Decisione (PESC) 2025/204 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
Quali modifiche apporta la Decisione (PESC) 2025/204 alle eccezioni umanitarie per il congelamento dei beni dei soggetti designati come terroristi?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2025/204 del 30 gennaio 2025 modifica la posizione comune 2001/931/PESC, che disciplina le misure di lotta al terrorismo nell'Unione europea, in particolare le eccezioni umanitarie al congelamento dei beni. La decisione estende da 12 a 24 mesi il periodo di riesame delle eccezioni umanitarie già introdotte dalla Decisione 2024/628, permettendo alle organizzazioni umanitarie certificate di continuare a fornire assistenza ai soggetti designati come terroristi senza violare i divieti di trasferimento di fondi. Inoltre, la decisione prolunga fino al 22 febbraio 2027 (anziché al 22 febbraio 2025) l'applicazione dell'esenzione umanitaria, garantendo continuità operativa per le organizzazioni internazionali, le agenzie ONU e gli enti certificati da Stati membri. Questa modifica riflette l'esigenza di bilanciare la sicurezza antiterrorismo con la necessità di garantire assistenza umanitaria in contesti di crisi, mantenendo al contempo meccanismi di deroga per situazioni specifiche.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2025/204 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
EN: Council Decision (CFSP) 2025/204 of 30 January 2025 amending Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/204
31.1.2025
DECISIONE (PESC) 2025/204 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2025
che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC
(
1
)
.
(2)
Il 19 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/628
(
2
)
, che ha incluso nella posizione comune 2001/931/PESC, per un periodo iniziale di 12 mesi, un’esenzione umanitaria dalle misure di congelamento dei beni e dalle restrizioni riguardanti la messa a disposizione di fondi o risorse economiche alle persone, ai gruppi e alle entità designati, a vantaggio dei soggetti di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), delle organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario e delle organizzazioni e agenzie che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro o da agenzie specializzate degli Stati membri. Inoltre, la decisione (PESC) 2024/628 ha introdotto un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione umanitaria e una clausola di riesame in relazione a tali eccezioni.
(3)
Conformemente all’articolo 3
bis
, paragrafo 5, della posizione comune 2001/931/PESC, il Consiglio ha riesaminato le eccezioni di cui all’articolo 3
bis
, paragrafi 1 e 2, di tale posizione comune e ha concluso che esse dovrebbero essere mantenute e riesaminate almeno ogni 24 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione. Il Consiglio ha inoltre concluso che l’esenzione di cui all’articolo 3
bis
, paragrafo 1, dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 22 febbraio 2027.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2001/931/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 3
bis
della posizione comune 2001/931/PESC è modificato come segue:
1)
al paragrafo 5, le parole «12 mesi» sono sostituite dalle parole «24 mesi»;
2)
al paragrafo 6, la data «22 febbraio 2025» è sostituita dalla data «22 febbraio 2027».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(
1
)
Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (
GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93
, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj).
(
2
)
Decisione (PESC) 2024/628 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (
GU L, 2024/628, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/628/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/204/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2025/204 riguarda le eccezioni umanitarie nel regime sanzionatorio antiterrorismo dell'UE, disciplinando il congelamento dei beni, le restrizioni ai trasferimenti di fondi e le misure specifiche per la lotta al terrorismo secondo la PESC. Professionisti del settore umanitario, compliance officer e consulenti legali devono considerare i periodi di riesame (24 mesi), le scadenze delle esenzioni (22 febbraio 2027) e i criteri di certificazione per le organizzazioni partner, in relazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e ai regimi sanzionatori europei.
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