Decisione (UE) 2019/286 della Commissione, del 12 febbraio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» notificata con il numero C(2019) 926
Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/286 sulla proposta di iniziativa dei cittadini riguardante la regolamentazione delle sigarette elettroniche?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/286 della Commissione europea del 12 febbraio 2019 registra ufficialmente una proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!". L'iniziativa chiede alla Commissione di abrogare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE e di creare una normativa specifica che distingua chiaramente i prodotti del fumo elettronico da quelli del tabacco e dai prodotti farmaceutici. La registrazione della proposta rappresenta il primo step formale del processo di iniziativa dei cittadini europei, che consente ai cittadini dell'UE di partecipare direttamente alla vita democratica dell'Unione. La decisione conferma che la proposta non esula manifestamente dalla competenza della Commissione, non è ingiuriosa, futile o contraria ai valori dell'Unione, e che il comitato di cittadini è stato costituito regolarmente secondo le norme previste dal regolamento (UE) n. 211/2011. Gli organizzatori dell'iniziativa sono rappresentati da Dustin Dahlmann e Mosè Giacomello come persone di contatto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/286 della Commissione, del 12 febbraio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» [notificata con il numero C(2019) 926]
EN: Commission Decision (EU) 2019/286 of 12 February 2019 on the proposed citizens' initiative entitled ‘Let's demand smarter vaping regulation!’ (notified under document C(2019) 926)
Testo normativo
19.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 47/45
DECISIONE (UE) 2019/286 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!»
[notificata con il numero C(2019) 926]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini
(
1
)
, in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» riguarda i seguenti obiettivi: «Chiediamo alla Commissione europea di abrogare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e di creare una normativa su misura che distingua chiaramente i prodotti del fumo elettronico da quelli del tabacco e dai prodotti farmaceutici».
(2)
Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Eliminare l'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE e sostituirlo con una normativa su misura, basata su prove scientifiche, in linea con il funzionamento del mercato interno, che distingua i prodotti del fumo elettronico dai prodotti del tabacco e dai prodotti farmaceutici; garantire una nuova legislazione basata sul rispetto obbligatorio di norme rigorose in materia di qualità dei prodotti, sicurezza e fabbricazione, nonché su pratiche commerciali responsabili che garantiscano la tutela dei giovani; la politica in materia di fumo elettronico dovrebbe promuovere l'innovazione e garantire che i fumatori e gli utenti delle sigarette elettroniche abbiano informazioni chiare e accesso ad alternative senza tabacco meno nocive.»
(3)
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(4)
A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
(5)
Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:
—
coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all»esercizio di queste, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
—
ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in base all'articolo 114 del TFUE.
(6)
Per questi motivi, in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
(7)
Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.
(8)
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» dovrebbe pertanto essere registrata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» è registrata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 20 febbraio 2019.
Articolo 3
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori (i membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!», rappresentati da Dustin DAHLMANN e da Mosè GIACOMELLO in veste di persone di contatto.
Fatto a Strasburgo, il 12 febbraio 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente
(
1
)
GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1
.
(
2
)
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (
GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 0286/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'iniziativa dei cittadini europei è disciplinata dal regolamento (UE) n. 211/2011 e rappresenta uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione europea. La proposta riguarda la regolamentazione dei prodotti del fumo elettronico secondo la direttiva 2014/40/UE, con implicazioni per il mercato interno, la tutela dei consumatori e la distinzione normativa tra prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti farmaceutici. Professionisti del settore e operatori economici nel comparto del fumo elettronico seguono queste iniziative per comprendere l'evoluzione della normativa europea sulla commercializzazione e la sicurezza dei prodotti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.