Decisione UE In vigore

Decisione UE 0198/2024

Decisione (UE) 2024/198 del Consiglio, dell’11 dicembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027)

Pubblicato: 11/12/2023 In vigore dal: 11/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità operative dell'Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'UE e il Madagascar (2023-2027)?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2024/198 approva l'Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar, che sostituisce il precedente accordo applicato dal 2007. L'accordo consente alle navi dell'UE di esercitare attività di pesca nella zona di pesca malgascia e nell'Oceano Indiano, promuovendo al contempo lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche e lo sviluppo di politiche di pesca sostenibile. Il protocollo di attuazione (2023-2027) specifica le modalità operative e gli impegni reciproci tra le parti.

La governance dell'accordo è affidata a una commissione mista che monitora l'applicazione e può adottare modifiche al protocollo. Per facilitare l'operatività, la Commissione europea è autorizzata ad approvare le modifiche proposte secondo una procedura semplificata, purché rispetti criteri specifici: conformità agli obiettivi della politica comune della pesca, compatibilità con le norme delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, e considerazione dei dati biologici e statistici più recenti.

Le modifiche proposte devono essere sottoposte al Consiglio con anticipo sufficiente. L'approvazione avviene automaticamente a meno che una minoranza di blocco di Stati membri non si opponga. Questo meccanismo garantisce flessibilità operativa mantenendo il controllo politico degli Stati membri attraverso il diritto di veto qualificato.

L'accordo contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e rappresenta uno strumento di cooperazione internazionale per la gestione sostenibile delle risorse ittiche nell'Oceano Indiano, bilanciando gli interessi economici dell'UE con la responsabilità ambientale e sociale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/198 del Consiglio, dell’11 dicembre 2023, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027) EN: Council Decision (EU) 2024/198 of 11 December 2023 on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Madagascar and its implementing protocol (2023-2027)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/198 8.1.2024 DECISIONE (UE) 2024/198 DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2023 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2023/1476 del Consiglio ( 2 ) , l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar («Madagascar») («accordo») e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) («protocollo») sono stati firmati il 30 giugno 2023. (2) L’accordo sostituisce il precedente accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar ( 3 ) , applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o gennaio 2007. (3) Scopo dell’accordo e del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar e consentire all’Unione e al Madagascar di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Madagascar e nell’Oceano Indiano. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca. (4) È opportuno approvare l’accordo e il protocollo. (5) L’accordo istituisce, all’articolo 14, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dello stesso e del protocollo. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, e degli articoli 11 e 12, paragrafo 4, del protocollo, la commissione mista può adottare determinate modifiche del protocollo. Al fine di facilitare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, purché siano rispettate determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione secondo una procedura semplificata. (6) La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga. (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e ha espresso un parere il 1 o giugno 2023, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Madagascar e il relativo protocollo di attuazione (2023-2027) sono approvati a nome dell’Unione ( 5 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 dell’accordo e alla notifica di cui all’articolo 18 del protocollo ( 6 ) . Articolo 3 Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente L. PLANAS PUCHADES ( 1 ) Approvazione del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU L 182 del 19.7.2023, pag. 23 . ( 3 ) L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea ( GU L 331 del 17.12.2007, pag. 7 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ( 5 ) I testi dell’accordo e del protocollo sono pubblicati nella GU L 182 del 19.7.2023, pag. 25 . ( 6 ) La data di entrata in vigore dell’accordo e del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. ALLEGATO PROCEDURA E CONDIZIONI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, nonché all’articolo 11 e all’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono. 1) La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione: a) sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca; b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri; c) tenga conto dei più recenti e pertinenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione. 2) Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista. 3) Il Consiglio valuta la conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato. 4) A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte. 5) Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione. Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo nonché all’articolo 11 e all’articolo 12, paragrafo 4, del protocollo, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/198/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0198/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'Accordo di partenariato per la pesca sostenibile è il riferimento principale per operatori del settore ittico, armatori e società di pesca che operano nell'Oceano Indiano. Consulenti e professionisti del diritto internazionale lo consultano per questioni relative a zone di pesca, diritti di accesso, commissioni miste, protocolli di attuazione e modifiche normative. È rilevante anche per chi opera in materia di sostenibilità ambientale, gestione delle risorse alieutiche e conformità alle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →