Decisione del Consiglio dell’11 marzo 2025 relativa alla nomina di tre rappresentanti degli Stati membri quali supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
Quali sono i criteri e le modalità per la nomina dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 01688/2025 disciplina la nomina dei supplenti nel consiglio di amministrazione dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), l'ente dell'Unione europea responsabile della valutazione scientifica dei rischi alimentari. Ogni Stato membro ha diritto di designare un membro e un supplente nel consiglio, nominati dal Consiglio dell'UE per un mandato di quattro anni rinnovabile, con diritto di voto. La presente decisione sostituisce tre supplenti che si erano dimessi durante il mandato 2022-2026: il tedesco Dietrich Rassow, l'olandese Marie-Ange Delen e il lituano Deividas Kliučinskas. I nuovi supplenti nominati (Katharina Kluge per la Germania, Audronė Mikalauskienė per la Lituania e Pascalle De Ruyter per i Paesi Bassi) rimangono in carica fino al 30 giugno 2026, completando il mandato dei loro predecessori. I candidati devono possedere esperienza e competenze approfondite in materia di diritto e politica alimentare, valutazione del rischio, nonché competenze gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche, al fine di garantire i più alti standard scientifici e l'indipendenza dell'Autorità.
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Riferimento normativo
Decisione del Consiglio dell’11 marzo 2025 relativa alla nomina di tre rappresentanti degli Stati membri quali supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
EN: Council Decision of 11 March 2025 appointing three representatives of Member States as alternate members of the Management Board of the European Food Safety Authority
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie C
C/2025/1688
14.3.2025
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2025
relativa alla nomina di tre rappresentanti degli Stati membri quali supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(C/2025/1688)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
(
1
)
, in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,
viste le candidature presentate al Consiglio dalla Germania, dalla Lituania e dai Paesi Bassi,
considerando quanto segue:
(1)
È fondamentale garantire l'indipendenza, gli elevati standard scientifici, la trasparenza e l'efficienza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (
European Food Safety Authority
– EFSA). È altresì indispensabile assicurare la collaborazione dell'EFSA con gli Stati membri.
(2)
Il regolamento (CE) n. 178/2002 prevede che ogni Stato membro designi un membro e un supplente quali suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'EFSA. I membri e i supplenti così designati devono essere nominati dal Consiglio per un mandato di quattro anni, rinnovabile, e hanno diritto di voto.
(3)
Con decisione del 7 aprile 2022
(
2
)
, il Consiglio ha nominato i rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA per il periodo dal 1
o
luglio 2022 al 30 giugno 2026.
(4)
Con lettera del 31 luglio 2024 l'EFSA è stata informata delle dimissioni del sig. Dietrich RASSOW, supplente tedesco.
(5)
Con lettera del 1
o
ottobre 2024 l'EFSA è stata informata delle dimissioni della sig.ra Marie-Ange DELEN, supplente neerlandese.
(6)
Con lettera del 23 gennaio 2025 l'EFSA è stata informata delle dimissioni del sig. Deividas KLIUČINSKAS, supplente lituano.
(7)
È pertanto opportuno nominare tre nuovi rappresentanti per la restante durata del mandato dei rispettivi predecessori.
(8)
I rappresentanti designati dalla Germania, dalla Lituania e dai Paesi Bassi possiedono esperienza e competenze approfondite nei settori del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, inclusa la valutazione del rischio, e anche in quelli riguardanti materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche. La loro nomina garantisce pertanto, nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'EFSA, i più alti livelli di competenza e il più ampio spettro disponibile di esperienza attinente all'attività,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominate supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare fino al 30 giugno 2026:
—
la sig.ra Katharina KLUGE (Germania),
—
la sig.ra Audronė MIKALAUSKIENĖ (Lituania),
—
la sig.ra Pascalle DE RUYTER (Paesi Bassi).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DOMAŃSKI
(
1
)
GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj
.
(
2
)
Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2022, relativa alla nomina dei rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (
GU C 159 del 12.4.2022, pag. 6
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1688/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)
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La nomina dei rappresentanti degli Stati membri nell'EFSA è regolata dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dalla Decisione del Consiglio, disciplinando la composizione del consiglio di amministrazione, i criteri di selezione basati su competenze scientifiche e gestionali, e la durata del mandato quadriennale. I professionisti del diritto amministrativo e della governance europea consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di nomina negli organi dell'UE, la rappresentanza degli Stati membri, e i principi di indipendenza e trasparenza nelle istituzioni europee specializzate.
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