Decisione UE In vigore

Decisione UE 0292/2019

Decisione (UE) 2019/292 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa all'autorizzazione a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali

Pubblicato: 12/02/2019 In vigore dal: 12/02/2019 Documento ufficiale

Quali sono le autorità competenti e le procedure per la comunicazione di informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali?

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La Decisione UE 2019/292 stabilisce il quadro normativo per la condivisione di informazioni classificate dell'Unione europea con soggetti esterni, ovvero Stati terzi e organizzazioni internazionali. La normativa si applica quando esiste un accordo formale sulla sicurezza delle informazioni tra l'UE e il destinatario, oppure un'intesa amministrativa preventivamente approvata dal Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è l'autorità principale autorizzata a comunicare tali informazioni, operando caso per caso e nel rispetto del principio del consenso dell'originatore, che garantisce che chi ha classificato l'informazione autorizzi la sua divulgazione. La comunicazione è limitata ai livelli di classificazione specificati negli accordi e nelle intese, determinati dal Comitato per la Sicurezza del Consiglio secondo la decisione 2013/488/UE. Il Segretario Generale può delegare questa facoltà ad alti funzionari del segretariato generale, creando una catena di responsabilità ben definita.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/292 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa all'autorizzazione a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali EN: Council Decision (EU) 2019/292 of 12 February 2019 on the authorisation to release EU classified information to third States and international organisations

Testo normativo

20.2.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 48/20 DECISIONE (UE) 2019/292 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2019 relativa all'autorizzazione a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi e organizzazioni internazionali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, vista la decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE ( 1 ) , in particolare l'articolo 13 e l'allegato VI, considerando quanto segue: (1) L'Unione europea conclude accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate con Stati terzi e organizzazioni internazionali. (2) Il segretario generale, a nome del segretariato generale del Consiglio, può pattuire con Stati terzi e organizzazioni internazionali intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. (3) A norma dell'allegato VI, punto 37, della decisione 2013/488/UE, il Consiglio deve adottare una decisione che autorizzi il segretario generale a comunicare informazioni classificate UE a Stati terzi o organizzazioni internazionali in virtù di accordi sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate o di intese amministrative sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Qualora sia in vigore un accordo sulle procedure di sicurezza per scambiare e proteggere informazioni classificate («accordo sulla sicurezza delle informazioni») tra l'Unione e uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale e in conformità della decisione 2013/488/UE, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, fino al livello determinato dal Comitato per la sicurezza del Consiglio a norma dell'allegato VI, punto 11, della decisione 2013/488/UE. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un accordo sulla sicurezza delle informazioni è presa dal segretario generale caso per caso. 2.   Qualora, previa approvazione del Consiglio e in conformità della decisione 2013/488/UE, abbia concluso un'intesa amministrativa sulle procedure di sicurezza per lo scambio d'informazioni classificate («intesa amministrativa») con uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale, il segretario generale del Consiglio è autorizzato a comunicare, conformemente al principio del consenso dell'originatore, a tale Stato terzo o organizzazione internazionale informazioni classificate UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'intesa amministrativa e fino al livello specificato nella stessa. La decisione di comunicare informazioni classificate UE a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale in virtù di un'intesa amministrativa è presa dal segretario generale caso per caso. 3.   Il segretario generale del Consiglio può delegare la facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 ad alti funzionari del segretariato generale del Consiglio. Articolo 2 La presente decisione abroga e sostituisce le seguenti decisioni: 1) decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù di accordi permanenti con Stati terzi o organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate; 2) decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, concernente la comunicazione di informazioni in virtù delle intese amministrative con organizzazioni internazionali sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019 Per il Consiglio Il presidente E.O. TEODOROVICI ( 1 ) GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1 .

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La Decisione 2019/292 è il riferimento normativo per la gestione della sicurezza delle informazioni classificate UE, accordi sulla sicurezza delle informazioni, intese amministrative, principio del consenso dell'originatore e livelli di classificazione. Funzionari della pubblica amministrazione, diplomatici e responsabili della sicurezza consultano questa normativa per procedure di scambio informazioni, protezione dati sensibili e compliance con standard internazionali di riservatezza.

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