Decisione (UE) 2019/267 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
Cosa stabilisce la Decisione UE 2019/267 riguardo alle operazioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Albania?
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La Decisione UE 2019/267 del Consiglio, adottata il 12 febbraio 2019, approva e conclude l'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania. Questo accordo consente all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di operare sul territorio albanese con squadre dedicate. L'obiettivo principale è permettere il rapido dispiegamento di personale per gestire i flussi migratori verso la rotta costiera, assistere nella gestione delle frontiere esterne dell'UE e contrastare il traffico di migranti. La decisione è entrata in vigore il giorno della sua adozione, il 12 febbraio 2019.
L'accordo si applica specificamente alle azioni operative di Frontex in Albania e rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Per questo motivo, alcuni Stati membri hanno posizioni particolari: il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano alla decisione in quanto non aderenti all'acquis di Schengen, mentre la Danimarca ha sei mesi per decidere se recepirla nel proprio ordinamento. La decisione è stata adottata sulla base dei trattati UE relativi alla politica di frontiera e migrazione, con l'approvazione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/267 del Consiglio, del 12 febbraio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
EN: Council Decision (EU) 2019/267 of 12 February 2019 on the conclusion of the Status Agreement between the European Union and the Republic of Albania on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Albania
Testo normativo
18.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 46/1
DECISIONE (UE) 2019/267 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2019
relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità della decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio
(
2
)
, del […], l'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è stato firmato il 5 ottobre 2018, fatta salva la sua conclusione.
(2)
In esito al presente accordo sullo status, le squadre della guardia di frontiera e costiera possono essere prontamente impiegate sul territorio albanese, reagire all'attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.
(3)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio
(
3
)
; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(4)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
4
)
; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(6)
È pertanto opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione europea, procede alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI
(
1
)
Approvazione del 15 gennaio 2019.
(
2
)
Decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania (
GU L 185 del 23.7.2018, pag. 6
).
(
3
)
Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (
GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43
).
(
4
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
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La Decisione 2019/267 riguarda l'accordo sullo status tra UE e Albania per operazioni Frontex, rappresentando uno sviluppo dell'acquis di Schengen e della politica comune di frontiera e migrazione. Professionisti del diritto amministrativo e della cooperazione internazionale consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di cooperazione operativa tra l'Unione e Paesi terzi, le competenze territoriali e le esenzioni per Stati membri come Regno Unito, Irlanda e Danimarca.
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