Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione UE 2019/284 alle misure restrittive contro lo Zimbabwe?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio dell'Unione Europea del 18 febbraio 2019 modifica il regime sanzionatorio precedente (Decisione 2011/101/PESC) applicabile allo Zimbabwe, prorogando le misure restrittive fino al 20 febbraio 2020. In pratica, la decisione mantiene in vigore i divieti e le limitazioni nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di violazioni della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. La modifica principale riguarda l'aggiornamento delle liste di persone e entità sottoposte a sanzioni: vengono mantenute le misure per cinque persone e un'entità, ritirate per due persone (Bonyongwe e Chihuri), e prorogata la sospensione delle misure per tre persone. Un caso emblematico è Grace Mugabe, la cui voce è aggiornata con nuovi dati identificativi e motivi sanzionatori legati a presunti profitti illeciti da attività di estrazione di diamanti. Il Consiglio si impegna a riesaminare costantemente la decisione alla luce degli sviluppi politici e di sicurezza nello Zimbabwe, potendo prorogarla o modificarla secondo necessità.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
EN: Council Decision (CFSP) 2019/284 of 18 February 2019 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures against Zimbabwe
Testo normativo
19.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 47/38
DECISIONE (PESC) 2019/284 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2019
che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC
(
1
)
.
(2)
Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.
(3)
È opportuno pertanto prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2020. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.
(4)
Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per cinque persone e un'entità e ritirate per due persone elencate nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
(5)
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2020.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2020.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
3)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (
GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6
).
ALLEGATO I
1)
La voce relativa alla seguente persona riportata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC è sostituita dalla seguente:
Nome (e pseudonimi)
Informazioni sull'identità
Motivi
«2.
Mugabe, Grace
Data di nascita 23.7.1965
passaporto AD001159
ID 63-646650Q70
Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell'Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti»
2)
Nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:
«3.
Bonyongwe, Happyton Mabhuya
4.
Chihuri, Augustine».
ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione 2011/101/PESC sono soppresse le seguenti voci:
«1.
Bonyongwe, Happyton Mabhuya
2.
Chihuri, Augustine».
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La Decisione UE 2019/284 rappresenta un intervento nel regime delle misure restrittive PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), disciplinando sanzioni internazionali, embarghi e congelamento di beni contro soggetti e entità. Professionisti del diritto internazionale, esperti di compliance e consulenti aziendali consultano questa normativa per verificare l'applicabilità delle sanzioni UE, gli obblighi di due diligence, le liste di soggetti sanzionati e le eccezioni umanitarie previste dal regime sanzionatorio.
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