Decisione (UE) 2020/137 Della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)
Cosa stabilisce la Decisione UE 2020/137 della BCE riguardo alle quote di capitale delle banche centrali nazionali?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2020/137 della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 ridefinisce le percentuali di partecipazione al capitale della BCE da parte di ciascuna banca centrale nazionale dell'Unione europea, con effetto dal 1° febbraio 2020. Questa decisione è stata necessaria a seguito della Brexit, poiché la Bank of England ha cessato di essere banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'UE e quindi del Sistema europeo di banche centrali, rendendo necessario il riadattamento delle ponderazioni secondo l'articolo 29 dello Statuto del SEBC. La normativa abroga la precedente Decisione UE 2019/43 e stabilisce le nuove quote percentuali per le 27 banche centrali nazionali rimaste, con la Deutsche Bundesbank che mantiene la quota maggiore (21,44%), seguita dalla Banque de France (16,61%) e dalla Banca d'Italia (13,82%). Il documento include anche regole tecniche di arrotondamento per garantire che il totale delle quote raggiunga esattamente il 100%, aggiungendo o sottraendo incrementi di 0,0001 punti percentuali alle quote più piccole o più grandi secondo necessità.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2020/137 Della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)
EN: Decision (EU) 2020/137 of the European Central Bank of 22 January 2020 on the national central banks’ percentage shares in the key for subscription to the European Central Bank’s capital and repealing Decision (EU) 2019/43 (ECB/2020/3)
Testo normativo
1.2.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
LI 27/4
DECISIONE (UE) 2020/137 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 gennaio 2020
relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 29.3 e 29.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea in conformità al quarto trattino dell’articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1)
In data 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo
(
1
)
. In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. In applicazione degli articolo 29.3 e 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), si richiede l’adattamento delle ponderazioni in analogia con le disposizioni di cui all’articolo 29.1 dello statuto del SEBC.
(2)
L’ultimo adeguamento delle ponderazioni conformemente all’articolo 29.3 dello statuto SEBC è stato realizzato nel 2018 con effetto dal 1
o
gennaio 2019 ai sensi della decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27)
(
2
)
, che dovrebbe essere abrogata di conseguenza.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Arrotondamento
Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici da utilizzare per l’adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: (i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 % o (ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.
Articolo 2
Ponderazioni
Le ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale, descritto nell’articolo 29 dello statuto del SEBC, sono indicate qui di seguito con effetto dal 1
o
febbraio 2020:
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
2,9630 %
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)
0,9832 %
Česká národní banka
1,8794 %
Danmarks Nationalbank
1,7591 %
Deutsche Bundesbank
21,4394 %
Eesti Pank
0.2291 %
Central Bank of Ireland
1.3772 %
Bank of Greece
2.0117 %
Banco de España
9,6981 %
Banque de France
16,6108 %
Hrvatska narodna banka
0,6595 %
Banca d’Italia
13,8165 %
Central Bank of Cyprus
0,1750 %
Latvijas Banka
0,3169 %
Lietuvos bankas
0,4707 %
Banque centrale du Luxembourg
0,2679 %
Magyar Nemzeti Bank
1,5488 %
Central Bank of Malta
0,0853 %
De Nederlandsche Bank
4,7662 %
Oesterreichische Nationalbank
2,3804 %
Narodowy Bank Polski
6,0335 %
Banco de Portugal
1,9035 %
Banca Naţională a României
2,8289 %
Banka Slovenije
0,3916 %
Národná banka Slovenska
0,9314 %
Suomen Pankki
1,4939 %
Sveriges Riksbank
2,9790 %
Articolo 3
Entrata in vigore e abrogazione
1. La presente decisione entra in vigore il 1
o
febbraio 2020.
2. La decisione BCE/2018/27 è abrogata con effetto dal 1
o
febbraio 2020.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/43 (BCE/2018/27) si intendono fatti alla presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(
1
)
Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (
GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1
).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (
GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 178
).
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La Decisione BCE 2020/137 è il riferimento normativo per le quote di partecipazione al capitale della Banca Centrale Europea, le ponderazioni delle banche centrali nazionali e l'adeguamento dello schema di sottoscrizione del capitale. Professionisti del settore bancario e consulenti finanziari la consultano per comprendere la struttura di governance della BCE, l'impatto della Brexit sulla ripartizione delle quote azionarie e le modalità di calcolo delle partecipazioni nel Sistema europeo di banche centrali.
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