Decisione (PESC) 2020/214 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Quali sono le misure restrittive imposte dall'UE nei confronti della Bielorussia e fino a quando rimangono in vigore secondo la Decisione 2020/214?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2020/214 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 2020 modifica e prolunga le misure restrittive nei confronti della Bielorussia, originariamente adottate nel 2012. Il documento non specifica nel dettaglio quali siano le singole sanzioni, ma rimanda alla decisione 2012/642/PESC come base normativa. La principale modifica introdotta riguarda l'estensione della validità di tali misure fino al 28 febbraio 2021, anziché una scadenza precedente. Il Consiglio dell'UE ha ritenuto opportuno mantenere in vigore le restrizioni a seguito di un riesame della situazione in Bielorussia. Le misure rimangono soggette a revisione costante e possono essere prorogate o modificate qualora il Consiglio valuti che gli obiettivi non siano stati raggiunti. La decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, avvenuta il 18 febbraio 2020.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2020/214 del Consiglio del 17 febbraio 2020 che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
EN: Council Decision (CFSP) 2020/214 of 17 February 2020 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Testo normativo
18.2.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 45/3
DECISIONE (PESC) 2020/214 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC
(
1
)
, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
(2)
In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2021.
(3)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2021.
2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (
GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1
).
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La Decisione 2020/214 rappresenta un atto della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) dell'UE, disciplina le misure restrittive e le sanzioni internazionali nei confronti della Bielorussia, e si inquadra nel sistema di controlli e embargo commerciali dell'Unione Europea. Professionisti del diritto internazionale e del commercio estero consultano questa normativa per comprendere le limitazioni alle transazioni commerciali, gli embarghi settoriali e le restrizioni finanziarie applicabili nei rapporti con la Bielorussia.
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