Decisione UE In vigore

Decisione UE 0270/2021

Decisione (UE) 2021/270 del Consiglio del 25 gennaio 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

Pubblicato: 25/01/2021 In vigore dal: 25/01/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2021/270 riguardo all'accordo di partenariato tra l'Unione europea e l'Armenia?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2021/270 del Consiglio del 25 gennaio 2021 approva e conclude l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica d'Armenia dall'altro. L'accordo, firmato il 24 novembre 2017, rappresenta un quadro di cooperazione politica ed economica tra l'UE e l'Armenia nel Caucaso meridionale, intensificando il dialogo politico e la collaborazione in vari settori. La decisione autorizza il deposito dello strumento di approvazione e conferisce alla Commissione europea specifici poteri di gestione, in particolare riguardo alle modifiche relative alle indicazioni geografiche (DOP e IGP) e agli allegati tecnici dell'accordo. Aspetto rilevante per le imprese è la protezione delle denominazioni geografiche per prodotti agricoli, alimentari, vini e bevande spiritose, che possono essere utilizzate da qualsiasi operatore commerciale conforme ai disciplinari stabiliti, garantendo una protezione indipendente da richieste specifiche delle parti interessate.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2021/270 del Consiglio del 25 gennaio 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra EN: Council Decision (EU) 2021/270 of 25 January 2021 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part

Testo normativo

22.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61/1 DECISIONE (UE) 2021/270 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2 e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), l’articolo 218, paragrafo 7 e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 ( 2 ) , l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo») è stato firmato il 24 novembre 2017, con riserva della sua conclusione in una data successiva. (2) L’accordo rappresenta un passo importante verso una maggiore partecipazione politica ed economica dell’Unione nel Caucaso meridionale. Intensificando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un’ampia gamma di settori, l’accordo getterà le basi per una relazione bilaterale più efficace con la Repubblica d’Armenia. (3) È opportuno approvare l’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, è approvato a nome dell’Unione ( 3 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio a nome dell’Unione europea, deposita lo strumento di approvazione di cui all’articolo 385, paragrafo 1 dell’accordo ( 4 ) . Articolo 3 1.   Ai fini dell’articolo 240 dell’accordo, le modifiche dell’accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 5 ) . 2.   Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell’Unione riguardo alle modifiche dell’allegato XI dell’accordo. Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell’allegato XI proposta dalla Repubblica d’Armenia. Articolo 4 1.   Le denominazioni protette a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 (indicazioni geografiche), dell’accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare. 2.   A norma dell’articolo 301 dell’accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell’accordo, indipendentemente da una richiesta in tal senso di una parte interessata. Articolo 5 L’accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Approvazione del 4 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione del Consiglio (UE) 2018/104 del 20 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra ( GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1 ). ( 3 ) L’accordo è stato pubblicato nella GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4 , unitamente alla decisione relativa alla firma. ( 4 ) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio. ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0270/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2021/270 disciplina accordi internazionali, cooperazione commerciale e protezione delle indicazioni geografiche (IG). Professionisti del diritto commerciale e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), regimi di qualità dei prodotti agricoli secondo il Regolamento UE 1151/2012, e per comprendere i diritti e gli obblighi derivanti da accordi di partenariato bilaterali tra l'UE e paesi terzi.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spe… Provvedimento AdE 234 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →