gennaio 2025 il CPS ha inoltre convenuto che, al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ASPIDES dovrebbe raccogliere, oltre ai dati necessari per proteggere le navi, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi. (7) Il 15 gennaio 2025 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2768 (2025), ricordando, in particolare, l’importanza della sicurezza marittima e riconoscendo che il mantenimento della sicurezza marittima nella regione del Mar Rosso è essenziale per la stabilità delle catene di approvvigionamento globali e lo sviluppo economico. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ribadito la richiesta che gli Houthi cessino immediatamente tutti gli attacchi contro le navi mercantili e commerciali. (8) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2024/583, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2024/583 è così modificata: 1) all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   Al fine di garantire la conoscenza della situazione marittima nell’area di operazioni, EUNAVFOR ASPIDES raccoglie, oltre ai dati necessari per proteggere le navi, informazioni sul traffico di armi e sulle flotte ombra allo scopo di condividere tali informazioni con gli Stati membri, la Commissione, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), a seconda dei casi.» ; 2) all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   EUNAVFOR ASPIDES mantiene stretti contatti con il settore del trasporto marittimo, in particolare attraverso il centro di sicurezza marittima – Oceano Indiano (MSC IO).» ; 3) all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni di EUNAVFOR ASPIDES per il periodo dal 19 febbraio 2025 al 28 febbraio 2026 è pari a 17 400 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 20 % in impegni e al 20 % in pagamenti.» ; 4) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” per le informazioni comunicate a Gibuti, all’Egitto, al Consiglio di cooperazione del Golfo e ai suoi Stati membri, all’India, nonché ad altri Stati terzi designati dal CPS.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis .   L’AR è autorizzato a scambiare informazioni, secondo necessità e in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR ASPIDES, con l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) fino al livello previsto nell’accordo tra l’Unione europea e la NATO sulla sicurezza delle informazioni ( *1 ) . 3 ter .   L’AR è autorizzato a scambiare le informazioni raccolte in merito ad attività illecite nel corso delle operazioni di EUNAVFOR ASPIDES con l’UNODC, INTERPOL ed Europol. La comunicazione di eventuali dati personali è effettuata in conformità del diritto dello Stato della nave o dell’aeromobile che tratta tali dati personali. ( *1 ) Accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico sulla sicurezza delle informazioni ( GU L 80 del 27.3.2003, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/211/oj).).»;" c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente articolo sono effettuati nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR ASPIDES indipendentemente dalla cittadinanza dei singoli membri del personale e unicamente in base a requisiti operativi.» ; 5) l’articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   EUNAVFOR ASPIDES termina il 28 febbraio 2026.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Un riesame strategico di EUNAVFOR ASPIDES è effettuato nel 2025, in sincrono con una valutazione strategica di EUNAVFOR ATALANTA.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. SZŁAPKA ( 1 ) Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) ( GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2024/632 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, relativa all’avvio dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) ( GU L, 2024/632, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/632/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/334/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2025/334 modifica la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE nel contesto della sicurezza marittima e della libertà di navigazione nel Mar Rosso. Esperti di diritto internazionale e funzionari della difesa consultano questa normativa per comprendere il mandato operativo, i finanziamenti comuni dell'UE, lo scambio di informazioni classificate con partner internazionali e gli obblighi di conformità al diritto internazionale marittimo.

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