Decisione UE In vigore

Decisione UE 0264/2020

Decisione (UE) 2020/264 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2020

Pubblicato: 27/11/2019 In vigore dal: 27/11/2019 Documento ufficiale

Qual è lo scopo della Decisione UE 2020/264 e quale importo viene mobilitato dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea?

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La Decisione UE 2020/264 autorizza la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 50 milioni di euro destinato al bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020. Il Fondo di solidarietà è uno strumento comunitario creato per consentire all'UE di rispondere rapidamente ed efficientemente alle situazioni di emergenza causate da catastrofi naturali, dimostrando solidarietà alle popolazioni delle regioni colpite. La mobilitazione prevista dalla decisione riguarda specificamente il versamento di anticipi nel bilancio generale dell'Unione, garantendo la tempestiva disponibilità di risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi di emergenza. La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2019.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2020/264 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2020 EN: Decision (EU) 2020/264 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020

Testo normativo

27.2.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 58/49 DECISIONE (UE) 2020/264 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell’Unione per il 2020 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 4 bis , paragrafo 4, visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ) , in particolare il punto 11, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all’Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali. (2) Per tale Fondo è fissato un massimale annuo di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 3 ) . (3) L’articolo 4 bis , paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione. (4) Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell’Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi. (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio 2020, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato per erogare l’importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento di anticipi. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2020. Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio La presidente T. TUPPURAINEN ( 1 ) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 . ( 2 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884 ).

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La Decisione UE 2020/264 rappresenta un'applicazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, disciplinato dal regolamento (CE) n. 2012/2002, e si inserisce nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. Gli operatori che seguono la finanza pubblica europea e gli stanziamenti di bilancio dell'UE consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di mobilitazione dei fondi di emergenza, gli anticipi di bilancio e la gestione delle risorse destinate agli interventi di protezione civile e solidarietà territoriale.

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