Decisione UE In vigore

Decisione UE 0209/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/209 della Commissione del 14 febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia notificata con il numero C(2020) 962 (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 14/02/2020 In vigore dal: 14/02/2020 Documento ufficiale

Quali sono le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'UE contro la peste suina africana in Grecia e quale è la loro durata?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/209 della Commissione europea del 14 febbraio 2020 stabilisce misure cautelari contro la peste suina africana in Grecia, a seguito della comparsa di un focolaio nell'unità regionale di Serres. La decisione si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda direttamente la Grecia, che deve garantire l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza per contenere la diffusione della malattia. In pratica, la decisione identifica specifiche aree geografiche (comuni) dove applicare misure di controllo veterinario: una zona di protezione nel comune di Visaltias e una zona di sorveglianza in diversi comuni delle unità regionali di Salonicco e Serres. Queste zone hanno lo scopo di prevenire la diffusione del virus tra allevamenti di suini domestici e selvatici, evitando perturbazioni negli scambi intracomunitari e ostacoli ingiustificati al commercio verso paesi terzi. La validità di queste misure è limitata al 6 aprile 2020, data entro la quale la situazione epidemiologica doveva essere rivalutata.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/209 della Commissione del 14 febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia [notificata con il numero C(2020) 962] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/209 of 14 February 2020 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Greece (notified under document C(2020) 962) (Only the Greek text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

17.2.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/74 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/209 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2020 relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia [notificata con il numero C(2020) 962] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana sussiste il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all’altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ( 3 ) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell’Unione. L’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. (4) A seguito della comparsa di un focolaio di peste suina africana nell’unità regionale di Serres, in Grecia, tale Stato membro ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana nel suo territorio e, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. (5) La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione ( 4 ) è stata adottata a seguito dell’istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza in Grecia, in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE. (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/181 la situazione epidemiologica in Grecia non è cambiata per quanto riguarda la peste suina africana nell’unità regionale di Serres; di conseguenza la Grecia ha attuato le necessarie misure di controllo e ha raccolto ulteriori dati relativi alla sorveglianza. (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Grecia, in collaborazione con tale Stato membro. Tali zone di protezione e di sorveglianza tengono conto dell’attuale scenario epidemiologico in detto Stato membro. (8) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. (9) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/181 e sostituirla con la presente decisione. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Grecia provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano almeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato della presente decisione. Articolo 2 La decisione di esecuzione (UE) 2020/181 è abrogata. Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 6 aprile 2020. Articolo 4 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13 . ( 2 ) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 . ( 3 ) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/181 della Commissione, del 7 febbraio 2020, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Grecia ( GU L 37 del 10.2.2020, pag. 8 ). ALLEGATO Grecia Aree di cui all’articolo 1 Scadenza di applicazione Zona di protezione Comune di Visaltias (unità regionale di Serres) 6 aprile 2020 Zona di sorveglianza Nell’unità regionale di Salonicco: — comune di Lagada, — comune di Volvis. Nell’unità regionale di Serres: — comune di Iraklia, — comune di Serron, — comune di Amfipolis, — comune di Emmanouil Pappa, — comune di Neas Zichnis. 6 aprile 2020

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La Decisione UE 2020/209 rappresenta un intervento di regionalizzazione veterinaria basato sulla direttiva 2002/60/CE sulla peste suina africana, applicando il principio di compartimentalizzazione per proteggere il mercato interno dell'Unione. Operatori del settore suinicolo, autorità veterinarie regionali e importatori/esportatori di carni suine devono rispettare le restrizioni nelle zone di protezione e sorveglianza, che incidono su movimentazione animali, tracciabilità e certificazioni sanitarie per gli scambi commerciali.

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