Decisione UE In vigore

Decisione UE 0136/2019

Decisione (UE) 2019/136 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

Pubblicato: 28/01/2019 In vigore dal: 28/01/2019 Documento ufficiale

Quali sono i moduli e le modalità che i produttori giapponesi devono utilizzare per certificare i prodotti vitivinicoli importati nell'Unione europea secondo l'accordo di partenariato economico UE-Giappone?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2019/136 stabilisce le procedure di certificazione per l'importazione di vini e prodotti vitivinicoli dal Giappone nell'Unione europea, in attuazione dell'accordo di partenariato economico entrato in vigore il 1° febbraio 2019. Il documento si applica ai produttori giapponesi e agli importatori europei di prodotti vitivinicoli, definendo due modalità alternative di certificazione: quella tradizionale tramite il National Research Institute of Brewing (NRIB) e quella semplificata mediante autocertificazione da parte di produttori autorizzati. La normativa prevede in pratica l'utilizzo di moduli standardizzati (Allegati I e II) che accompagnano la merce e contengono informazioni sulla provenienza, le caratteristiche del prodotto, il titolo alcolometrico e i dati analitici. Per quanto riguarda l'autocertificazione, solo i produttori individualmente autorizzati dall'Agenzia delle Finanze giapponese e dal NRIB possono emetterla, rimanendo soggetti a ispezioni e supervisione; l'NRIB comunica semestralmente all'UE l'elenco dei produttori autorizzati, che viene pubblicato dalla Commissione europea nel registro ufficiale dei organismi competenti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/136 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione EN: Council Decision (EU) 2019/136 of 28 January 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Working Group on Wine established by the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the forms to be used for certificates for the import of wine products originating in Japan into the European Union and the modalities concerning self-certification

