Decisione UE In vigore

Decisione UE 0152/2020

Decisione di esecuzione (UE) 2020/152 della Commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla Romania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin o imidacloprid per l’uso su Brassica napus contro Phyllotreta spp o Psylliodes spp notificata con il numero C(2020) 458 (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 03/02/2020 In vigore dal: 03/02/2020 Documento ufficiale

Cosa vieta la Decisione UE 2020/152 alla Romania nel campo dei prodotti fitosanitari?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2020/152 del 3 febbraio 2020 vieta alla Romania di concedere nuovamente autorizzazioni di emergenza per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin o imidacloprid quando utilizzati sulla coltura Brassica napus (colza) contro specifici parassiti (Phyllotreta spp e Psylliodes spp). Questa decisione si applica esclusivamente alla Romania ed è vincolante per le autorità competenti rumene in materia di autorizzazione di prodotti per la protezione delle piante.

Il divieto nasce da una valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che ha concluso come, per questa specifica combinazione coltura-parassita, esistessero già prodotti alternativi autorizzati con la medesima modalità d'azione. La Romania aveva ripetutamente concesso autorizzazioni di emergenza per i prodotti MODESTO 480 FS (clothianidin) e NUPRID AL 600 FS (imidacloprid) dal 2014, ma tali autorizzazioni non rispettavano i criteri richiesti dall'articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente deroghe di emergenza solo in assenza di soluzioni alternative.

La decisione si inserisce in un contesto più ampio di restrizioni sui neonicotinoidi (clothianidin, tiametoxam e imidacloprid) introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, che ha progressivamente limitato l'uso di queste sostanze per proteggere gli impollinatori. Le autorizzazioni di emergenza rimangono possibili solo per usi in serre permanenti o per sementi destinate esclusivamente a serre, con la coltura che deve rimanere in serra per l'intero ciclo vitale.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2020/152 della Commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla Romania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin o imidacloprid per l’uso su Brassica napus contro Phyllotreta spp o Psylliodes spp [notificata con il numero C(2020) 458] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2020/152 of 3 February 2020 prohibiting Romania to repeat granting authorisations under Article 53(1) of Regulation (EC) No 1107/2009 for the plant protection products containing the active substance clothianidin or imidacloprid for use on Brassica napus against Phyllotreta spp. or Psylliodes spp. (notified under document C(2020) 458) (Only the Romanian text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

