Decisione (UE) 2019/222 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2019/222 e quali sono gli effetti della proroga del piano d'azione UE-AP?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2019/222 del Consiglio del 20 dicembre 2018 riguarda la posizione che l'Unione europea deve assumere presso il comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. La decisione si applica alle relazioni commerciali e di cooperazione tra l'UE e l'Autorità palestinese, disciplinate dall'accordo interinale di associazione firmato il 24 febbraio 1997 ed entrato in vigore il 1° luglio 1997.
Il documento autorizza il Consiglio dell'UE ad adottare una posizione favorevole alla proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP attraverso una raccomandazione del comitato misto, adottata mediante procedura scritta. Questa proroga consente alle parti di proseguire la loro cooperazione nei prossimi anni, mantenendo il partenariato privilegiato tra l'UE e l'Autorità palestinese e permettendo la possibile negoziazione di nuove priorità di partenariato.
La raccomandazione allegata alla decisione ha effetti giuridici e decorre dal giorno della sua adozione. La proroga rappresenta un impegno dell'UE nel sostenere l'attuazione dell'accordo interinale di associazione e nel mantenere relazioni stabili e costruttive con l'Autorità palestinese nel settore commerciale e della cooperazione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2019/222 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP
EN: Council Decision (EU) 2019/222 of 20 December 2018 on the position to be taken, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority (PA) of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, concerning the extension of the EU-PA Action Plan
Testo normativo
7.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 35/32
DECISIONE (UE) 2019/222 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese (AP) della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra
(
1
)
(«accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1
o
luglio 1997.
(2)
Le parti convengono che l'attuale piano d'azione per l'UE e l'Autorità palestinese (piano d'azione UE-AP) continua a rispecchiare il partenariato privilegiato tra l'UE e l'AP e a sostenere l'attuazione dell'accordo interinale di associazione.
(3)
A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni e può formulare opportune raccomandazioni.
(4)
Il comitato misto deve adottare la raccomandazione riguardante la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP mediante procedura scritta.
(5)
È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto poiché la raccomandazione avrà effetti giuridici.
(6)
La proroga di tre anni del piano d'azione UE AP offrirà alle parti la piena facoltà di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in merito alla proroga del piano d'azione UE-AP deve basarsi sul progetto di raccomandazione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3
.
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE N. … DEL COMITATO MISTO UE-OLP
del …
che approva la proroga del piano d'azione UE-AP
IL COMITATO MISTO UE-OLP,
visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo interinale di associazione»), è stato firmato il 24 febbraio 1997 ed è entrato in vigore il 1
o
luglio 1997.
(2)
A norma dell'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto è abilitato a prendere decisioni e può formulare opportune raccomandazioni.
(3)
L'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto prevede che sia possibile prendere decisioni mediante procedura scritta tra una sessione e l'altra se le le parti ne convengono.
(4)
La proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP offrirà alle parti la possibilità di portare avanti la loro cooperazione nei prossimi anni, anche attraverso la possibile negoziazione di priorità di partenariato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il comitato misto, agendo mediante procedura scritta, raccomanda la proroga di tre anni del piano d'azione UE-AP a decorrere dalla data di adozione della proroga stessa.
Articolo 2
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto UE-OLP
Il presidente
(
1
)
GU L 187 del 16.7.1997, pag. 3
.
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La Decisione UE 2019/222 disciplina gli accordi internazionali e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese, operando nel quadro del diritto dell'Unione europea e degli accordi euromediterranei. Professionisti del diritto internazionale e consulenti in materia di relazioni esterne dell'UE consultano questa normativa per comprendere le procedure decisionali del comitato misto, la proroga di accordi di associazione e gli effetti giuridici delle raccomandazioni adottate mediante procedura scritta.
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