Decisione (UE) 2020/286 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull’aggiunta di una sostanza all’elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
Qual è la posizione dell'Unione europea sulla aggiunta del metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) alle sostanze controllate internazionalmente?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2020/286 del Consiglio stabilisce che l'Unione europea sostiene l'aggiunta del metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) alla Tabella I della Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Questa decisione è stata adottata in vista della sessantatreesima sessione della Commissione Stupefacenti, tenutasi a Vienna dal 2 al 6 marzo 2020. La sostanza MAPA è un precursore chimico frequentemente utilizzato nella fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine, con crescenti volumi di traffico e significativi impatti sulla salute pubblica e l'ordine sociale nell'Unione. L'inserimento nella Tabella I comporta l'applicazione di controlli internazionali più stringenti sul commercio e la produzione della sostanza. La posizione dell'Unione è espressa congiuntamente dagli Stati membri che sono membri della Commissione Stupefacenti, garantendo un approccio coordinato nella lotta al traffico di precursori di droga e alla criminalità organizzata che opera nel settore.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/286 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull’aggiunta di una sostanza all’elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
EN: Council Decision (EU) 2020/286 of 27 February 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union in the sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the addition of one substance to the list of substances in Table I of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Testo normativo
2.3.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 62/24
DECISIONE (UE) 2020/286 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2020
relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull’aggiunta di una sostanza all’elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 («convenzione»), è entrata in vigore l’11 novembre 1990 ed è stata conclusa dall’Unione mediante decisione 90/611/CEE del Consiglio
(
1
)
.
(2)
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
(3)
Nel corso della sua sessantatreesima sessione che si terrà a Vienna dal 2 al 6 marzo 2020, la commissione Stupefacenti dovrebbe decidere in merito all’aggiunta di una sostanza alla tabella I della convenzione.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione avrà effetti giuridici nell’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio
(
2
)
e il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(5)
Secondo la valutazione dell’INCB, la sostanza metil
alfa
-fenilacetoacetato (MAPA) è frequentemente usata per la fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di tali stupefacenti e sostanze psicotrope provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento del metil
alfa
-fenilacetoacetato (MAPA) sotto il controllo internazionale. La fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale nell’Unione. Con frequenza e quantitativi crescenti si registrano incidenti legati al traffico di metil
alfa
-fenilacetoacetato (MAPA) e i gruppi della criminalità organizzata nell’Unione esportano anfetamine e metanfetamine verso paesi terzi.
(6)
È opportuno che la posizione dell’Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione Stupefacenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti è di aggiungere la sostanza metil
alfa
-fenilacetoacetato (MAPA) nella tabella I della convenzione.
Articolo 2
Gli Stati membri dell’Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
D. HORVAT
(
1
)
Decisione 90/611/CEE del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (
GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56
).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (
GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (
GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1
).
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La Decisione riguarda i precursori di droghe e il controllo internazionale delle sostanze chimiche utilizzate nella produzione illecita di stupefacenti, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 111/2005 e dal Regolamento (CE) n. 273/2004. Gli operatori del settore chimico e le autorità doganali devono conoscere le liste delle sostanze controllate, le convenzioni ONU e gli obblighi di segnalazione per il metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) e altri precursori di anfetamine e metanfetamine.
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