Decisione (UE) 2019/304 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/304 riguardo alla partecipazione del Regno Unito all'acquis di Schengen?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/304 del 18 febbraio 2019 accoglie la notifica del Regno Unito del 1° ottobre 2018 con cui comunica il desiderio di non partecipare più alla rifusione del Regolamento (CE) n. 377/2004 sulla rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Il Regno Unito, pur partecipando all'acquis di Schengen, ha esercitato il diritto di opt-out previsto dal Protocollo n. 19 allegato ai Trattati UE, comunicando entro il termine di tre mesi dalla proposta della Commissione (16 maggio 2018) la volontà di non aderire alla rifusione normativa.
La decisione riconosce che il Regolamento 377/2004, sia nella versione vigente che nella proposta di rifusione, rappresenta una misura autonoma nell'ambito dell'acquis di Schengen senza interazioni operative critiche con altri strumenti giuridici dello stesso acquis. Questo carattere di autonomia operativa consente al Regno Unito di continuare a partecipare al resto dell'acquis di Schengen senza compromettere il funzionamento pratico delle altre disposizioni.
L'effetto pratico è che le Decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE cessano di applicarsi al Regno Unito per quanto riguarda il Regolamento 377/2004 e successive modifiche, a partire dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione. Ciò consente al Regno Unito di mantenere la più ampia partecipazione possibile all'acquis di Schengen, escludendosi solo da questa specifica disciplina sulla rete di funzionari di collegamento per l'immigrazione.
La decisione rappresenta un'applicazione del meccanismo di opt-out britannico nell'ambito della cooperazione Schengen, permettendo al Regno Unito di scegliere selettivamente quali disposizioni dell'acquis implementare, purché non comprometta la coerenza e il funzionamento del sistema complessivo di libera circolazione e controlli alle frontiere.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/304 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
EN: Council Decision (EU) 2019/304 of 18 February 2019 concerning the notification by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 on the creation of an immigration liaison officers network
Testo normativo
22.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 51/7
DECISIONE (UE) 2019/304 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'
acquis
di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il protocollo n. 19 sull'
acquis
di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
vista la notifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 19 effettuata dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al presidente del Consiglio con lettera del 1
o
ottobre 2018, del desiderio di non partecipare alla proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione,
considerando quanto segue:
(1)
Il Regno Unito partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio
(
1
)
quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011
(
2
)
.
(2)
Il 1
o
ottobre 2018, entro il termine di tre mesi previsto, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio che non desidera partecipare all'adozione della rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 proposta dalla Commissione il 16 maggio 2018 e pervenuta al Consiglio in tutte le lingue necessarie il 2 luglio 2018.
(3)
Il regolamento (CE) n. 377/2004 mira al potenziare la cooperazione tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati nei paesi terzi, in particolare stabilendo l'obbligo di costituire tra loro reti locali o regionali e di promuovere l'uso di un apposito strumento elettronico per lo scambio regolare di informazioni all'interno delle reti locali, e l'istituzione di un sistema di rendicontazione sulle attività delle reti mediante relazioni semestrali della presidenza, senza tuttavia imporre l'impiego di un dato sistema operativo né l'interazione diretta con disposizioni previste da altri strumenti giuridici che fanno parte dell'
acquis
di Schengen.
(4)
La rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 proposta il 16 maggio 2018 pur intendendo rafforzare il coordinamento e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi i nuovi funzionari di collegamento europei distaccati nei paesi terzi, per consentire loro di realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nell'ambito della migrazione, non si discosta dalla natura dell'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 per quanto riguarda l'interazione specifica con le altre parti dell'
acquis
di Schengen.
(5)
La proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004, proprio come l'attuale regolamento (CE) n. 377/2004, può pertanto essere considerata quale misura autonoma nell'ambito dell'
acquis
di Schengen che non implica alcuna interazione operativa con altri strumenti giuridici parte dello stesso
acquis
.
(6)
In questo caso eccezionale, alla luce dell'autonomia operativa dell'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 nell'ambito dell'
acquis
di Schengen, si può ritenere che, se il Regno Unito non partecipa più all'attuale regolamento né ad ogni altra modifica successiva, ma prosegue la partecipazione al resto dell'
acquis
di Schengen a cui partecipa attualmente a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio
(
3
)
, questo serva a garantire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito a tale
acquis
senza tuttavia incidere seriamente sul funzionamento pratico delle altre sue parti e rispettandone nel contempo la coerenza.
(7)
È pertanto opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19, l'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE cessi di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda l'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 e ogni altra modifica successiva, inclusa la proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004.
(8)
Di conseguenza, è parimenti opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19, il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE del Consiglio
(
4
)
cessi di applicarsi, relativamente al regolamento (CE) n. 377/2004, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2000/365/CE e il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE cessano di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio e ogni altra modifica successiva, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (
GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (
GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13
).
(
3
)
Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'
acquis
di Schengen (
GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43
).
(
4
)
Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'
acquis
di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (
GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70
).
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La Decisione 2019/304 riguarda l'opt-out del Regno Unito dall'acquis di Schengen, in particolare dal Regolamento 377/2004 sulla rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Professionisti del diritto dell'UE e della migrazione consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di partecipazione selettiva agli strumenti Schengen, il Protocollo n. 19 sui diritti di opt-out britannici, e le modalità di disapplicazione delle Decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE relative all'implementazione dell'acquis nel Regno Unito.
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