Testo normativo

29.1.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25/25 DECISIONE (UE) 2019/136 DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone ( 1 ) («accordo») è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio ( 2 ) . Esso entra in vigore il 1 o febbraio 2019. (2) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. (3) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino adotta una decisione che stabilisce le modalità per l'attuazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, in particolare i moduli da utilizzare e le informazione da fornire nel certificato. (4) L'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo prevede che il gruppo di lavoro sul vino stabilisca le modalità concernenti l'autocertificazione. (5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore dell'accordo. (6) Durante la sua prima riunione il 1 o febbraio 2019 il gruppo di lavoro sul vino adotterà la decisione sui moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e sulle modalità concernenti l'autocertificazione per consentire l'attuazione effettiva dell'accordo, semplificando in questo modo l'importazione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. I moduli e le modalità per l'autocertificazione previsti sono conformi alle politiche dell'Unione in materia di agevolazione degli scambi e di cooperazione alla prevenzione delle frodi con i paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino. (8) La posizione dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sul vino dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del gruppo di lavoro sul vino è basata sul progetto di decisione del gruppo di lavoro sul vino accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2019 Per il Consiglio Il presidente P. DAEA ( 1 ) GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3 . ( 2 ) Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico ( GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. 1/2019 DEL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO UE-GIAPPONE del ... relativa all'adozione di moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e alle modalità concernenti l'autocertificazione IL GRUPPO DI LAVORO SUL VINO, visto l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, in particolare gli articoli 2.28 e 2.35, considerando quanto segue: (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone («accordo») entra in vigore il 1 o febbraio 2019. (2) L'articolo 22.4 dell'accordo istituisce un gruppo di lavoro sul vino che, tra l'altro, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi della sezione C e dell'allegato 2-E dell'accordo. (3) A norma dell'articolo 2.28, paragrafo 1, dell'accordo, un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. (4) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, i moduli da utilizzare come certificati e le informazioni da fornite nei certificati sono adottati mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4 dell'accordo. (5) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo, le modalità concernenti l'autocertificazione sono adottate dal gruppo di lavoro sul vino, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   Il modulo da utilizzare per i certificati autenticati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone figura nell'allegato I della presente decisione. 2.   Il modulo da utilizzare per l'autocertificazione compilata da produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figura nell'allegato II della presente decisione. 3.   Le modalità di autocertificazione da parte dei produttori autorizzati dall'autorità competente del Giappone figurano nell'allegato III della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a…, il Per il gruppo di lavoro sul vino ALLEGATO I Testo di immagine MODELLO DI CERTIFICATO EMESSO DALL’ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA SULLE BEVANDE ALCOLICHE [NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR BREWING — NRIB] PER L’IMPORTAZIONE NELL’UE DI PRODOTTI VITIVINICOLI ORIGINARI DEL GIAPPONE (1) 1. Esportatore (nome e indirizzo completi) Paese terzo di rilascio: GIAPPONE Semplificato VI 1 N progressivo (2): DOCUMENTO PER L’IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL’UNIONE EUROPEA 2. Destinatario (nome e indirizzo) 3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE) 4. Mezzo di trasporto e informazioni relative altrasporto (3) 5. Luogo di scarico (se diverso da 2) 6. Descrizione del prodotto importato (4) 7. Quantità in l/hl/kg 8. Numero di contenitori (5) 9. Certificato «Il prodotto descritto sopra è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate nelcapo 2, sezione C, dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone.» Nome e indirizzo del produttore: Nome e indirizzo completi dell’organismo competente: Luogo e data: National Research Institute of Brewing under the supervision of the Ministry of Finance of Japan 3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Giappone Timbro dell’autorità competente: Firma, nome e titolo completi dell’organismo ufficiale competente: (1) A norma dell’articolo 2.28 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone. (2) È il numero di riferimento del lotto attribuito dal NRIB. (3) Indicare: trasporto utilizzato per la consegna al punto d’ingresso nel territorio dell’UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc. (4) Fornire le seguenti informazioni: — denominazione di vendita come figura sull’etichetta (ad esempio, nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.), — nome del paese d’origine, [indicare «Giappone»], — nome dell’IG, se pertinente, — titolo alcolometrico volumico effettivo, — colore del prodotto (indicare soltanto «rosso», «rosato» o «bianco»), — codice della nomenclatura combinata (codice CN). (5) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie. Testo di immagine Imputazione (immissione in libera pratica e rilascio di estratti) Quantità 10. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell’estratto 11. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto) 12. Timbro dell’autorità competente Disponibile Imputata Disponibile Imputata Disponibile Imputata 13. Osservazioni complementari ALLEGATO II Testo di immagine MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LE IMPORTAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA DI PRODOTTIVITIVINICOLI ORIGINARI DEL GIAPPONE (1) 1. Esportatore (nome e indirizzo completi) Paese terzo di rilascio: GIAPPONE Semplificato VI 1 N progressivo (2): DOCUMENTO PER L’IMPORTAZIONE DI VINO, SUCCHI DI UVA O MOSTO DI UVE NELL’UNIONE EUROPEA 2. Destinatario (nome e indirizzo) 3. Timbro doganale (solo per uso ufficiale UE) 4. Mezzo di trasporto e informazioni relative altrasporto (3) 5. Luogo di scarico (se diverso da 2) 6. Descrizione del prodotto importato (4) 7. Quantità in l/hl/kg 8. Numero di contenitori (5) 9. Certificato «Il prodotto descritto sopra è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate nel capo , sezione C, dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone. Esso è stato prodotto da un produttore che è stato autorizzato individualmente dall’Agenzia delle entrate giapponese a produrre vino e dall’Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Insitute of Brewing - NRIB) a produrre un’autocertificazione. Il produttore è soggetto alle ispezioni e alla supervisione del NRIB.» Nome, indirizzo e numero di iscrizione/autorizzazione del produttore autorizzato: Nome e indirizzo completi dell’organismo competente: Luogo e data: National Research Institute of Brewing under the supervision of the Ministry of Finance of Japan 3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Giappone Timbro del produttore autorizzato: Firma del produttore autorizzato: (1) A norma dell’articolo 2.28 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone. (2) È il numero di riferimento del lotto attribuito dal NRIB. (3) Indicare: trasporto utilizzato per la consegna al punto d’ingresso nel territorio dell’UE; specificare il modo di trasporto (nave, aereo ecc.), il nome della nave ecc. (4) Fornire le seguenti informazioni: — denominazione di vendita come figura sull’etichetta (ad esempio, nome del produttore, regione viticola, marchio ecc.), — nome del paese d’origine, [indicare «Giappone»], — nome dell’IG, se pertinente, — titolo alcolometrico volumico effettivo, — colore del prodotto (indicare soltanto «rosso», «rosato» o «bianco»), — codice della nomenclatura combinata (codice CN). (5) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie. Testo di immagine 10. BOLLETTINO D’ANALISI (indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato) PER I MOSTI DI UVE E I SUCCHI DI UVE: Nessuna informazione richiesta PER I VINI ED I MOSTI DI UVE ANCORA IN FERMENTAZIONE: — Titolo alcolometrico effettivo by volume: PER TUTTI I PRODOTTI: — Anidride solforosa totale content: — Acidità totale: Timbro del produttore autorizzato: Luogo e data: Firma, nome e titolo completi del produttore autorizzato: Testo di immagine Imputazione (immissione in libera pratica e rilascio di estratti) Quantità 11. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell’estratto 12. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto) 13. Timbro dell’autorità competente Disponibile Imputata Disponibile Imputata Disponibile Imputata 14. Osservazioni complementari ALLEGATO III Modalità di autocertificazione 1. L'Istituto nazionale di ricerca sulle bevande alcoliche (National Research Insitute of Brewing), sotto la supervisione del ministero delle Finanze del Giappone, i) autorizza individualmente i produttori autorizzati in Giappone a emettere le autocertificazioni di cui all'articolo 2.28 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone; ii) vigila sui produttori autorizzati e conduce i relativi controlli; e iii) comunica all'Unione europea: — due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati unitamente ai loro numeri di iscrizione ufficiali; e — senza indugio, qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzo o eventuali cancellazioni di produttori autorizzati. 2. L'Unione europea pubblica e aggiorna senza indugio i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati nell'elenco degli organismi competenti, dei laboratori designati e produttori e dei trasformatori di vino autorizzati di paesi terzi che possono redigere documenti VI-1 per le importazioni di vino nell'UE, disponibile sul sito internet ufficiale della Commissione europea: ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.

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