Decisione UE In vigore

Decisione UE 0199/2024

Decisione (UE) 2024/199 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027

Pubblicato: 13/11/2023 In vigore dal: 13/11/2023 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Decisione UE 2024/199 e quali sono gli effetti della sua applicazione provvisoria?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/199 del Consiglio autorizza la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein riguardante disposizioni complementari per la partecipazione del Liechtenstein allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nel periodo 2021-2027. L'accordo disciplina i contributi finanziari che il Liechtenstein verserà e le modalità di partecipazione ai programmi europei di gestione integrata delle frontiere, garantendo al contempo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e i poteri di controllo della Corte dei conti.

L'applicazione provvisoria, prevista dall'articolo 3, consente l'entrata in vigore di quasi tutte le disposizioni dell'accordo (ad eccezione dell'articolo 5) a partire dal giorno successivo alla firma, senza attendere il completamento delle procedure di ratifica nazionale. Questo meccanismo permette al Liechtenstein di iniziare immediatamente a partecipare ai programmi e versare i contributi concordati, pur in attesa della conclusione formale dell'accordo.

La decisione esclude esplicitamente la Danimarca (per il protocollo n. 22) e l'Irlanda (per la non partecipazione all'acquis di Schengen), sottolineando che si tratta di materia rientrante nella cooperazione Schengen. I negoziati si sono conclusi positivamente il 16 giugno 2023, sulla base dell'autorizzazione conferita al Consiglio nel febbraio 2022.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/199 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 EN: Council Decision (EU) 2024/199 of 13 November 2023 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/199 4.1.2024 DECISIONE (UE) 2024/199 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, con decisione (UE) 2022/442 ( 1 ) , ad avviare negoziaticon l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . I negoziati con il Principato del Liechtenstein si sono conclusi positivamente con la sigla di un accordo il 16 giugno 2023. (2) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 3 ) ; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (4) È pertanto opportuno firmare, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027. È opportuno applicare talune disposizioni di tale accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo»), con riserva della sua conclusione ( 4 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Articolo 3 L’accordo, ad eccezione dell’articolo 5, si applica a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 13, paragrafo 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere ( GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116 ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ( GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48 ). ( 3 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 ). ( 4 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2024/200, 4.1.2024 ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/200/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/199/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0199/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione UE 2024/199 riguarda accordi internazionali in materia di gestione delle frontiere e politica dei visti, disciplinando i contributi finanziari di paesi terzi al Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Professionisti che operano nel settore della cooperazione europea, diritto amministrativo internazionale e gestione dei fondi UE consultano questa normativa per comprendere le modalità di partecipazione di paesi non UE ai programmi europei, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e i meccanismi di applicazione provvisoria degli accordi internazionali.

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →