Decisione UE In vigore

Decisione UE 0198/2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto notificata con il numero C(2017) 460

Pubblicato: 02/02/2017 In vigore dal: 02/02/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti fitosanitari che devono rispettare le piante di Actinidia (kiwi) importate nell'Unione Europea per prevenire la diffusione della Pseudomonas syringae pv. actinidiae?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2017/198 stabilisce misure fitosanitarie obbligatorie per controllare l'introduzione e la diffusione del batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae, agente causale del cancro del kiwi, nell'Unione Europea. La normativa si applica al polline vivo e ai vegetali destinati alla piantagione di Actinidia provenienti da paesi terzi, nonché ai loro spostamenti all'interno dell'UE. I vegetali importati devono essere accompagnati da certificato fitosanitario che attesti il rispetto di specifiche condizioni: coltivazione in paesi notoriamente indenni dal patogeno, in zone protette riconosciute, in luoghi di produzione indenni da organismi nocivi con ispezioni ufficiali e prove di laboratorio, oppure sottoposizione a campionamento con affidabilità del 99% di assenza del batterio. Per i vegetali prodotti in siti protetti, è richiesta una zona cuscinetto di almeno 100 metri (per siti altamente isolati) o 500 metri (per siti standard) dove devono essere effettuate ispezioni, distrutti i vegetali infetti o sottoposti a prove tutti gli esemplari. Gli Stati membri devono effettuare indagini annuali ufficiali e notificare i risultati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, mentre gli operatori professionali devono segnalare immediatamente qualsiasi sospetto di presenza del patogeno.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [notificata con il numero C(2017) 460] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2017/198 of 2 February 2017 as regards measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (notified under document C(2017) 460)

