Decisione (UE) 2022/285 del Consiglio del 22 febbraio 2022 relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Malta
Quali sono i criteri e le procedure per la nomina dei membri del Comitato delle regioni proposti dagli Stati membri?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/285 disciplina la nomina di rappresentanti al Comitato delle regioni, un organo consultivo dell'Unione europea composto da esponenti delle amministrazioni regionali e locali. La decisione si applica specificamente alle nomine proposte dalla Repubblica di Malta e riguarda l'integrazione di posti vacanti nel Comitato per il periodo 2020-2025. In pratica, il governo maltese ha proposto tre candidati: due nuovi membri (Paul Farrugia e Mark Grech) e un supplente (Stephen Sultana), tutti titolari di mandati elettorali nelle rispettive collettività locali o regionali. I candidati devono essere rappresentanti di enti territoriali con mandato elettorale diretto o responsabilità politica verso assemblee elette, garantendo così la legittimità democratica della rappresentanza. La nomina è formale e vincolante una volta adottata dal Consiglio dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/285 del Consiglio del 22 febbraio 2022 relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Malta
EN: Council Decision (EU) 2022/285 of 22 February 2022 appointing two members and an alternate member, proposed by the Republic of Malta, of the Committee of the Regions
Testo normativo
24.2.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 43/60
DECISIONE (UE) 2022/285 DEL CONSIGLIO
del 22 febbraio 2022
relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Malta
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni
(
1
)
,
vista la proposta del governo maltese,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.
(2)
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157
(
2
)
, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
(3)
Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Joseph CORDINA e del sig. Paul FARRUGIA.
(4)
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è vacante dal 26 gennaio 2020.
(5)
Il governo maltese ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Paul FARRUGIA,
Reġjun Port – President
(regione del Porto – presidente), e il sig. Mark GRECH
,
Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kunsillier Lokali
(consiglio comunale di Żabbar – consigliere comunale).
(6)
Il governo maltese ha proposto il sig. Stephen SULTANA, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale,
Kunsill Lokali Santa Venera – Sindku
(consiglio comunale di Santa Venera – sindaco), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale:
a)
quali membri:
—
il sig. Paul FARRUGIA,
Reġjun Port – President
(regione del Porto – presidente), (modifica del mandato),
—
il sig. Mark GRECH
,
Kunsill Lokali Ħaż-Żabbar – Kunsillier Lokali
(consiglio comunale di Żabbar – consigliere comunale),
e
b)
quale supplente:
—
il sig. Stephen SULTANA,
Kunsill Lokali Santa Venera – Sindku
(consiglio comunale di Santa Venera – sindaco).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE
(
1
)
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13
.
(
2
)
Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (
GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78
).
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La nomina dei membri del Comitato delle regioni è regolata dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 305) e dalla decisione sulla composizione dell'organo, richiedendo che i candidati siano titolari di mandato elettorale in collettività regionali o locali. Gli Stati membri propongono i rappresentanti secondo procedure stabilite dal diritto dell'Unione, garantendo il principio di rappresentanza democratica delle amministrazioni territoriali. La decisione del Consiglio formalizza le nomine e determina la durata del mandato, generalmente allineata ai cicli elettorali europei.
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