5.2.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 33/16 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/152 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2020 che vieta alla Romania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin o imidacloprid per l’uso su Brassica napus contro Phyllotreta spp o Psylliodes spp [notificata con il numero C(2020) 458] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ) , in particolare l’articolo 53, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione ( 2 ) ha modificato le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, che rientrano nella classe dei neonicotinoidi. L’articolo 2 di tale regolamento ha vietato la vendita e l’uso delle sementi di alcune colture conciate con prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, fatta eccezione per le sementi usate in serra. Di conseguenza gli Stati membri hanno dovuto modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. (2) Dal 28 febbraio 2014 la Romania ha concesso ripetutamente autorizzazioni di emergenza relative alla concia di sementi e alla vendita e alla semina di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive in base alla deroga per situazioni di emergenza di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali autorizzazioni di emergenza sono state debitamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri. (3) In data 20 marzo 2017 la Romania ha notificato alla Commissione quattro autorizzazioni di emergenza in vigore dal 1 o febbraio 2017 al 16 maggio 2017 per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imidacloprid (NUPRID AL 600 FS e Seedoprid 600 FS), tiametoxam (Cruiser 350 FS) e clothianidin (PONCHO 600 FS) per l’uso su Helianthus annuus e Zea mays contro Agriotes spp e Tanymecus dilaticollis . Il 13 settembre 2017 la Romania ha notificato alla Commissione due autorizzazioni di emergenza in vigore dal 21 luglio 2017 al 16 ottobre 2017 per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imidacloprid (NUPRID AL 600 FS) e clothianidin (MODESTO 480 FS) per l’uso su Brassica napus contro Phyllotreta spp e Psylliodes spp. (4) In data 15 settembre 2017, a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di valutare le autorizzazioni di emergenza concesse da diversi Stati membri, tra cui la Romania, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, imidacloprid e tiametoxam per usi non più approvati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, alla luce delle condizioni per le autorizzazioni di emergenza di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. (5) Il 18 maggio 2018 la Romania ha nuovamente notificato autorizzazioni di emergenza per i prodotti fitosanitari MODESTO 480 FS e NUPRID AL 600 FS, contenenti le sostanze attive clothianidin e imidacloprid, per la concia di sementi e la semina di sementi conciate per l’uso su Brassica napus var napobrassica contro Phyllotreta spp e Psylliodes spp. (6) Per quanto riguarda le tre sostanze attive in questione, i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/783 ( 3 ) , (UE) 2018/784 ( 4 ) e (UE) 2018/785 ( 5 ) della Commissione hanno confermato le restrizioni imposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013. Essi hanno limitato ulteriormente l’uso di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imidacloprid, clothianidin e tiametoxam, consentendone l’autorizzazione solo per gli usi come insetticidi in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. Le colture così ottenute devono inoltre rimanere all’interno di una serra permanente durante il loro ciclo di vita completo. (7) Nella relazione tecnica preparata su richiesta della Commissione di cui al considerando 4 e pubblicata il 21 giugno 2018 ( 6 ) , relativa alle sei combinazioni coltura/organismo nocivo per cui erano state concesse autorizzazioni di emergenza dalla Romania, l’Autorità ha concluso che per tre combinazioni coltura/organismo nocivo, ovvero Brassica napus / Phyllotreta atra ., Brassica napus / Psylliodes chrysocephala, e Zea mays/Tanymecus dilaticollis , esisteva un prodotto contenente una sostanza attiva alternativa autorizzata con la stessa modalità d’azione. Quattro prodotti tuttavia non coprivano solo la combinazione Zea mays/Tanymecus dilaticollis , per cui esisteva un’alternativa, ma erano utilizzati contemporaneamente per altre combinazioni coltura/organismo nocivo, ovvero Zea mays / Agriotes spp, Helianthus annuus/Agriotes spp e Helianthus annuus/Tanymecus dilaticollis , per cui non erano disponibili prodotti contenenti una sostanza alternativa. (8) Pertanto, sulla base della valutazione dell’Autorità, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non siano state rispettate in Romania per le autorizzazioni relative a MODESTO 480 FS, contenente la sostanza attiva clothianidin, e a NUPRID AL 600 FS, contenente la sostanza attiva imidacloprid, per l’uso per le combinazioni coltura/organismo nocivo Brassica napus/Phyllotreta spp e Brassica napus/Psylliodes spp in quanto tali autorizzazioni di emergenza riguardano una combinazione coltura/organismo nocivo per cui era stato autorizzato un altro prodotto contenente una sostanza attiva alternativa con la stessa modalità d’azione. I prodotti per la combinazione Zea mays/Tanymecus dilaticollis, per cui era stato autorizzato un altro prodotto contenente una sostanza attiva con la stessa modalità d’azione, trattavano anche un altro organismo nocivo per la stessa coltura per cui non erano disponibili alternative, e la Commissione ritiene pertanto accettabile l’uso di tali prodotti su Zea mays , in quanto non si dovrebbe incoraggiare, ove possibile, l’uso di più prodotti fitosanitari sulla stessa coltura per trattare organismi nocivi diversi. (9) Di conseguenza con lettera del 16 luglio 2018 la Commissione ha chiesto alla Romania di confermare che non avrebbe ripetuto la concessione di autorizzazioni di emergenza per i prodotti fitosanitari MODESTO 480 FS, contenente la sostanza attiva clothianidin, e NUPRID AL 600 FS, contenente la sostanza attiva imidacloprid, per l’uso sulle combinazioni coltura/organismo nocivo Brassica napus/Phyllotreta spp e Brassica napus/Psylliodes spp. Nella sua risposta del 18 settembre 2018 la Romania ha ritenuto che le rispettive autorizzazioni di emergenza fossero giustificate. (10) La Commissione ritiene necessario stabilire che la Romania non possa ripetere la concessione di autorizzazioni di emergenza per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin e/o imidacloprid per l’uso sulle combinazioni coltura/organismo nocivo Brassica napus/Phyllotreta spp, o Brassica napus/Psylliodes spp. (11) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Romania non può ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin o imidacloprid per l’uso su Brassica napus contro gli organismi nocivi Phyllotreta spp o Psylliodes spp. Articolo 2 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive ( GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid ( GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin ( GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam ( GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40 ). ( 6 ) Pubblicazioni di supporto dell’EFSA 2018:EN-1416.

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La Decisione UE 2020/152 riguarda l'autorizzazione di prodotti fitosanitari e le deroghe di emergenza secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2009. I professionisti del settore agricolo e le autorità competenti devono conoscere le restrizioni sui neonicotinoidi (clothianidin, imidacloprid, tiametoxam), i criteri per le autorizzazioni di emergenza, e le modalità d'azione alternative disponibili per il controllo dei parassiti.

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