Decisione UE In vigore

Decisione UE 0304/2019

Decisione (UE) 2019/304 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

Pubblicato: 18/02/2019 In vigore dal: 18/02/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/304 riguardo alla partecipazione del Regno Unito all'acquis di Schengen?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/304 del 18 febbraio 2019 accoglie la notifica del Regno Unito del 1° ottobre 2018 con cui comunica il desiderio di non partecipare più alla rifusione del Regolamento (CE) n. 377/2004 sulla rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Il Regno Unito, pur partecipando all'acquis di Schengen, ha esercitato il diritto di opt-out previsto dal Protocollo n. 19 allegato ai Trattati UE, comunicando entro il termine di tre mesi dalla proposta della Commissione (16 maggio 2018) la volontà di non aderire alla rifusione normativa.

La decisione riconosce che il Regolamento 377/2004, sia nella versione vigente che nella proposta di rifusione, rappresenta una misura autonoma nell'ambito dell'acquis di Schengen senza interazioni operative critiche con altri strumenti giuridici dello stesso acquis. Questo carattere di autonomia operativa consente al Regno Unito di continuare a partecipare al resto dell'acquis di Schengen senza compromettere il funzionamento pratico delle altre disposizioni.

L'effetto pratico è che le Decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE cessano di applicarsi al Regno Unito per quanto riguarda il Regolamento 377/2004 e successive modifiche, a partire dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione. Ciò consente al Regno Unito di mantenere la più ampia partecipazione possibile all'acquis di Schengen, escludendosi solo da questa specifica disciplina sulla rete di funzionari di collegamento per l'immigrazione.

La decisione rappresenta un'applicazione del meccanismo di opt-out britannico nell'ambito della cooperazione Schengen, permettendo al Regno Unito di scegliere selettivamente quali disposizioni dell'acquis implementare, purché non comprometta la coerenza e il funzionamento del sistema complessivo di libera circolazione e controlli alle frontiere.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/304 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione EN: Council Decision (EU) 2019/304 of 18 February 2019 concerning the notification by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of its wish no longer to take part in some of the provisions of the Schengen acquis which are contained in Council Regulation (EC) No 377/2004 on the creation of an immigration liaison officers network

Testo normativo

22.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 51/7 DECISIONE (UE) 2019/304 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2019 relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la proposta della Commissione europea, visto il protocollo n. 19 sull' acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, vista la notifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 19 effettuata dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al presidente del Consiglio con lettera del 1 o ottobre 2018, del desiderio di non partecipare alla proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, considerando quanto segue: (1) Il Regno Unito partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio ( 1 ) quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 ( 2 ) . (2) Il 1 o ottobre 2018, entro il termine di tre mesi previsto, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio che non desidera partecipare all'adozione della rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 proposta dalla Commissione il 16 maggio 2018 e pervenuta al Consiglio in tutte le lingue necessarie il 2 luglio 2018. (3) Il regolamento (CE) n. 377/2004 mira al potenziare la cooperazione tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati nei paesi terzi, in particolare stabilendo l'obbligo di costituire tra loro reti locali o regionali e di promuovere l'uso di un apposito strumento elettronico per lo scambio regolare di informazioni all'interno delle reti locali, e l'istituzione di un sistema di rendicontazione sulle attività delle reti mediante relazioni semestrali della presidenza, senza tuttavia imporre l'impiego di un dato sistema operativo né l'interazione diretta con disposizioni previste da altri strumenti giuridici che fanno parte dell' acquis di Schengen. (4) La rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 proposta il 16 maggio 2018 pur intendendo rafforzare il coordinamento e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi i nuovi funzionari di collegamento europei distaccati nei paesi terzi, per consentire loro di realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nell'ambito della migrazione, non si discosta dalla natura dell'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 per quanto riguarda l'interazione specifica con le altre parti dell' acquis di Schengen. (5) La proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004, proprio come l'attuale regolamento (CE) n. 377/2004, può pertanto essere considerata quale misura autonoma nell'ambito dell' acquis di Schengen che non implica alcuna interazione operativa con altri strumenti giuridici parte dello stesso acquis . (6) In questo caso eccezionale, alla luce dell'autonomia operativa dell'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 nell'ambito dell' acquis di Schengen, si può ritenere che, se il Regno Unito non partecipa più all'attuale regolamento né ad ogni altra modifica successiva, ma prosegue la partecipazione al resto dell' acquis di Schengen a cui partecipa attualmente a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ( 3 ) , questo serva a garantire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito a tale acquis senza tuttavia incidere seriamente sul funzionamento pratico delle altre sue parti e rispettandone nel contempo la coerenza. (7) È pertanto opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19, l'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE cessi di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda l'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 e ogni altra modifica successiva, inclusa la proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004. (8) Di conseguenza, è parimenti opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19, il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE del Consiglio ( 4 ) cessi di applicarsi, relativamente al regolamento (CE) n. 377/2004, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2000/365/CE e il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE cessano di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio e ogni altra modifica successiva, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019 Per il Consiglio La presidente F. MOGHERINI ( 1 ) Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ( GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13 ). ( 3 ) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell' acquis di Schengen ( GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43 ). ( 4 ) Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell' acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ( GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0304/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2019/304 riguarda l'opt-out del Regno Unito dall'acquis di Schengen, in particolare dal Regolamento 377/2004 sulla rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Professionisti del diritto dell'UE e della migrazione consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di partecipazione selettiva agli strumenti Schengen, il Protocollo n. 19 sui diritti di opt-out britannici, e le modalità di disapplicazione delle Decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE relative all'implementazione dell'acquis nel Regno Unito.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124 IVA – Emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 – Piano di ristruttu… Interpello AdE 633 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 otto… Provvedimento AdE 739122 Accertamento cambi valute estere del mese di maggio 2019 Provvedimento AdE 1524713

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →