Decisione UE In vigore

Decisione UE 0325/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/325 della Commissione del 24 febbraio 2022 che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE) 2017/2452, (UE) 2018/1109, (UE) 2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 e (UE) 2021/1388 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il suo rappresentate nell’Unione per l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati notificata con il numero C(2022) 1049 (Il test

Pubblicato: 24/02/2022 In vigore dal: 24/02/2022 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione di esecuzione (UE) 2022/325 riguardo ai titolari delle autorizzazioni per gli organismi geneticamente modificati?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/325 del 24 febbraio 2022 modifica otto precedenti decisioni di esecuzione relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM). In sostanza, il documento aggiorna i dati amministrativi dei titolari delle autorizzazioni e dei loro rappresentanti nell'Unione europea, a seguito di cambiamenti organizzativi aziendali. Nello specifico, trasferisce i diritti e gli obblighi da Pioneer Hi-Bred International Inc. e Dow AgroSciences LLC a Corteva Agriscience LLC, società che ha acquisito queste funzioni dal 1° gennaio 2021 (data del cambio di nome di Dow AgroSciences) e dal 1° novembre 2021 (data del trasferimento formale da Pioneer). Il rappresentante nell'Unione diventa Corteva Agriscience Belgium BV, con sede a Mechelen in Belgio. Le modifiche riguardano otto decisioni precedenti relative a soia e granturco geneticamente modificati, interessando prodotti come la soia 305423, il granturco 1507, 59122 e vari ibridi. Si tratta di modifiche puramente amministrative che non comportano una nuova valutazione scientifica dei prodotti, ma semplicemente aggiornano i dati di contatto e responsabilità legale.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/325 della Commissione del 24 febbraio 2022 che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE) 2017/2452, (UE) 2018/1109, (UE) 2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 e (UE) 2021/1388 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il suo rappresentate nell’Unione per l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2022) 1049] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2022/325 of 24 February 2022 amending Implementing Decisions (EU) 2015/698, (EU) 2017/2448, (EU) 2017/2452, (EU) 2018/1109, (EU) 2018/1110, (EU) 2019/1304, (EU) 2019/1306 and (EU) 2021/1388 as regards the authorisation holder and its representative in the Union for the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from certain genetically modifie

Testo normativo

28.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 55/70 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/325 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2022 che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE) 2017/2452, (UE) 2018/1109, (UE) 2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 e (UE) 2021/1388 per quanto riguarda il titolare dell’autorizzazione e il suo rappresentate nell’Unione per l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da alcuni organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2022) 1049] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, è il rappresentante nell’Unione di Pioneer Hi-Bred International Inc., con sede negli Stati Uniti, per quanto riguarda le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da determinati organismi geneticamente modificati rilasciate con decisioni di esecuzione (UE) 2015/698 ( 2 ) , (UE) 2017/2448 ( 3 ) , (UE) 2017/2452 ( 4 ) , (UE) 2018/1109 ( 5 ) , (UE) 2018/1110 ( 6 ) , (UE) 2019/1304 ( 7 ) , (UE) 2019/1306 ( 8 ) e (UE) 2021/1388 ( 9 ) della Commissione. (2) Dow AgroSciences Distribution S.A.S., con sede in Francia, è il rappresentante nell’Unione di Dow AgroSciences LLC, con sede negli Stati Uniti, per quanto riguarda le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da determinati organismi geneticamente modificati rilasciate con decisioni di esecuzione (UE) 2017/2452, (UE) 2018/1109 e (UE) 2019/1306. (3) Con lettera del 22 marzo 2021, Corteva Agriscience LLC ha informato la Commissione che dal 1 o gennaio 2021 Dow AgroSciences LLC aveva cambiato il proprio nome in Corteva Agriscience LLC. (4) Con lettera del 1 o novembre 2021, Pioneer Hi-Bred International, Inc. ha chiesto alla Commissione di trasferire a Corteva Agriscience LLC i diritti e gli obblighi di Pioneer Hi-Bred International, Inc. riguardanti tutte le autorizzazioni e le domande pendenti per i prodotti geneticamente modificati. (5) Con lettera del 1 o novembre 2021 Corteva Agriscience LLC ha informato la Commissione che dal 1 o novembre 2021 Corteva Agriscience Belgium BV, con sede in Belgio, diventava il proprio rappresentante nell’Unione. (6) Le modifiche richieste sono di natura puramente amministrativa e non comportano quindi una nuova valutazione dei prodotti interessati. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2015/698, (UE) 2017/2448, (UE) 2017/2452, (UE) 2018/1109, (UE) 2018/1110, (UE) 2019/1304, (UE) 2019/1306 e (UE) 2021/1388. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/698 La decisione di esecuzione (UE) 2015/698 è così modificata: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»; 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; 3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome : Corteva Agriscience LLC Indirizzo : 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.». Articolo 2 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/2448 La decisione di esecuzione (UE) 2017/2448 è così modificata: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»; 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; 3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome : Corteva Agriscience LLC Indirizzo : 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.». Articolo 3 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/2452 La decisione di esecuzione (UE) 2017/2452 è così modificata: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»; 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; 3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Titolare dell’autorizzazione Nome : Corteva Agriscience LLC Indirizzo : 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.». Articolo 4 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 La decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 è così modificata: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»; 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; 3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome : Corteva Agriscience LLC Indirizzo : 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.». Articolo 5 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 La decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 è così modificata: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»; 2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; 3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome : Corteva Agriscience LLC Indirizzo : 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.». Articolo 6 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1304 La decisione di esecuzione (UE) 2019/1304 è così modificata: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»; 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; 3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome : Corteva Agriscience LLC Indirizzo : 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.». Articolo 7 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1306 La decisione di esecuzione (UE) 2019/1306 è così modificata: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»; 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; 3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome : Corteva Agriscience LLC Indirizzo : 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.». Articolo 8 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 La decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 è così modificata: 1) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolare dell’autorizzazione Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.»; 2) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.»; 3) nell’allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione Nome : Corteva Agriscience LLC Indirizzo : 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.». Articolo 9 Destinatario Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/698 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 (DP-3Ø5423-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 112 del 30.4.2015, pag. 71 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2448 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza l’immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( GU L 346 del 28.12.2017, pag. 6 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2452 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che rinnova l’autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 346 del 28.12.2017, pag. 25 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 della Commissione, del 1 agosto 2018, che rinnova l’autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 203 del 10.8.2018, pag. 7 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE ( GU L 203 del 10.8.2018, pag. 13 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1304 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 204 del 2.8.2019, pag. 65 ). ( 8 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1306 della Commissione, del 26 luglio 2019, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 204 del 2.8.2019, pag. 75 ). ( 9 ) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1388 della Commissione, del 17 agosto 2021, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 300 del 24.8.2021, pag. 22 ).

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La Decisione UE 2022/325 è rilevante per chi opera nel settore degli organismi geneticamente modificati e deve gestire autorizzazioni all'immissione in commercio secondo il Regolamento (CE) n. 1829/2003. Aziende biotecnologiche, importatori e distributori di prodotti OGM devono conoscere i titolari autorizzati e i rappresentanti legali nell'UE per questioni di conformità normativa, responsabilità amministrativa e tracciabilità. La decisione modifica il soggetto responsabile per il monitoraggio post-commercializzazione, gli obblighi di etichettatura e la gestione delle comunicazioni con le autorità europee competenti in materia di sicurezza alimentare e ambientale.

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