Decisione UE In vigore

Decisione UE 0167/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 05/02/2020 In vigore dal: 05/02/2020 Documento ufficiale

Quali sono le norme armonizzate per le apparecchiature radio pubblicate dalla Commissione europea con questa decisione e quali limitazioni presentano?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione europea del 5 febbraio 2020 pubblica i riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio che devono supportare la conformità alla Direttiva 2014/53/UE. Questa decisione riguarda i fabbricanti di apparecchiature radio, i laboratori di prova notificati e gli organismi di valutazione della conformità che devono verificare se i prodotti rispettano i requisiti essenziali europei. La decisione pubblica tre categorie di norme: quelle senza limitazioni (Allegato I), quelle con limitazioni specifiche (Allegato II) e quelle da ritirare entro determinate date (Allegato III). In pratica, quando un'apparecchiatura radio è conforme a una norma armonizzata pubblicata, il fabbricante presume automaticamente la conformità ai requisiti essenziali della direttiva, semplificando la procedura di marcatura CE. Tuttavia, alcune norme hanno avvertenze importanti: ad esempio, la norma EN 300 698 V2.3.1 per radiotelefoni marittimi non garantisce conformità se viene applicata una tolleranza di ±1,5 dB sulla potenza di uscita; la norma EN 302 065-3 V2.1.1 per dispositivi UWB non copre le tecniche di mitigazione "trigger-before-transmit" richieste dalla Decisione 2019/785; la norma EN 303 520 V1.2.1 per dispositivi medicali wireless consente negoziazioni tra fabbricante e laboratorio che potrebbero compromettere la conformità.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/167 of 5 February 2020 on the harmonised standards for radio equipment drafted in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