Testo normativo

4.2.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/198 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2017 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [notificata con il numero C(2017) 460] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ) , in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione ( 2 ) stabiliva misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (di seguito «l'organismo specificato»), l'agente causale del cancro del kiwi. Tale decisione di esecuzione è scaduta il 31 marzo 2016. (2) Alla luce dell'attuale rischio fitosanitario rappresentato dall'organismo specificato, vari Stati membri hanno chiesto che le misure della decisione di esecuzione 2012/756/UE continuino a essere d'applicazione. Per questo motivo le stesse misure, ovvero le misure stabilite in detta decisione di esecuzione, dovrebbero essere adottate riguardo all'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione di Actinidia Lindl. (di seguito «i vegetali specificati») provenienti da paesi terzi, nonché riguardo al loro spostamento all'interno dell'Unione. (3) Inoltre l'esperienza acquisita durante l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/756/UE dimostra che, come alternativa equivalente alle ispezioni visive, la distruzione di tutte le piante specificate o le prove individuali su di esse costituiscono altrettante misure adeguate per prevenire la diffusione dell'organismo specificato in determinate zone. Tali misure forniscono una risposta altrettanto efficace in caso di comparsa di un focolaio dell'organismo specificato, pertanto esse dovrebbero essere consentite anche per piante specificate originarie dell'Unione o di paesi terzi. L'esperienza dimostra inoltre che una zona di una larghezza di 100 m, anziché 500 m, attorno a un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato, è sufficiente per conseguire gli obiettivi della presente decisione. (4) Gli Stati membri dovrebbero, all'occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione. (5) La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020 per lasciare il tempo necessario a seguire l'andamento della situazione. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Divieto relativo all'organismo nocivo Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto L'organismo Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (di seguito «l'organismo specificato») non è introdotto o diffuso all'interno dell'Unione. Articolo 2 Introduzione di Actinidia Lindl. nell'Unione Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia Lindl. (di seguito «i vegetali specificati») originari di paesi terzi possono essere introdotti nell'Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione, precisate all'allegato I. Articolo 3 Spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione I vegetali specificati possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II. Articolo 4 Indagini e notifiche relative all'organismo specificato 1.   Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati. Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno dell'indagine. 2.   Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza dell'organismo nei vegetali, nei prodotti vegetali o altri oggetti che si trovano sotto il suo controllo nonché in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile, affinché questo adotti le azioni appropriate. Se opportuno, l'operatore professionale provvede altresì ad adottare immediatamente misure precauzionali per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo specificato. Articolo 5 Conformità Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione. Articolo 6 Applicazione La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020. Articolo 7 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ( GU L 335 del 7.12.2012, pag. 49 ). ALLEGATO I Prescrizioni specifiche per l'introduzione nell'Unione di cui all'articolo 2 SEZIONE I Certificato fitosanitario 1) I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (di seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3. 2) Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dall'organismo specificato; b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l'organismo specificato dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (nel seguito «NPPO» — National Plant Protection Organisation) del paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (nel seguito «ISPM» — International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO ( 1 ) ; c) I vegetali specificati sono stati prodotti in luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l'organismo specificato dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO ( 2 ) . I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato. In tale luogo o sito i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati indenni dall'organismo specificato. Tale luogo o sito di produzione è circondato da una zona avente un raggio di almeno 100 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: i) sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento di sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e tutti i vegetali specificati sui quali sono stati riscontrati sintomi di infezione nel corso di tali ispezioni sono stati immediatamente distrutti; ii) tutti i vegetali specificati sono stati immediatamente distrutti; iii) ciascun vegetale specificato è stato regolarmente sottoposto a prove nei momenti più opportuni ed è risultato indenne dall'organismo specificato; d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l'organismo specificato dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati, campionati e sottoposti a prove due volte nei momenti più opportuni durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati indenni dall'organismo specificato. Tale luogo di produzione è circondato da una zona avente un raggio di 4 500 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: i) le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale zona due volte nei momenti più opportuni durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione. L'organismo specificato non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove; ii) tutti i vegetali specificati nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione sono stati immediatamente distrutti; iii) ciascun vegetale specificato nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione è stato regolarmente sottoposto a prove nei momenti più opportuni ed è risultato indenne dall'organismo specificato. Nei casi di cui ai punti ii) e iii), tutti i vegetali specificati nell'ambito di tale zona e a una distanza tra 500 m e 4 500 m dal luogo di produzione sono stati distrutti o sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati fosse inferiore allo 0,1 %. 3) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere c) o d), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta: a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettere a) o b) o c); b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall'organismo specificato; c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %. 4) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera b), il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla voce «Luogo di origine» del certificato. SEZIONE II Ispezione I vegetali specificati introdotti nell'Unione accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato presso il punto di entrata o il luogo di destinazione stabilito a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione ( 3 ) . Se i vegetali specificati sono introdotti nell'Unione attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di entrata informa l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di destinazione. ( 1 ) Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016. ( 2 ) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016. ( 3 ) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli ( GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16 ). ALLEGATO II Prescrizioni per gli spostamenti nell'Unione di cui all'articolo 3 1) I vegetali specificati originari dell'Unione possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione ( 1 ) e se rispettano le prescrizioni di cui al punto 2. 2) I vegetali specificati devono soddisfare una delle seguenti condizioni: a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro notoriamente indenne dall'organismo specificato; b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta riconosciuta per quanto riguarda l'organismo specificato in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE; c) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l'organismo specificato dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro conformemente alla ISPM n. 4 della FAO ( 2 ) ; d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l'organismo specificato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM n. 10 della FAO ( 3 ) . I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato. In tale luogo o sito i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e sono risultati indenni dall'organismo specificato. Tale luogo o sito di produzione è circondato da una zona avente un raggio di almeno 100 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: i) sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento di sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e tutti i vegetali specificati sui quali sono stati riscontrati sintomi di infezione nel corso di tali ispezioni sono stati immediatamente distrutti; ii) tutti i vegetali specificati sono stati immediatamente distrutti; iii) ciascun vegetale specificato è stato regolarmente sottoposto a prove nei momenti più opportuni ed è risultato indenne dall'organismo specificato; e) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l'organismo specificato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM n. 10 della FAO. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati, campionati e sottoposti a prove due volte nei momenti più opportuni durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e sono risultati indenni dall'organismo specificato. Tale luogo di produzione è circondato da una zona avente un raggio di 500 m, di seguito denominata «la zona circostante», in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: i) le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati nella zona circostante due volte nei momenti più opportuni durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento. L'organismo specificato non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove; ii) tutti i vegetali specificati nella zona circostante sono stati immediatamente distrutti; iii) ciascun vegetale specificato nella zona circostante è stato regolarmente sottoposto a prove nei momenti più opportuni ed è risultato indenne dall'organismo specificato. La zona circostante è a sua volta circondata da una zona avente una larghezza di 4 km in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta: i) in seguito a ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuate due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l'organismo specificato è stato riscontrato nei vegetali specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei vegetali specificati infetti; ii) tutti i vegetali specificati nell'ambito di tale zona sono stati distrutti; iii) tutti i vegetali specificati nell'ambito di tale zona sono stati sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %. 3) Nei casi in cui le prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) o lettera e), sono rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni: a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettere a) o b) o c) o d); b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall'organismo specificato; c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %. 4) I vegetali specificati introdotti nell'Unione conformemente all'allegato I che provengono da paesi terzi possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1. ( 1 ) Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione ( GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22 ). ( 2 ) Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016. ( 3 ) Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016.

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La normativa riguarda i requisiti fitosanitari per l'importazione di piante di Actinidia, le zone indenni da organismi nocivi (ISPM n. 4 e n. 10 della FAO), i certificati fitosanitari, le ispezioni ufficiali e i test di laboratorio per la rilevazione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae. È rilevante per importatori, vivaisti, operatori del settore agricolo e autorità fitosanitarie nazionali che devono garantire il controllo delle malattie delle piante e la tracciabilità dei vegetali in movimento.

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