Decisione UE In vigore

Decisione UE 0322/2021

Decisione (UE) 2021/322 del Consiglio del 18 febbraio 2021 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni

Pubblicato: 18/02/2021 In vigore dal: 18/02/2021 Documento ufficiale

Qual è il procedimento e la durata del mandato per la nomina dei supplenti al Comitato delle regioni?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/322 disciplina la nomina di un supplente al Comitato delle regioni, un organo consultivo dell'Unione europea composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali. Il procedimento prevede che ogni Stato membro presenti proposte di candidati al Consiglio dell'UE, il quale procede alla nomina formale. Nel caso specifico, il governo polacco ha proposto Adam Banaszak, membro dell'assemblea regionale del Voivodato della Cuiavia-Pomerania, come supplente per il seggio rimasto vacante. Il mandato ha una durata di cinque anni, e in questo caso specifico copre il periodo dal 18 febbraio 2021 al 25 gennaio 2025, ossia la restante durata del ciclo mandatale iniziato il 26 gennaio 2020. La nomina avviene sulla base dell'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede un numero di supplenti pari ai membri effettivi. La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, garantendo continuità nella rappresentanza territoriale all'interno dell'istituzione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/322 del Consiglio del 18 febbraio 2021 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni EN: Council Decision (EU) 2021/322 of 18 February 2021 appointing an alternate member of the Committee of the Regions

Testo normativo

24.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 64/1 DECISIONE (UE) 2021/322 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2021 relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 3, e l’articolo 305, vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ( 1 ) , vista la proposta presentata dal governo polacco, considerando quanto segue: (1) L’articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede che il Comitato delle regioni sia composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta. (2) L’articolo 305 del trattato prevede che i membri del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. (3) Dato che il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni è terminato il 25 gennaio 2020, è opportuno procedere alla nomina di nuovi membri e supplenti. (4) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ( 2 ) , conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, i membri e i supplenti proposti dai governi ceco, danese, estone, cipriota, lettone, lussemburghese, neerlandese, austriaco, rumeno, sloveno, slovacco e svedese. La decisione (UE) 2019/2157 nomina altresì, per lo stesso periodo, tre membri proposti dal governo belga, 21 membri e 20 supplenti proposti dal governo tedesco, otto membri e otto supplenti proposti dal governo irlandese, 16 membri e 16 supplenti proposti dal governo spagnolo, 10 membri e 14 supplenti proposti dal governo italiano, quattro membri e quattro supplenti proposti dal governo maltese e otto membri e otto supplenti proposti dal governo finlandese. (5) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ( 3 ) , conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 i membri e i supplenti proposti dai governi greco, francese, croato, lituano, ungherese e portoghese, nonché quattro membri e quattro supplenti proposti dal governo belga, un membro proposto dal governo bulgaro, un membro e un supplente proposti dal governo irlandese, un membro e un supplente proposti dal governo spagnolo, 14 membri e 10 supplenti proposti dal governo italiano e 21 membri e 20 supplenti proposti dal governo polacco. (6) Il 3 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/144 ( 4 ) , conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, quattro membri e quattro supplenti proposti dal governo spagnolo, nonché un membro e un supplente proposti dal governo finlandese. (7) Il 26 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/511 ( 5 ) , conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, cinque membri e otto supplenti proposti dal governo belga, un supplente proposto dal governo tedesco e un membro proposto dal governo maltese. (8) L’8 giugno 2020, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione, divenuto giuridicamente efficace il 1 o febbraio 2020, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/766 ( 6 ) , conformemente alla decisione (UE) 2019/852 e alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 1 o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025, un ulteriore membro e un ulteriore supplente proposti dal governo estone, un ulteriore membro e un ulteriore supplente proposti dal governo cipriota e un ulteriore membro e un ulteriore supplente proposti dal governo lussemburghese. (9) Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1153 ( 7 ) , conformemente alle proposte presentate dagli Stati membri. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, 11 membri e 12 supplenti proposti dal governo bulgaro, tre membri e tre supplenti proposti dal governo tedesco e un supplente proposto dal governo maltese. Tale decisione inoltre nomina, per il periodo dal 1 o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025, un supplente proposto dal governo cipriota e un supplente proposto dal governo lussemburghese. (10) Il 17 dicembre 2020 il governo polacco ha proposto il proprio candidato per il rimanente seggio di supplente. Tale supplente dovrebbe essere nominato per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La persona seguente è nominata quale supplente al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: POLSKA sig. Adam BANASZAK Member of a Regional Assembly: Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ( 1 ) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13 . ( 2 ) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 ( GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 ( GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 ( GU L 32 del 4.2.2020, pag. 16 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 ( GU L 113 dell’8.4.2020, pag. 18 ). ( 6 ) Decisione (UE) 2020/766 del Consiglio, dell’8 giugno 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1 o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 ( GU L 187 del 12.6.2020, pag. 3 ). ( 7 ) Decisione (UE) 2020/1153 del Consiglio, del 30 luglio 2020, relativa alla nomina di membri e di supplenti del Comitato delle regioni ( GU L 256, del 5.8.2020, pag. 12 ).

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La nomina dei supplenti del Comitato delle regioni è disciplinata dal Trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 300 e 305) e segue il procedimento di designazione da parte degli Stati membri. Commercialisti e consulenti che operano in ambito di diritto amministrativo europeo consultano queste decisioni per comprendere la composizione degli organi consultivi dell'UE, la rappresentanza territoriale e i mandati delle istituzioni comunitarie, in particolare quando assistono enti locali e regionali nelle loro relazioni con le istituzioni europee.

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