Decisione UE In vigore

Decisione UE 0150/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/150 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativa all’esenzione, per l’aeroporto City of Derry, dall’obbligo di possesso di un certificato rilasciato dall’Irlanda a norma dell’articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2020) 8914 (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Pubblicato: 16/12/2020 In vigore dal: 16/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione di esecuzione UE 2021/150 riguardo all'aeroporto City of Derry e i certificati di navigazione aerea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2021/150 del 16 dicembre 2020 concede un'esenzione all'aeroporto City of Derry (situato nel Regno Unito) dall'obbligo di possedere un certificato per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) rilasciato dall'Irlanda. L'esenzione si applica a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione della Brexit, quando i certificati britannici hanno cessato di essere validi nell'Unione europea. La ragione pratica dell'esenzione risiede nel fatto che gli aeromobili in avvicinamento a Derry devono attraversare brevemente lo spazio aereo della FIR di Shannon (irlandese), rendendo sproporzionato richiedere una certificazione completa per un volume così ridotto di traffico. L'aeroporto rimane certificato dalle autorità britanniche e sono stati stipulati accordi ufficiali con l'autorità irlandese per l'aviazione al fine di garantire la conformità alle norme di sicurezza applicabili e la sorveglianza continua delle operazioni.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/150 della Commissione del 16 dicembre 2020 relativa all’esenzione, per l’aeroporto City of Derry, dall’obbligo di possesso di un certificato rilasciato dall’Irlanda a norma dell’articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 8914] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/150 of 16 December 2020 on an exemption in favour of City of Derry Airport from the requirement to hold a certificate granted by Ireland on the basis of Article 41(6) of Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2020) 8914) (Only the English text is authentic)

Testo normativo

9.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 45/5 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/150 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 relativa all’esenzione, per l’aeroporto City of Derry, dall’obbligo di possesso di un certificato rilasciato dall’Irlanda a norma dell’articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 8914] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2007 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 41, paragrafo 6, terzo comma, a seguito della consultazione del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, considerando quanto segue: (1) L’aeroporto City of Derry, situato nel Regno Unito, fa parte della regione d’informazione di volo (FIR) scozzese del Regno Unito ed è vicino al confine con la FIR irlandese di Shannon. Per gli avvicinamenti strumentali a questo aeroporto, prima dell’atterraggio finale gli aeromobili devono entrare nella FIR di Shannon. Per motivi pratici, al fine di agevolare lo svolgimento sicuro delle procedure di avvicinamento strumentale presso l’aeroporto, le autorità irlandesi per l’aviazione hanno delegato la gestione del traffico aereo (ATM) e i servizi di navigazione aerea (ANS) per tale avvicinamento al fornitore di ATM/ANS dell’aeroporto City of Derry. I certificati rilasciati dalle autorità competenti del Regno Unito ai fornitori di servizi di navigazione aerea del Regno Unito a norma del regolamento (UE) 2018/1139 non saranno più validi nell’Unione al termine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 2 ) («accordo di recesso»). (2) Al termine del periodo di transizione, i fornitori di ATM/ANS del Regno Unito potranno erogare i loro servizi nell’Unione a condizione di essere in possesso di un certificato valido rilasciato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia») a norma dell’articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1139 quali fornitori di ATM/ANS di paesi terzi. (3) Il 21 agosto 2019 l’autorità irlandese per l’aviazione, in qualità di autorità competente irlandese e per conto dell’Irlanda, ha notificato l’intenzione di concedere all’aeroporto City of Derry un’esenzione dall’obbligo di possesso di un certificato di fornitore di servizi ATM/ANS rilasciato dall’Irlanda, a norma dell’articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139. Tale esenzione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello in cui termina il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso. (4) L’esenzione proposta e la relativa motivazione sono state valutate dall’Agenzia, che nella sua raccomandazione del 29 agosto 2019 ha concluso che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139. (5) In particolare, la sede principale di attività del prestatore dei servizi è situata al di fuori del territorio di competenza dell’Irlanda. Inoltre, per gli avvicinamenti all’aeroporto City of Derry è necessario che gli aeromobili entrino in un breve segmento della FIR di Shannon, per cui sarebbe sproporzionato richiedere la certificazione di fornitore ATM/ANS per un volume così ridotto di traffico aereo. Il fornitore di servizi ATM/ANS dell’aeroporto City of Derry è attualmente certificato dall’autorità per l’aviazione civile del Regno Unito conformemente al regolamento (UE) 2018/1139 e sono stati conclusi accordi ufficiali con l’autorità irlandese per l’aviazione, in qualità di autorità competente per l’Irlanda, in merito alla sorveglianza e all’applicazione delle norme, al fine di garantire la conformità alle norme applicabili, in particolare ai requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1139. L’ambito di applicazione di questa esenzione è definito chiaramente e rimane limitato allo stretto necessario. Qualora la sua durata superi i cinque anni, inoltre, l’esenzione sarà oggetto di un riesame periodico a cadenza adeguata, vale a dire annuale, da parte dell’autorità irlandese per l’aviazione, che ne informerà la Commissione. Infine, l’esenzione è applicata in modo non discriminatorio. (6) L’esenzione per l’aeroporto City of Derry dall’obbligo di possesso di un certificato di fornitore di servizi ATM/ANS rilasciato dall’Irlanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’esenzione per l’aeroporto City of Derry dall’obbligo di possesso di un certificato per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) rilasciato dall’Irlanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito, a norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. L’Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione Adina-Ioana VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 . ( 2 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 .

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