Decisione UE In vigore

Decisione UE 0332/2024

Decisione (PESC) 2024/332 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2023/1514

Pubblicato: 16/01/2024 In vigore dal: 16/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono le persone, i gruppi e le entità designati dall'UE come soggetti terroristici secondo la Decisione (PESC) 2024/332?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2024/332 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 16 gennaio 2024, aggiorna l'elenco ufficiale delle persone fisiche, gruppi e organizzazioni designati come terroristi secondo la Posizione Comune 2001/931/PESC. Questa decisione si applica a livello di tutta l'Unione Europea e vincola gli Stati membri nell'applicazione di misure specifiche di contrasto al terrorismo. L'elenco include 16 persone fisiche (tra cui esponenti di organizzazioni come Hamas, Hezbollah e altre) e 21 gruppi/entità terroristiche riconosciute, come il PKK, l'LTTE, Sendero Luminoso e organizzazioni palestinesi designate. Le misure previste dagli articoli 2 e 3 della Posizione Comune 2001/931/PESC includono il congelamento dei beni, il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche, e altre restrizioni. La designazione avviene solo dopo che le autorità competenti nazionali hanno adottato decisioni formali nei confronti di tali soggetti per coinvolgimento in atti terroristici, garantendo così un controllo giuridico rigoroso sulla lista.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2024/332 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2023/1514 EN: Council Decision (CFSP) 2024/332 of 16 January 2024 updating the list of persons, groups and entities covered by Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2023/1514

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/332 16.1.2024 DECISIONE (PESC) 2024/332 DEL CONSIGLIO del 16 gennaio 2024 che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2023/1514 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ( 1 ) . (2) Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1514 ( 2 ) che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC («elenco»). (3) Il 7 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2764 ( 3 ) , che aggiunge due persone all’elenco. (4) Conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell’elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato. (5) La presente decisione illustra il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano le misure di cui agli articoli 2 e 3 della posizione comune 2001/931/PESC. (6) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha concluso che le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune dovrebbero continuare ad applicarsi a tali persone, gruppi ed entità. (7) Il Consiglio ha stabilito che un’autorità competente a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC ha adottato una decisione nei confronti di un’altra persona che è stata coinvolta in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune. Il Consiglio ha concluso che le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune dovrebbero applicarsi a tale persona. (8) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco e abrogare la decisione (PESC) 2023/1514, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le misure di cui agli articoli 2 e 3 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La decisione (PESC) 2023/1514 è abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente V. VAN PETEGHEM ( 1 ) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ( GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93 ). ( 2 ) Decisione (PESC) 2023/1514 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2023/422 ( GU L 184 del 21.7.2023, pag. 33 ). ( 3 ) Decisione (PESC) 2023/2764 del Consiglio, del 7 dicembre 2023, che modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ( GU L, 2023/2764, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2764/oj ). ALLEGATO ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1 I.   PERSONE 1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l’11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878. 2. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese. 3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita. 4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita. 5. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA, numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d’identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA). 6. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657. 7. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l’8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi). 8. DEIF Mohammed (alias al-Dayf Muhammad, alias al-Masri Mohammed), nato il 12.8.1965 a Khan Younis, Striscia di Gaza. 9. HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019. 10. HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese). 11. ISSA Marwan, nato nel 1965, Striscia di Gaza. 12. MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano). 13. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l’1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555. 14. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalài, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlài, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all’incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran. 15. SHAKURI Ali Gholam, nato all’incirca nel 1965 a Teheran, Iran. 16. SINOUAR Yahia (alias Yehya al-Sinwar, alias Yahya Ibrahim Hassan Sinwar, alias Yehia Sinwar, alias Yehiyeh Sinwar), nato tra l’1.1.1961 e il 31.12.1963 a Khan Younis, Striscia di Gaza. II.   GRUPPI ED ENTITÀ 1. «Organizzazione Abu Nidal» – «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»). 2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa». 3. «Al-Aqsa e.V». 4. «Babbar Khalsa». 5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People’s Army» – «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine. 6. Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell’intelligence e della sicurezza. 7. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» – «IG»). 8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» – «IBDA-C»"(«Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»). 9. «Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem». 10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)]. 11. «Hizbul Mujahideen» – «HM». 12. «Khalistan Zindabad Force» – «KZF». 13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» – «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»). 14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» – «LTTE». 15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»). 16. «Jihad islamica palestinese»– «PIJ». 17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» – «PFLP». 18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina – Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»). 19. «Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» – «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»). 20. «Sendero Luminoso» – «SL» («Sentiero luminoso»). 21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» – «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)]. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/332/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione PESC 2024/332 rappresenta lo strumento principale dell'Unione Europea per l'implementazione del regime sanzionatorio antiterrorismo, disciplinando il congelamento dei beni, le restrizioni finanziarie e le misure di controllo nei confronti di persone e organizzazioni designate. Professionisti del compliance, esperti di antiriciclaggio (AML) e consulenti legali consultano regolarmente questa decisione per verificare l'inclusione di soggetti in liste nere, garantire l'adeguata verifica della clientela (KYC) e rispettare gli obblighi di segnalazione secondo le normative europee e nazionali di contrasto al finanziamento del terrorismo.

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