Decisione UE In vigore

Decisione UE 0117/2021

Decisione di esecuzione (UE) 2021/117 della Commissione dell’1 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici

Pubblicato: 01/02/2021 In vigore dal: 01/02/2021 Documento ufficiale

Quali sono le norme armonizzate aggiornate per la ventilazione dei locali motore benzina nelle imbarcazioni da diporto secondo la decisione UE 2021/117?

Spiegato da FiscoAI
La decisione di esecuzione (UE) 2021/117 della Commissione europea modifica le norme armonizzate applicabili alle piccole imbarcazioni da diporto, in particolare per quanto riguarda la ventilazione dei compartimenti motore e serbatoio benzina. La norma EN ISO 11105:2020 sostituisce la precedente versione 2017, stabilendo i requisiti tecnici di installazione per prevenire l'accumulo di gas esplosivi in questi locali. La decisione riguarda i fabbricanti di imbarcazioni da diporto con motori a benzina per propulsione, generazione di energia elettrica o meccanica, nonché i costruttori di componenti come ventilatori elettrici. In pratica, i produttori devono adeguarsi alla nuova norma EN ISO 11105:2020 entro il 1° agosto 2022, data dalla quale la vecchia norma 2017 viene ritirata dalla Gazzetta ufficiale. La conformità a questa norma armonizzata conferisce automaticamente la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2013/53/UE sulle imbarcazioni da diporto.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2021/117 della Commissione dell’1 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici EN: Commission Implementing Decision (EU) 2021/117 of 1 February 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/919 as regards harmonised standards for small craft, regarding ventilation of petrol engine and/or petrol tank compartments and electric fans

Testo normativo

2.2.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 36/39 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/117 DELLA COMMISSIONE dell’1 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I della medesima direttiva. (2) Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 ( 3 ) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) successivamente abrogata. (3) Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella comunicazione 2015/C 087/01 della Commissione ( 5 ) . (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 11105:2017, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione ( 6 ) . Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina. (5) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 11105:2020 elaborata dal CEN sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736. (6) La norma EN ISO 11105:2020 stabilisce i requisiti di installazione per la ventilazione dei locali apparato motori benzina e dei locali serbatoio benzina nelle imbarcazioni da diporto aventi motori a benzina per la propulsione, generazione di energia elettrica o meccanica, al fine di prevenire l’accumulo di gas esplosivi in tali locali. (7) La norma EN ISO 11105:2020 soddisfa i requisiti essenziali cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’allegato I, parte A, punti 5.1.2 e 5.2.2 della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (8) La norma EN ISO 11105:2020 sustituirá la norma EN ISO 11105:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma EN ISO 11105:2020, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma EN ISO 11105:2017. (10) La norma EN ISO 11105:2020 sostituirà inoltre la norma EN ISO 9097:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici, il cui riferimento è pubblicato nella comunicazione 2018/C 209/05. La norma EN ISO 9097:2017 fa riferimento ai requisiti generali relativi ai ventilatori elettrici installati in imbarcazioni da diporto. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 9097:2017 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (11) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 ( 7 ) della Commissione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. È opportuno inserire il riferimento della norma armonizzata EN ISO 11105:2020 nell’allegato I di tale decisione di esecuzione. (12) Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È opportuno inserire il riferimento delle norme armonizzate EN ISO 11105:2017 e EN ISO 9097:2017 nell’allegato II di tale decisione di esecuzione. (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919. (14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificata: 1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione; 2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’allegato II, punto 2), si applica a decorrere dall’1 agosto 2022. Fatto a Bruxelles, l’1 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 . ( 2 ) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE. ( 4 ) Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ( GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15 ). ( 5 ) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) ( GU C 87 del 13.3.2015, pag. 1 ). ( 6 ) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) ( GU C 209 del 15.6.2018, pag. 137 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106 ). ALLEGATO I Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è aggiunta la seguente voce 34: N. Riferimento della norma «34. EN ISO 11105:2020 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina». ALLEGATO II L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato: 1) è aggiunta la seguente voce 31: N. Riferimento della norma «31. EN ISO 9097:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici»; 2) è aggiunta la seguente voce 32: N. Riferimento della norma «32. EN ISO 11105:2017 Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina».

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La decisione UE 2021/117 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle imbarcazioni da diporto e deve rispettare le norme armonizzate EN ISO 11105:2020 e EN ISO 9097:2017 sulla ventilazione e i ventilatori elettrici. Costruttori navali, fornitori di componenti e organismi di certificazione consultano questa decisione per verificare la conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2013/53/UE, la presunzione di conformità e le scadenze di transizione tra le versioni delle norme tecniche.

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