6.2.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 34/46 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/167 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , le apparecchiature radio conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse. (2) Con la decisione di esecuzione C(2015) 5376 ( 3 ) , la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE. (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha redatto le norme armonizzate EN 300 328 V2.2.2 per apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda 2,4 GHz, EN 300 698 V2.3.1 per trasmettitori e ricevitori radio telefonici per uso mobile marittimo, EN 303 098 V2.2.1 per dispositivi marittimi per localizzazione singola, EN 303 520 V1.2.1 per dispositivi medicali wireless per capsule endoscopiche e EN 300 674-2-2 V 2.2.1 per sistemi di telematica dei trasporti e del traffico (TTT). (4) La Commissione ha valutato, insieme all’ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376. (5) Le norme armonizzate EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.2.1 e EN 300 674-2-2 V 2.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (6) Il punto 8.2.3 della norma armonizzata EN 300 698 V2.3.1 consente ai fabbricanti di discostarsi dalla massima potenza a radiofrequenza dichiarata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE e illustrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’articolo 21 di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (7) La norma armonizzata EN 303 520 V1.2.1 consente ai fabbricanti di negoziare determinati metodi di prova con i laboratori di prova. Essa consente inoltre ai fabbricanti di effettuare prove delle apparecchiature a temperature che possono non corrispondere all’uso previsto. Il livello dell’interpretazione e della negoziazione consentite in tale norma armonizzata può avere un impatto sulla dimostrazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (8) Sulla base della decisione di esecuzione C(2015) 5376, l’ETSI ha sostituito le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 4 ) : EN 300 328 V2.1.1 sostituita da EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.1.1 sostituita da EN 303 098 V2.2.1, EN 303 520 V1.1.1 sostituita da EN 303 520 V1.2.1, EN 300 698 V2.2.1 sostituita da EN 300 698 V2.3.1 e EN 300 674-2-2 V 2.1.1 sostituita da EN 300 674-2-2 V2.2.1. (9) La norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 5 ) , non descrive le tecniche di mitigazione trigger-before-transmit (attivazione prima della trasmissione). La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione ( 6 ) impone tuttavia, a decorrere dal 16 novembre 2019, l’applicazione di requisiti tecnici all’interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione trigger-before-transmit . In base alla decisione di esecuzione (UE) 2019/785, per i sistemi di accesso veicolare devono essere impiegate tecniche di mitigazione trigger-before-transmit che forniscano un adeguato livello di prestazioni al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Poiché la norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1 non tratta delle tecniche di mitigazione trigger-before-transmit , è necessario indicare che la conformità a tale norma armonizzata non garantisce la conformità ai requisiti della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 relativi a tali tecniche e non conferisce di conseguenza una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE relativi a tali tecniche. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (10) La norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, il cui riferimento è pubblicato con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 7 ) , è stata adottata dall’ETSI nel 2009 ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) . Al momento dell’allineamento di tale norma armonizzata alla direttiva 2014/53/UE, l’ETSI ha interrotto i relativi lavori considerando che non è stato riscontrato alcun interesse delle parti interessate, che non sono previste conseguenze dovute all’assenza di una norma armonizzata per i radar attivi a bersaglio rinforzato, poiché non è stato riscontrato alcun interesse del settore, e che la norma armonizzata si può considerare superata e dovrebbe essere ritirata. (11) È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 9 ) i riferimenti delle norme sostituite, il riferimento della norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1, che dovrebbe essere pubblicato con limitazioni, e il riferimento della norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, che è da considerarsi superato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate sostitutive, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme sostituite. Per concedere inoltre ai fabbricanti il tempo per prepararsi al ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma armonizzata. (12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell’allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 2 I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell’allegato III della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 . ( 2 ) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE ( GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 4 ) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114 . ( 5 ) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114 . ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell’Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE ( GU L 127 del 16.5.2019, pag. 23 ). ( 7 ) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114 . ( 8 ) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ( GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10 ). ( 9 ) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114 . ALLEGATO I N. Riferimento della norma 1. EN 300 328 V2.2.2 Sistemi di trasmissione a larga banda. Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda 2,4 GHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio 2. EN 300 674-2-2 V2.2.1 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT). Apparecchi di trasmissione (500 kbits/s/250 kbits/s) per comunicazioni dedicate a corta gamma (DSRC) che operano nella banda di frequenza da 5 795 MHz a 5 815 MHz. Parte 2: norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio. Sotto Sezione 2: unità di bordo (OBU) 3. EN 303 098 V2.2.1 Dispositivi marittimi per localizzazione singola che utilizzano AIS. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio ALLEGATO II N. Riferimento della norma 1. EN 300 698 V2.3.1 Trasmettitori e ricevitori radio telefonici per uso mobile marittimo che operano nelle bande VHF utilizzate per vie d’acqua interne. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio e per aspetti di servizi di emergenza Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se al punto 8.2.3 della presente norma armonizzata viene applicata la frase « With the output power switch set at maximum, the carrier power shall be within ±1,5 dB of the rated output power under normal test conditions » (Con l’interruttore di potenza di uscita regolato sul massimo, la potenza della portante deve essere compresa entro ±1,5 dB rispetto alla potenza nominale di uscita in condizioni di prova normali). 2. EN 302 065-3 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 3: prescrizioni per i dispositivi UWB per le applicazioni sui veicoli posti a terra. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE Avvertenza: la presente norma armonizzata non stabilisce specifiche tecniche per le tecniche di mitigazione trigger-before-transmit (attivazione prima della trasmissione). La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 impone tuttavia, a decorrere dal 16 novembre 2019, l’applicazione di requisiti tecnici all’interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione trigger-before-transmit . La conformità alla presente norma armonizzata non garantisce pertanto la conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2019/785 e non conferisce di conseguenza una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE relativi alle tecniche di mitigazione trigger-before-transmit . 3. EN 303 520 V1.2.1 Dispositivi a corto raggio (SRD). Dispositivi medicali wireless per capsule endoscopiche che operano nell’intervallo di frequenza da 430 MHz a 440 MHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio Avvertenza: la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni: — per quanto riguarda l’allegato B, punto B.1: « The manufacturer and test laboratory may agree on alternative suitable implementation of human torso simulator, which shall be then fully described in the test report » (Il fabbricante e il laboratorio di prova possono concordare una realizzazione idonea alternativa del simulatore di torso umano, che deve essere poi descritta dettagliatamente nel verbale di prova); — per quanto riguarda l’allegato C, punto C.1: « Alternatively, the manufacturer and test laboratory may agree to use a Semi-Anechoic Room, the setup of which shall be then fully described in the test report » (In alternativa, il fabbricante e il laboratorio di prova possono concordare l’utilizzo di una camera semianecoica, la cui configurazione deve essere poi descritta dettagliatamente nel verbale di prova). Avvertenza: la temperatura di cui all’allegato B, punto B.2, deve riflettere l’uso previsto. ALLEGATO III N. Riferimento della norma Data di ritiro 1. EN 300 328 V2.1.1 Sistemi di trasmissione a banda larga. Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda ISM a 2,4 GHz e che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE 6 agosto 2021 2. EN 300 698 V2.2.1 Radiotelefoni trasmettitori e ricevitori per servizio mobile marittimo che opera nelle bande VHF utilizzate nelle vie d’acqua interne. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE 6 agosto 2021 3. EN 300 674-2-2 V2.1.1 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT). Apparecchiatura di trasmissione dedicata a comunicazione (DSRC) a breve intervallo (500 kbit/s — 250 kbit/s) che opera nell’intervallo di frequenza da 5 795 MHz a 5 815 MHz. Parte 2 — sotto parte 2: unità di bordo (OBU). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE 6 agosto 2021 4. EN 302 065-3 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 3: prescrizioni per i dispositivi UWB per le applicazioni sui veicoli posti a terra. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE 6 febbraio 2020 5. EN 302 752 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e gestione dello spettro radio (ERM). Radar attivi a bersaglio rinforzato. Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva R&TTE 6 febbraio 2021 6. EN 303 098 V2.1.1 Dispositivi marittimi di localizzazione personale a bassa potenza. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE 6 febbraio 2021 7. EN 303 520 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD). Dispositivi medicali wireless per capsule endoscopiche che operano nell’intervallo di frequenza da 430 MHz a 440 MHz. Norma armonizzata per l’accesso allo spettro radio 6 agosto 2021

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